CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 49916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 130) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, in data 10 dicembre 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Cremona il 10 maggio 2022 in relazione al reato ex artt. 186, co. 1 e 2 e 186, co. 2-bis, D. L. vo 285/92. Il ricorrente articola due motivi di doglianza, con cui lamenta, rispettivamente: violazione di legge e vizio di motivazione sulla certezza in ordine al presupposto della effettiva rilevazione dello stato di ebbrezza, non essendo a suo dire provato lo stato di ebbrezza, perché l'etilometro non era stato revisionato correttamente; ViZiO di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte l'affermazione che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Rv. 282659 - 01). Il secondo motivo di ricorso sviluppa inammissibili censure di merito, pretendendo di ottenere da questa Corte una nuova valutazione in ordine alla ric:hiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, a fronte di una sentenza che ha motivatamente respinto tale richiesta in ragione della riscontrata negativa personalità del prevenuto, secondo una valutazione insindacabile in questa sede. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il