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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32665/2021

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sioni scritte.

In queste il PG ha sollecitato la rimessione in pubblica udienza per la particolarità delle questioni involte soprattutto dal ricorso per revocazione, in rapporto all'istituto della correzione.

Il collegio, con ordinanza interlocutoria n. 2429 del 2021, ha disposto in conformità per la "particolarità dei temi trattati".

In prossimità dell'udienza sono state presentate ulteriori memorie.

Ragioni della decisione

I. - Occorre premettere che la rimessione in pubblica udienza è stata determinata dalla ritenuta opportunità di individuare la giusta linea di demarcazione tra il cd. errore revocatorio e la diversa figura dell'errore materiale (o della materiale omissione), emendabile col rimedio della semplice correzione della sentenza.

Tanto è stato ritenuto a fronte di vizi rappresentati (i) dalla incompleta o imprecisa indicazione delle parti processuali nei confronti delle quali la sentenza abbia comunque inteso pronunciare; (ii) dall'omessa indicazione di alcuni soggetti tra gli intimati, con ipotetica alternativa tra l'omissione materiale e l'omissione di pronuncia; (iii) dalla mancata inclusione di uno dei motivi accolti dell'originario ricorso (il nono motivo) tra quelli indicati nel dispositivo.

Sennonché, diversamente da quanto traspare dalla requisitoria del PG (che ne ha invertito l'ordine), deve osservarsi che la Consob ha proposto dapprima il ricorso per correzione e solo in sequenza - e subordinatamente - il ricorso per revocazione: cosa che ben risalta sia dalle date di notificazione (il 7 novembre, nel primo caso, e il 9 novembre, nel secondo), sia dalla precisazione fatta a pag. 13 del ricorso per revocazione, che rende esplicita la volontà della parte di addivenire al suddetto mezzo solo "laddove il primo (..) non dovesse, in tutto o in parte, trovare accoglimento".

Ciò comporta che, salva la doverosa indicazione del confine concettuale che sottende gli istituti, il collegio è tenuto a esaminare per primo il ricorso per correzione; e a esaminare anzi solo questo, ove dovesse risultare fondato.

II. - V'è da aggiungere che sia la Consob sia i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altri hanno con la rispettiva memoria evidenziato (producendo la relativa sentenza) che la corte d'appello di Roma si è nel frattempo pronunciata in sede di rinvio dalla sentenza n. 9067-18, rigettando tutte le domande proposte contro la Consob; e ciò anche in relazione agli interventi, avutisi in quella sede di rinvio, di non meglio precisati soggetti "evocati e partecipi nel giudizio di legittimità ma che non risultano destinatari della sentenza della Corte di Cassazione solo perché non menzionati nella intestazione per un mero errore materiale".

Tale risultanza non incide sull'odierno ricorso, nel senso che non toglie rilevanza alle questioni prospettate dalla Consob nell'odierna sede.

Difatti l'interesse allo scrutinio degli errori denunziati rispetto alla sentenza rescindente rimane ancorato alla determinazione certa dell'ambito soggettivo e oggettivo del menzionato giudizio di rinvio, per gli effetti che ne possono derivare in ordine all'estensione dell'eventuale giudicato, volta che pure la sentenza emessa in fase di rinvio risulta esser stata nel frattempo impugnata.

III. - Ancora per ragioni di chiarezza va detto che la Consob ha infine rinunciato alla richiesta di correzione dell'asserto errore di cui al sopra scritto punto (c) del suo ricorso, riconoscendo che la sentenza n. 9067 del 2018 è corretta nella parte in cui ha indicato in "D'[OSCURATO:PERSONA]" il de cuius della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Cosicché gli errori denunziati come ancora pregnanti sono quelli di cui ai sopra scritti punti (a), (b), (d) ed (e) della narrativa.

IV. - Ciò fermo stante, la linea di demarcazione tra il procedimento di correzione dell'errore materiale (o della materiale omissione) e quello di revocazione per errore di fatto è correlata al livello di incidenza dell'errore.

Nel primo caso l'errore si colloca al livello della semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, mentre nel secondo si inquadra come causa di un vero e proprio vizio di formazione di quella volontà.

