CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02477/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29217-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , elett.te dom.to in BARI, alla Via AMENDOLA, n. 170/5, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 3134/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliererelatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla SOC . COOP . AR . L . SANNIOUNO un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2012; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Benevento che, con sentenza n. 856/2018, accolse parzialmenteil ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3134/10/2021, depositata il 12/04/2021 dichiarò il gravame inammissibile per tardività; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata la SOC . COOP . AR . L . SANNIOUNO ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione dell'art. 6 D.L. n. 119/18 conv. in L. n. 136/18 e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c." (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato il gravame proposto da essa AGENZIA inammissibile per tardività, senza considerare la sospensione dei termini di impugnazione disposta dall'art. 6 cit.; che il motivo è manifestamente fondato; che la materia è, infatti, retta dal principio affermato da Cass., Sez. 6-5, 15.10.2021, n. 28398, Rv. 662817-01, per cui, in tema di impugnazione, la sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla legge n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, deld.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi; che, dunque, essendo stata la decisione della C.T.P. depositata il 15.11.2018 (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, p. 2, penultimo cpv. della motivazione), il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. scadeva il successivo 15.5.2019, con successiva proroga, per effetto della sospensione di nove mesi disposta dal richiamato art. 6, comma 11 (inclusiva della sospensione ex lege n. 742 del 1969, relativa al periodo feriale dell’anno 2019, trattandosi di sospensioni parzialmente sovrapposte), al 15 febbraio 2020, prorogato ex lege, ai sensi dell'art. 155, comma 4, cod. proc. civ., trattandosi della giornata del sabato, al successivo 17 febbraio 2020 (quale primo giorno feriale successivo); che, pertanto, essendosi la notifica dell'atto di appello perfezionata - come accertato dalla C.T.R. - il 13 febbraio 2020, ne consegue la tempestività del gravame proposto dall' AGENZIA ; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, di pr