CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso del proprio assistito e di tutti gli altri imputati, in qualità di sostituto processuale dei relativi difensori. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 23/04/2021- dep. 22/07/2021, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di PALERMO in data 17/07/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato, fra gli altri, a pena di giustizia:- [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe in ordine ai delitti a lui contestati di associazione per delinquere, con esclusione del ruolo di promotore, e di una serie di ricettazioni e di riciclaggio, oltre a una estorsione (capi da 1 a 26, eccetto il 25), riuniti per continuazione, ritenendo in concreto più grave l'estorsione aggravata di cui al capo 15; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti a lui contestati ai capi 1, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, riuniti per continuazione, ritenendo in concreto più grave l'estorsione aggravata di cui al capo 9; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti a lui contestati ai capi 1, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 23, riuniti per continuazione, ritenendo in concreto più grave l'estorsione aggravata di cui al capo 9; - [OSCURATO:PERSONA] Pietro in ordine ai delitti a lui contestati ai capi 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 18, 22 e 23, riuniti per continuazione, ritenendo in concreto più grave l'estorsione aggravata di cui al capo 5; - NASO Aldo in ordine ai delitti a lui contestati ai capi 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 21, riuniti per continuazione, ritenendo in concreto più grave l'estorsione aggravata di cui al capo 15; oltre che tutti al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. [OSCURATO:PERSONA] di appello riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe e a [OSCURATO:PERSONA] Pietro, integrava il dispositivo della sentenza di primo grado escludendo il ruolo di costitutori e di promotori in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] Pietro. Confermava nel resto. 2. La condotta loro contestata era consistita nell'essersi, quanto al capo 1), in PALERMO, dal 2016 al 24/11/2017, tutti i predetti imputati associati fra loro e con altri soggetti al fine di commettere un numero indeterminato di reati contro il patrimonio - riportati ai capi dal 2 al 26 -, e in particolare: - [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario e gestore dell'officina di riparazioni meccaniche sita a PALERMO in via [OSCURATO:PERSONA], aveva fornito agli associati il supporto logistico e materiale necessario per i reati-scopo, attraverso il deposito e il ricovero dei mezzi di provenienza illecita e per le successive operazioni; - i fratelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esecutori materiali delle operazioni di riciclaggio e di ricettazione, oltre che dell'estorsione realizzata con la tecnica c.d. del cavallo di ritorno; _ [OSCURATO:PERSONA] Pietro, quale uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avendo la disponibilità dell'officina e prendendo parte a tutte le fasi del riciclaggio;- NASO Aldo, quale esperto di elettronica autoveicolare, la cui competenza aveva messo in opera sulle vetture di provenienza illecita. Erano altresì ritenute la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e per i [OSCURATO:PERSONA], e la recidiva reiterata per NASO. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Pietro e NASO Aldo propongono distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità quanto al delitto associativo sub 1). Ritiene contraddittorio asserire, come ha fatto la sentenza, da un lato che solo [OSCURATO:PERSONA] aveva le chiavi dell'officina teatro degli illeciti, e dall'altro che tutti avevano ivi la possibilità di accedere; come pure che, unitamente al reato di associazione, [OSCURATO:PERSONA] fosse da ritenere colpevole, almeno a titolo di concorso morale, in tutti gli episodi di ricettazione e di riciclaggio; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione sulla sua ritenuta responsabilità in relazione ai singoli reati scopo, in particolare quelli per i guai la sentenza parlava di concorso morale, in assenza di elementi specifici di condotta di materiale partecipazione a ciascun singolo riciclaggio o ricettazione. Aggiungeva il vizio di motivazione per avere escluso quanto a essi l'ipotesi del furto, e per essere stato giudicato responsabile di estorsione, poiché era stata solo la percezione della polizia giudiziaria, non le dichiarazioni della persona offesa, a far giungere a tale conclusione; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per motivazione lacunosa quanto al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., che si sarebbe fondato su una formulazione generica. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata verifica della clausola di esclusione di cui all'art. 648 bis cod. pen. Rileva come nessuna argomentazione sia ricavabile in tale direzione dalle dichiarazioni degli imputati e dall'attività di captazione, e che anzi il ristretto intervallo temporale fra il momento in cui i veicoli erano stati rubati e quello in cui gli stessi erano stati visti nella disponibilità del ricorrente farebbe configurare piuttosto il furto. In tal senso richiama quanto accaduto il 30/08/2016, allorché [OSCURATO:PERSONA] era stato notato nella sede della ditta [OSCURATO:PERSONA], luogo nel quale dopo qualche ora sarebbe stato constatato il furto di un furgone, che poi era stato visto entrare nella sua officina; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della norma sul riciclaggio quanto alle imputazioni sub 11 e 12, non potendosi la condotta da lui tenuta configurarsi illecita a causa del mero smontaggio del motore; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto alla contestazione sub 15, riguardante l'estorsione. Rileva come il pagamento della somma per rientrare in possesso del mezzo sia stato desunto da una errata interpretazione delle intercettazioni, in particolare sull'entità dell'importo, se 2700 euro, o 200 euro in più. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al delitto associativo, e a tal fine contesta quelli che sono stati prospettati come indici dello stesso, dall'uso del linguaggio criptico, in sé non significativo della sussistenza di una organizzazione criminale, alla ripartizione dei ruoli, non così chiara se non è emerso a chi fosse spettato di eseguire i furti; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per erronea applicazione delle norma sul riciclaggio (capi 10, 11, 12, 14 e 17), e sulla ricettazione (capi 9, 16 e 18), negando che la materiale condotta di 'pulizia' di un automezzo, ovvero lo spostamento di un oggetto del mezzo stesso, che era ciò che materialmente aveva fatto il ricorrente, costituiscano condotte idonee a configurare il delitto più grave. Censura altresì che la CORTEterritoriale avrebbe spesso fatto riferimento generico 'agli appellanti', senza distinguere la responsabilità di ciascuno, e senza diversificare in concreto le due fattispecie criminose per il compimento di attività volte a impedire l'identificazione del mezzo. Propone la questione della clausola di esclusione dell'art. 648 bis cod. pen. di cui agli altri ricorsi, con riferimento al furto; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto alla contestazione sub 15, riguardante l'estorsione. Rileva che la condotta da lui tenuta si era limitata a caricare del materiale sul furgone DAILY, senza che ciò provi la partecipazione al delitto in questione e alla ricettazione, e ricorda che durante le indagini il GIP era pervenuto a conclusioni differenti rispetto a quelle del GUP e del Collegio di appello; - come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. quanto alla recidiva, la cui applicazione per il ricorrente si sarebbe basata esclusivamente sui suoi precedenti penali, e non anche sulla complessiva valutazione, che correli il pregresso alla disamina dei reati commessi, del loro grado di offensività, della distanza temporale fra i fatti. Sottolinea comunque come l'ultimo fatto criminoso per il quale aveva ricevuto una condanna risaliva al 2006, dieci anni prima delle condotte in contestazione; - come quinto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. riguardo al trattamento sanzionatorio, e in particolare all'aumento per continuazione, che è stato determinato in due anni, senza tuttavia specificare alla stregua di quali criteri. 3.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione delle norme sul riciclaggio e sulla ricettazione, e sostiene che il corretto esame della condotta tenuta avrebbe dovuto condurre a individuare il fine di profitto e non l'intento dissimulatorio; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. sul diniego delle attenuanti generiche, che si sarebbe fondato su clausole di stile e sulla negazione del criterio di proporzionalità; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. quanto alla recidiva, con considerazioni simili a quelle del quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. riguardo al trattamento sanzionatorio, e in particolare all'aumento per continuazione, con considerazioni simili a quelle del quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 3.5. NASO deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. quanto alla pretesa insussistenza della clausola di esclusione dell'art. 648 bis cod. pen. di cui agli altri ricorsi, con riferimento al furto. Anch'egli sottolinea la breve distanza temporale tra il furto dei veicoli e la loro manipolazione nell'officina di [OSCURATO:PERSONA];- come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto alla contestazione sub 15, riguardante l'estorsione, riprendendo in proposito argomenti già sviluppati nei precedenti ricorsi. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti inammissibili. Giova raggruppare i motivi nei quali ciascuno di essi si articola, allo scopo di esaminarli secondo un ordine logico, e così evitare sovrapposizioni e ripetizioni. 1. La prima questione - sollevata col primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - riguarda la sussistenza del reato associativo. Va premesso che le censure puntano a una rivalutazione in fatto della vicenda, e per questo deve ricordarsi il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza dei menzionati motivi deriva dal loro sollecitare una differente ricostruzione nel merito, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza per il reato associativo, che la CORTE territoriale ha illustrato richiamando taluni indici significativi dell'esistenza di un programma indeterminato di illeciti: un modello operativo standardizzato; la reiterazione della stessa tipologia di reati; una struttura con ripartizione di compiti e di competenze; la predisposizione di una staffetta sia nella fase del trasferimento dei veicoli, verso l'officina e verso i siti nei quali i rottami erano lasciati; l'utilizzo degli stessi spazi per convogliare gli automezzi e per parcheggiarli; il comune linguaggio criptico. Tale insieme di elementi non è stato dai ricorrenti contraddetto nella sua materialità, bensì letto in chiave riduttiva, ovvero omettendo taluno degli indici, senza che tuttavia le censure siano in grado di incidere la congruità e la logicità dell'argomentazione del Collegio di secondo grado, peraltro in linea con gli esiti del primo grado. 2. Con questo i Giudici del merito hanno seguito il consolidato e condiviso orientamento del Giudice di legittimità (cf. Sez. 2 sentenza n. 53000 del 04/10/2016 dep. 14/12/2016 Rv. 268540 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri), secondo cui "ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati". In particolare (cf. Sez. 5 sentenza n. 1964 del 07/12/2018 dep. 16/01/2019 Rv. 274442 imputato [OSCURATO:PERSONA]), "l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati". In termini analoghi Sez. 6, n. 9096 del 17/01/2013, Brocca, Rv. 254718; Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo, Rv. 229906; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013-dep. 2014; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258009; Sez. 5, n. 3340 del 20/01/1999, Stolder, Rv. 212816. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha poi, come si è detto, rilevato una illogicità fra l'affermazione della sua responsabilità per l'illecito associativo e quella per i reati fine a lui attribuiti con la motivazione del concorso morale, e ha sostenuto che andrebbe operata una scelta fra la tesi dell'avere egli programmato una serie indeterminata di delitti-scopo, e quella del concorso morale derivante dalla titolarità dell'officina, non essendo comunque sostenibili contestualmente entrambe. In realtà, non vi è alcuna incoerenza fra la sussistenza dell'organizzazione criminale, fondata sugli indici prima sintetizzati, e la motivazione che la CORTE ha dato di ogni singola condotta di partecipazione ad attività di ricettazione o di riciclaggio, per le quali non sia stato riscontrato un intervento personale e diretto del ricorrente sul veicolo di volta in volta manipolato all'interno dell'officina: in questi casi i Giudici del merito hanno richiamato quale elemento decisivo la disponibilità dell'officina in capo a [OSCURATO:PERSONA], e la circostanza che l'occultamento, lo smontaggio e il rimontaggio dei veicoli avvenivano lì proprio in conseguenza dell'avere egli concorso alla complessiva attività del gruppo criminale, fra l'altro, rendendo fruibili i luoghi in cui realizzarla. 