Nell'ipotesi della revocazione, è la volontà del giudice a essere viziata dall'errore di fatto, al punto da imporsi non la semplice correzione dell'aspetto parvente (art. 287 e seg. cod. proc. civ.) legato alla forma estrinseca del documento che la racchiude, mediante emenda dell'errore in ciò immediatamente riscontrabile, ma l'esperimento di un apposito mezzo di impugnazione della sentenza (artt. 323 e 395 cod. proc. civ.), anche di cassazione (art. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ.), onde rimuoverla perché giustappunto inficiata sul piano contenutistico, seppure per effetto di una svista di quanto emergente dagli atti processuali.

Questo è normalmente riconosciuto in giurisprudenza mercé l'affermazione per cui il procedimento di correzione di errori materiali è funzionale alla eliminazione di semplici errori di redazione del documento cartaceo, e non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione.

Tanto che l'ordinanza che lo conclude è per tale ragione priva di funzione propriamente decisoria, e non è soggetta a impugnazione neppure col ricorso straordinario ex art. 111 cost. (v.

Cass. Sez.

U n. 5165-04, cui adde Cass. n. 5950-07, Cass. n. 16205-13, Cass. n. 5733-19; e v. pure Cass. Sez.

U n. 11508-12) In quest'ottica la situazione che sottende l'attuale iniziativa della Consob non determina specifiche difficoltà, visto che gli errori denunziati rientrano senz'altro tra quelli di tal genere, correggibili cioè - ove esistenti - mediante il procedimento ex art. 287 cod. proc. civ.

E' risolutivo che in nessun punto del ricorso è affermato che la sentenza n. 9067-18 sia stata inficiata nel suo specifico contenuto decisionale, quanto piuttosto e semplicemente che la sentenza sia da correggere sul piano cartolare, nell'intestazione e nel dispositivo, perché mal rappresentata nella redazione formale.

V. - Gli errori denunziati in effetti sussistono.

VI. - Tra quelli collocabili al livello dell'intestazione, sono incontroversi gli errori indicati ai punti (a) e (b) della narrativa.

VII. - E' invece oggetto di contesa l'errore dedotto dalla Consob al punto d).

Anche codesto è tuttavia riferibile alla mera intestazione della sentenza, per omissione dei nominativi di alcuni dei soggetti intimati.

L'opposizione avversaria si basa, in tal caso, su una lettura pretestuosa della decisione allora assunta.

I controricorrenti hanno per questa parte affermato che il mancato inserimento dei nominativi pretesi dalla Consob nell'intestazione della sentenza sarebbe stato conseguenza di un implicito giudizio della stessa Corte circa la nullità della notifica del ricorso nei loro confronti.

Questa tesi è del tutto infondata, per l'elementare ragione che niente l'autorizza.

Giova dire che la nullità, secondo l'assunto dei controricorrenti, sarebbe stata da associare all'irregolarità del modello di busta utilizzato per la notifica del ricorso in base alla

I. n. 53 del 1994.

Ciò, in difetto di costituzione dei destinatari, unici soggetti in possesso delle citate buste, e in difetto quindi della relativa produzione, non si concilia neppure sul versante logico con l'affermazione di avvenuto esame da parte del collegio.

A ogni modo è centrale la considerazione che la Corte decidente ha in concreto esaminato una sola questione di nullità, a fronte di eccezione sollevata da un unico diverso ricorrente (Lupoli).

In simile specifica prospettiva si è peraltro limitata a osservare (al punto 19 della motivazione) che l'attività di notificazione svolta dagli avvocati, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge n. 53 del 1994, è (al limite) nulla, e non inesistente; cosicché, anche ad ammettere la sussistenza della nullità, "essa sarebbe rimasta sanata per effetto del deposito del controricorso da parte del Lupoli".

E' di solare evidenza che in tal modo la Corte non solo non ha accertato, per ovvia superfluità della valutazione, che la nullità fosse o meno esistente rispetto a quanto eccepito da questo ricorrente, ma non ha espresso alcun giudizio a proposito di nullità di sorta in merito al ricorso notificato a eventuali altri.

