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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2012

ECLI:EU:T:2012:52
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / UAMI — FIBA‑Europe (EuroBasket) (causa T‑596/10) «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo EuroBasket — Marchio comunitario figurativo anteriore Basket — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009» Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 22, 23, 46, 50) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 ottobre 2010 (procedimento R 280/2010‑1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra l’[OSCURATO:PERSONA], SA e la FIBA‑Europe eV.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’[OSCURATO:PERSONA], SA, sopporterà, oltre alle proprie, spese, anche le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla FIBA‑Europe eV, ivi comprese, per quanto concerne quest’ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 2 febbraio 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / UAMI — FIBA‑Europe (EuroBasket) (causa T‑596/10) «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo EuroBasket — Marchio comunitario figurativo anteriore Basket — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009» Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 22, 23, 46, 50) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 ottobre 2010 (procedimento R 280/2010‑1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra l’[OSCURATO:PERSONA], SA e la FIBA‑Europe eV. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’[OSCURATO:PERSONA], SA, sopporterà, oltre alle proprie, spese, anche le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla FIBA‑Europe eV, ivi comprese, per quanto concerne quest’ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 207/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris