CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragioni sono state ribadite con memoria, Lette le conclusioni della parte civile Vittoria assicurazioni (che non presentava richiesta di liquidazione delle spese), ritenuto che l'istanza di legittimo impedimento risultava generica e non rispondente ai criteri definiti dalla Corte di legittimità per ottenere il rinvio richiesto, sicchè il rigetto dello stesso si configura legittimo; rilevato che il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce ma la mancata rilevazione dell'estinzione per prescrizione è manifestamente infondato tenuto conto che secondo la costante giurisprudenza di legittimità la recidiva "ritenuta" anche se bilanciata in equivalenza incide sui termini di prescrizione (tra le altre: Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016; Scalici, Rv. 268271); ritenuto che il terzo motivo di ricorso si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità; e rilevato altresì che non sono stati individuati vizi manifesti decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno della conferma di responsabilità (a Corte territoriale riteneva accertato il passaggio della frontiera, affermando tra l'altro che le tabelle della polizia moldava costituiscono esiti di accertamenti di polizia giudiziaria che investigava di concerto con la polizia italiana: pag. 35 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]