E anzi, nella ripetuta motivazione si disvela la logica esattamente contrapposta, coerente del resto col materiale documentale a disposizione: vale a dire quella di considerare valide tutte le notifiche diverse da quella oggetto di eccezione, volta che in nessuna parte della sentenza risulta un qualche minimo accenno alla circostanza della mancata valida costituzione del rapporto processuale con chicchessia.

VIII. - L'errore infine denunziato come collocabile al livello del dispositivo - punto e) della narrativa - è riscontrabile dalla semplice lettura della motivazione della sentenza 9067 del 2018 (a pag. 41 in fine), nella quale, in relazione al ricorso della Consob contro la sentenza del 5 maggio 2014 della corte d'appello di Roma, esplicitamente si afferma che "sono accolti nei termini in precedenza indicati i motivi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 di tale ultimo ricorso".

IX. - In conclusione, la sentenza di questa Corte n. 9067 del 2018 va corretta nelle parti anzidette, come da dispositivo.

Il ricorso per revocazione è assorbito.

Le spese processuali, attesa l'infondatezza delle opposizioni dei controricorrenti che a tale linea di difesa si sono attenuti, seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso per correzione della sentenza n. 9067 del 2018 nel senso che segue: - quanto all'intestazione: (i) a pag. 2 dell'epigrafe l'indicazione "[OSCURATO:PERSONA]: nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]" si intenda come "[OSCURATO:PERSONA]: in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]"; (ii) a pag. 4 dell'epigrafe il nominativo "[OSCURATO:PERSONA]" si intenda come "[OSCURATO:PERSONA]"; (iii) a pag. 5 dell'epigrafe, tra gli intimati del ricorso n. 5422/2015 R.G., dopo le parti "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e Finanze" si intendano anche le parti "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Starace in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]"; - quanto al dispositivo: (iv) la frase "accoglie come in motivazione il primo, secondo, settimo, ottavo e decimo motivo del medesimo ricorso" si intenda "accoglie come in motivazione il primo, secondo, settimo, otta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sioni scritte. In queste il PG ha sollecitato la rimessione in pubblica udienza per la particolarità delle questioni involte soprattutto dal ricorso per revocazione, in rapporto all'istituto della correzione. Il collegio, con ordinanza interlocutoria n. 2429 del 2021, ha disposto in conformità per la "particolarità dei temi trattati". In prossimità dell'udienza sono state presentate ulteriori memorie. Ragioni della decisione I. - Occorre premettere che la rimessione in pubblica udienza è stata determinata dalla ritenuta opportunità di individuare la giusta linea di demarcazione tra il cd. errore revocatorio e la diversa figura dell'errore materiale (o della materiale omissione), emendabile col rimedio della semplice correzione della sentenza. Tanto è stato ritenuto a fronte di vizi rappresentati (i) dalla incompleta o imprecisa indicazione delle parti processuali nei confronti delle quali la sentenza abbia comunque inteso pronunciare; (ii) dall'omessa indicazione di alcuni soggetti tra gli intimati, con ipotetica alternativa tra l'omissione materiale e l'omissione di pronuncia; (iii) dalla mancata inclusione di uno dei motivi accolti dell'originario ricorso (il nono motivo) tra quelli indicati nel dispositivo. Sennonché, diversamente da quanto traspare dalla requisitoria del PG (che ne ha invertito l'ordine), deve osservarsi che la Consob ha proposto dapprima il ricorso per correzione e solo in sequenza - e subordinatamente - il ricorso per revocazione: cosa che ben risalta sia dalle date di notificazione (il 7 novembre, nel primo caso, e il 9 novembre, nel secondo), sia dalla precisazione fatta a pag. 13 del ricorso per revocazione, che rende esplicita la volontà della parte di addivenire al suddetto mezzo solo "laddove il primo (..) non dovesse, in tutto o in parte, trovare accoglimento". Ciò comporta che, salva la doverosa indicazione del confine concettuale che sottende gli istituti, il collegio è tenuto a esaminare per primo il ricorso per correzione; e a esaminare anzi solo questo, ove dovesse risultare fondato. II. - V'è da aggiungere che sia la Consob sia i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e altri hanno con la rispettiva memoria evidenziato (producendo la relativa sentenza) che la corte d'appello di Roma si è nel frattempo pronunciata in sede di rinvio dalla sentenza n. 9067-18, rigettando tutte le domande proposte contro la Consob; e ciò anche in relazione agli interventi, avutisi in quella sede di rinvio, di non meglio precisati soggetti "evocati e partecipi nel giudizio di legittimità ma che non risultano destinatari della sentenza della Corte di Cassazione solo perché non menzionati nella intestazione per un mero errore materiale". Tale risultanza non incide sull'odierno ricorso, nel senso che non toglie rilevanza alle questioni prospettate dalla Consob nell'odierna sede. Difatti l'interesse allo scrutinio degli errori denunziati rispetto alla sentenza rescindente rimane ancorato alla determinazione certa dell'ambito soggettivo e oggettivo del menzionato giudizio di rinvio, per gli effetti che ne possono derivare in ordine all'estensione dell'eventuale giudicato, volta che pure la sentenza emessa in fase di rinvio risulta esser stata nel frattempo impugnata. III. - Ancora per ragioni di chiarezza va detto che la Consob ha infine rinunciato alla richiesta di correzione dell'asserto errore di cui al sopra scritto punto (c) del suo ricorso, riconoscendo che la sentenza n. 9067 del 2018 è corretta nella parte in cui ha indicato in "D'[OSCURATO:PERSONA]" il de cuius della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Cosicché gli errori denunziati come ancora pregnanti sono quelli di cui ai sopra scritti punti (a), (b), (d) ed (e) della narrativa. IV. - Ciò fermo stante, la linea di demarcazione tra il procedimento di correzione dell'errore materiale (o della materiale omissione) e quello di revocazione per errore di fatto è correlata al livello di incidenza dell'errore. Nel primo caso l'errore si colloca al livello della semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, mentre nel secondo si inquadra come causa di un vero e proprio vizio di formazione di quella volontà. Nell'ipotesi della revocazione, è la volontà del giudice a essere viziata dall'errore di fatto, al punto da imporsi non la semplice correzione dell'aspetto parvente (art. 287 e seg. cod. proc. civ.) legato alla forma estrinseca del documento che la racchiude, mediante emenda dell'errore in ciò immediatamente riscontrabile, ma l'esperimento di un apposito mezzo di impugnazione della sentenza (artt. 323 e 395 cod. proc. civ.), anche di cassazione (art. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ.), onde rimuoverla perché giustappunto inficiata sul piano contenutistico, seppure per effetto di una svista di quanto emergente dagli atti processuali. Questo è normalmente riconosciuto in giurisprudenza mercé l'affermazione per cui il procedimento di correzione di errori materiali è funzionale alla eliminazione di semplici errori di redazione del documento cartaceo, e non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione. Tanto che l'ordinanza che lo conclude è per tale ragione priva di funzione propriamente decisoria, e non è soggetta a impugnazione neppure col ricorso straordinario ex art. 111 cost. (v. Cass. Sez. U n. 5165-04, cui adde Cass. n. 5950-07, Cass. n. 16205-13, Cass. n. 5733-19; e v. pure Cass. Sez. U n. 11508-12) In quest'ottica la situazione che sottende l'attuale iniziativa della Consob non determina specifiche difficoltà, visto che gli errori denunziati rientrano senz'altro tra quelli di tal genere, correggibili cioè - ove esistenti - mediante il procedimento ex art. 287 cod. proc. civ. E' risolutivo che in nessun punto del ricorso è affermato che la sentenza n. 9067-18 sia stata inficiata nel suo specifico contenuto decisionale, quanto piuttosto e semplicemente che la sentenza sia da correggere sul piano cartolare, nell'intestazione e nel dispositivo, perché mal rappresentata nella redazione formale. V. - Gli errori denunziati in effetti sussistono. VI. - Tra quelli collocabili al livello dell'intestazione, sono incontroversi gli errori indicati ai punti (a) e (b) della narrativa. VII. - E' invece