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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18661/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte civile costituita nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza resa il 5/11/2020 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza ex art.622 cod. proc.pen., e le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di prescrizione dei reati ascritti e la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 30 novembre 2018, che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa e di tentata truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto i due imputati dal delitto continuato loro in concorso ascritto per non aver commesso il fatto. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso la parte civile costituita, deducendo: 2.1 Vizio di motivazione e travisamento della prova, in quanto i testi hanno dichiarato e confermato fatti e circostanze diverse da quelle riportate dalla corte di appello nella propria motivazione, che risulta sganciata e smentita dal compendio probatorio assunto.

Ed infatti la teste [OSCURATO:PERSONA] ha raccontato che [OSCURATO:PERSONA], quale incaricato della vendita dal proprietario della vettura, [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi recato nell'autoscuola [OSCURATO:PERSONA] per perfezionare e trascrivere il passaggio di proprietà del veicolo, ne era uscito con il libretto contenente il talloncino che attestava il passaggio di proprietà e aveva ricevuto il corrispettivo per la vendita e il compenso dovuto all'agenzia per la registrazione. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha dichiarato che, avendo accertato la presenza di un fermo amministrativo sulla autovettura di [OSCURATO:PERSONA], promessa in vendita alla Chetran, aveva personalmente annullato la registrazione del passaggio di proprietà in favore della Chetran alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], prima della chiusura dei terminali, sicché la vendita non si era perfezionata; per mera dimenticanza, non aveva distrutto il tagliandino apposto sul libretto dell'autovettura che attestava l'avvenuto passaggio di proprietà.

Risulta di conseguenza evidente che [OSCURATO:PERSONA], ben sapendo che la vendita non si era perfezionata, aveva indotto in errore la Chetran sulla validità ed efficacia della cessione al solo scopo di ricevere comunque il prezzo concordato, nonostante il mancato perfezionamento del passaggio di proprietà. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il giorno seguente [OSCURATO:PERSONA] si era ripresentato in ufficio con il proprietario del veicolo, [OSCURATO:PERSONA], per chiarire la questione.

Risulta tuttavia che [OSCURATO:PERSONA], pur essendo, almeno in base a quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], consapevole del fermo amministrativo, della trattativa e del mancato perfezionamento della vendita, dopo circa quattro mesi aveva preteso il pagamento delle sanzioni amministrative elevate alla Chetran ma a lui notificate e in quella occasione da una visura sulla autovettura in possesso della donna era emerso che la vendita non era mai avvenuta, nonostante il pagamento del prezzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Occorre premettere che la sentenza impugnata ha ribaltato il giudizio di colpevolezza già formulato dal tribunale sulla base del medesimo compendio probatorio assunto.

La sentenza della Corte di appello presenta una motivazione del tutto insufficiente e inadeguata, che non appare idonea a confutare le argomentazioni logicamente coerenti esposte nel provvedimento del tribunale, che ha affermato la responsabilità ' i due imputati in ordine al delitto di truffa.

La corte, infatti, nel ribaltare il giudizio di colpevolezza già formulato a carico dei due imputati non ha espresso alcuna motivazione rafforzata ed è incorsa in evidente travisamento della prova per omissione, laddove non si è confrontata con gli elementi di fatto esposti dal tribunale e con le complessive argomentazioni rese al riguardo, limitandosi, in maniera apodittica ed effettivamente poco comprensibile, ad affermare che la prova specifica in ordine all'attribuibilità del fatto ai due imputati si profila contraddittoria.

Deve, di contro, osservarsi che alla stregua della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], la prova della responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è indubbia, poiché questi non poteva ignorare che la pretesa vendita dell'autovettura non era stata trascritta al PRA a causa del provvedimento di fermo amministrativo e, approfittando dell'erronea applicazione sul libretto del talloncino attestante il passaggio di proprietà e della buona fede della persona offesa, si era comunque fatto versare il corrispettivo e le spese di trascrizione destinate all'agenzia [OSCURATO:PERSONA].

Più complessa risulta la posizione dell' [OSCURATO:PERSONA], che non era presente in occasione della registrazione della vendita e, quando ebbe a ricevere successivamente le due contravvenzioni, contattò la persona offesa invitandola a trascrivere la vendita dell'autoveicolo nella sua disponibilità: tale condotta potrebbe essere ritenuta sintomatica della sua buona fede, ma si pone in evidente e insanabile contrasto con la versione dei fatti proposta dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere personalmente informato l'[OSCURATO:PERSONA] del mancato perfezionamento della vendita.

Si impone comunque l'accoglimento del ricorso della parte civile, poiché la motivazione della sentenza di secondo grado risulta illogica e contradditoria.

Stante l'assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, la fondatezza del ricorso di parte civile comporta l'annullamento ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione e il rinvio degli atti al giudice civile competente in grado di appello per una rivalutazione del compendio probatorio che verifichi la sussistenza dei presupposti della responsabilità civile a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.