oggetto di contesa l'errore dedotto dalla Consob al punto d). Anche codesto è tuttavia riferibile alla mera intestazione della sentenza, per omissione dei nominativi di alcuni dei soggetti intimati. L'opposizione avversaria si basa, in tal caso, su una lettura pretestuosa della decisione allora assunta. I controricorrenti hanno per questa parte affermato che il mancato inserimento dei nominativi pretesi dalla Consob nell'intestazione della sentenza sarebbe stato conseguenza di un implicito giudizio della stessa Corte circa la nullità della notifica del ricorso nei loro confronti. Questa tesi è del tutto infondata, per l'elementare ragione che niente l'autorizza. Giova dire che la nullità, secondo l'assunto dei controricorrenti, sarebbe stata da associare all'irregolarità del modello di busta utilizzato per la notifica del ricorso in base alla I. n. 53 del 1994. Ciò, in difetto di costituzione dei destinatari, unici soggetti in possesso delle citate buste, e in difetto quindi della relativa produzione, non si concilia neppure sul versante logico con l'affermazione di avvenuto esame da parte del collegio. A ogni modo è centrale la considerazione che la Corte decidente ha in concreto esaminato una sola questione di nullità, a fronte di eccezione sollevata da un unico diverso ricorrente (Lupoli). In simile specifica prospettiva si è peraltro limitata a osservare (al punto 19 della motivazione) che l'attività di notificazione svolta dagli avvocati, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge n. 53 del 1994, è (al limite) nulla, e non inesistente; cosicché, anche ad ammettere la sussistenza della nullità, "essa sarebbe rimasta sanata per effetto del deposito del controricorso da parte del Lupoli". E' di solare evidenza che in tal modo la Corte non solo non ha accertato, per ovvia superfluità della valutazione, che la nullità fosse o meno esistente rispetto a quanto eccepito da questo ricorrente, ma non ha espresso alcun giudizio a proposito di nullità di sorta in merito al ricorso notificato a eventuali altri. E anzi, nella ripetuta motivazione si disvela la logica esattamente contrapposta, coerente del resto col materiale documentale a disposizione: vale a dire quella di considerare valide tutte le notifiche diverse da quella oggetto di eccezione, volta che in nessuna parte della sentenza risulta un qualche minimo accenno alla circostanza della mancata valida costituzione del rapporto processuale con chicchessia. VIII. - L'errore infine denunziato come collocabile al livello del dispositivo - punto e) della narrativa - è riscontrabile dalla semplice lettura della motivazione della sentenza 9067 del 2018 (a pag. 41 in fine), nella quale, in relazione al ricorso della Consob contro la sentenza del 5 maggio 2014 della corte d'appello di Roma, esplicitamente si afferma che "sono accolti nei termini in precedenza indicati i motivi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 di tale ultimo ricorso". IX. - In conclusione, la sentenza di questa Corte n. 9067 del 2018 va corretta nelle parti anzidette, come da dispositivo. Il ricorso per revocazione è assorbito. Le spese processuali, attesa l'infondatezza delle opposizioni dei controricorrenti che a tale linea di difesa si sono attenuti, seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso per correzione della sentenza n. 9067 del 2018 nel senso che segue: - quanto all'intestazione: (i) a pag. 2 dell'epigrafe l'indicazione "[OSCURATO:PERSONA]: nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]" si intenda come "[OSCURATO:PERSONA]: in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]"; (ii) a pag. 4 dell'epigrafe il nominativo "[OSCURATO:PERSONA]" si intenda come "[OSCURATO:PERSONA]"; (iii) a pag. 5 dell'epigrafe, tra gli intimati del ricorso n. 5422/2015 R.G., dopo le parti "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e Finanze" si intendano anche le parti "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Starace in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]"; - quanto al dispositivo: (iv) la frase "accoglie come in motivazione il primo, secondo, settimo, ottavo e decimo motivo del medesimo ricorso" si intenda "accoglie come in motivazione il primo, secondo, settimo, otta