M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Roma 3 marzo 2022 il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte civile costituita nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza resa il 5/11/2020 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza ex art.622 cod. proc.pen., e le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di prescrizione dei reati ascritti e la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 30 novembre 2018, che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa e di tentata truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto i due imputati dal delitto continuato loro in concorso ascritto per non aver commesso il fatto. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso la parte civile costituita, deducendo: 2.1 Vizio di motivazione e travisamento della prova, in quanto i testi hanno dichiarato e confermato fatti e circostanze diverse da quelle riportate dalla corte di appello nella propria motivazione, che risulta sganciata e smentita dal compendio probatorio assunto. Ed infatti la teste [OSCURATO:PERSONA] ha raccontato che [OSCURATO:PERSONA], quale incaricato della vendita dal proprietario della vettura, [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi recato nell'autoscuola [OSCURATO:PERSONA] per perfezionare e trascrivere il passaggio di proprietà del veicolo, ne era uscito con il libretto contenente il talloncino che attestava il passaggio di proprietà e aveva ricevuto il corrispettivo per la vendita e il compenso dovuto all'agenzia per la registrazione. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha dichiarato che, avendo accertato la presenza di un fermo amministrativo sulla autovettura di [OSCURATO:PERSONA], promessa in vendita alla Chetran, aveva personalmente annullato la registrazione del passaggio di proprietà in favore della Chetran alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], prima della chiusura dei terminali, sicché la vendita non si era perfezionata; per mera dimenticanza, non aveva distrutto il tagliandino apposto sul libretto dell'autovettura che attestava l'avvenuto passaggio di proprietà. Risulta di conseguenza evidente che [OSCURATO:PERSONA], ben sapendo che la vendita non si era perfezionata, aveva indotto in errore la Chetran sulla validità ed efficacia della cessione al solo scopo di ricevere comunque il prezzo concordato, nonostante il mancato perfezionamento del passaggio di proprietà. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il giorno seguente [OSCURATO:PERSONA] si era ripresentato in ufficio con il proprietario del veicolo, [OSCURATO:PERSONA], per chiarire la questione. Risulta tuttavia che [OSCURATO:PERSONA], pur essendo, almeno in base a quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], consapevole del fermo amministrativo, della trattativa e del mancato perfezionamento della vendita, dopo circa quattro mesi aveva preteso il pagamento delle sanzioni amministrative elevate alla Chetran ma a lui notificate e in quella occasione da una visura sulla autovettura in possesso della donna era emerso che la vendita non era mai avvenuta, nonostante il pagamento del prezzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Occorre premettere che la sentenza impugnata ha ribaltato il giudizio di colpevolezza già formulato dal tribunale sulla base del medesimo compendio probatorio assunto. La sentenza della Corte di appello presenta una motivazione del tutto insufficiente e inadeguata, che non appare idonea a confutare le argomentazioni logicamente coerenti esposte nel provvedimento del tribunale, che ha affermato la responsabilità ' i due imputati in ordine al delitto di truffa. La corte, infatti, nel ribaltare il giudizio di colpevolezza già formulato a carico dei due imputati non ha espresso alcuna motivazione rafforzata ed è incorsa in evidente travisamento della prova per omissione, laddove non si è confrontata con gli elementi di fatto esposti dal tribunale e con le complessive argomentazioni rese al riguardo, limitandosi, in maniera apodittica ed effettivamente poco comprensibile, ad affermare che la prova specifica in ordine all'attribuibilità del fatto ai due imputati si profila contraddittoria. Deve, di contro, osservarsi che alla stregua della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], la prova della responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è indubbia, poiché questi non poteva ignorare che la pretesa vendita dell'autovettura non era stata trascritta al PRA a causa del provvedimento di fermo amministrativo e, approfittando dell'erronea applicazione sul libretto del talloncino attestante il passaggio di proprietà e della buona fede della persona offesa, si era comunque fatto versare il corrispettivo e le spese di trascrizione destinate all'agenzia [OSCURATO:PERSONA]. Più complessa risulta la posizione dell' [OSCURATO:PERSONA], che non era presente in occasione della registrazione della vendita e, quando ebbe a ricevere successivamente le due contravvenzioni, contattò la persona offesa invitandola a trascrivere la vendita dell'autoveicolo nella sua disponibilità: tale condotta potrebbe essere ritenuta sintomatica della sua buona fede, ma si pone in evidente e insanabile contrasto con la versione dei fatti proposta dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere personalmente informato l'[OSCURATO:PERSONA] del mancato perfezionamento della vendita. Si impone comunque l'accoglimento del ricorso della parte civile, poiché la motivazione della sentenza di secondo grado risulta illogica e contradditoria. Stante l'assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, la fondatezza del ricorso di parte civile comporta l'annullamento ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione e il rinvio degli atti al giudice civile competente in grado di appello per una rivalutazione del compendio probatorio che verifichi la sussistenza dei presupposti della responsabilità civile a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Roma 3 marzo 2022 il consigliere estensore Il Presidente
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