4. Tutti i ricorsi hanno sollevato il tema della clausola di esclusione del riciclaggio e della mancata contestazione agli imputati della fattispecie del furto, avendo invece optato, a seconda delle condotte tenute rispetto a ciascun singolo automezzo, o per la contestazione dell'art. 648 cod. pen. o per quella dell'art.648 bis cod. pen. Deve in proposito ricordarsi l'orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 43427 del 07/09/2016 dep. 13/10/2016 Rv. 267969 imputato Ancona) secondo cui "risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità" (cf., ex multis, Sez. 2 sentenza n. 20193 del 19/04/2017 dep. 27/04/2017 Rv. 270120 imputato [OSCURATO:PERSONA]). Infatti il mero possesso ingiustificato di cose sottratte consente di configurare il delitto di ricettazione, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto: all'elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l'utilizzazione delle cose sottratte, il Giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, può infatti contrapporre, ai fini della qualificazione giuridica del fatto come ricettazione, e non come furto, l'assenza di indicazioni sul punto da parte dell'imputato. Ciò non si traduce in una inversione dell'onere della prova, né incide sul diritto al silenzio dell'imputato: piuttosto prende atto dell'impossibilità di provare la sottrazione, in assenza di elementi che giustifichino l'inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, piuttosto che come quello della ricezione di cose illecite. Per essere ridotta a elemento di prova del reato di furto l'evidenza della detenzione deve essere infatti accompagnata da ulteriori elementi indicativi della "immediata", nel senso letterale di "non mediata", riconducibilità della detenzione al furto. Tra tali elementi possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato. A fronte della prova della detenzione, prospettare tali elementi equivale a inquadrare la condotta in fattispecie meno grave, fermo restando che l'accusato può scegliere di esercitare il diritto al silenzio, quale essenziale e irrinunciabile declinazione del diritto di difesa. Dunque, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, bensì soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non a onere probatorio, bensì a un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque siano valutabili dal Giudice di merito secondo i principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, in motivazione). 5. La CORTE territoriale ha spiegato che da un lato nessuno degli imputati ha specificato o fornito indicazioni sulla consumazione di volta in volta del furto dei veicoli, e che dall'altro è stata invece dimostrata la reiterata e organizzata ricezione dei veicoli che qualche ora prima erano stati rubati. Ha poi stabilito una netta linea di confine fra i reati di ricettazione e quelli di riciclaggio, poiché per ogni automezzo ha precisato quando la condotta si era limitata alla mera ricezione del veicolo e quando invece alla sua manipolazione, volta a impedirne il riconoscimento, e ha altresì illustrato la differenza fra i dati identificativi del telaio e i dati identificativi del motore, che in più casi avevano condotto a trasferire il motore, del quale raramente viene controllato il numero, su telai 'puliti'. Mai la trasformazione delle parti individuabili di un veicolo era coincisa col mero smontaggio o col mero rimontaggio delle parti medesime, come sostenuto da taluno dei ricorrenti (così, per es., il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), bensì con una attività più articolata: d'altra parte, i Giudici di appello hanno puntualmente chiarito come non possa qualificarsi lecita una condotta corrispondente al trasferimento delle parti in questione da un mezzo all'altro. Né sono state rese motivazioni sull'insieme degli imputati: la CORTE ha piuttosto eseguito una disamina dettagliata della posizione di ciascuno, correlata a ogni singola imputazione. 6. Incontra il medesimo limite rilevato al § 1, di sollecitare la rivalutazione del fatto, anche la censura riguardante il delitto rubricato al capo 15, cioè l'estorsione, contenuta nei ricorsi dei [OSCURATO:PERSONA] e di NASO. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha anzitutto affrontato il tema, sollevato dai relativi motivi, del rigetto di applicazione di misura cautelare da parte del GIP per questa imputazione, rilevando come la motivazione resa da tale Giudice non avesse tenuto conto del compendio probatorio esistente, posto che la valutazione conforme del primo e del secondo grado di merito permette di prescindere da disamine precedenti, rese quando il quadro degli elementi a carico degli imputati non è ancora completo. Ha quindi, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale sottratta alla censura di legittimità, che peraltro si salda con l'analitica ricostruzione contenuta nella sentenza del GUP, indicato come elementi significativi dell'estorsione: le immagini del furgone Fiat DAILY, intestato all'azienda '[OSCURATO:PERSONA]' di RENNA Danila, che entrava e poi usciva dall'officina di [OSCURATO:PERSONA]; le immagini dello stesso [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], a NASO e a [OSCURATO:PERSONA], che caricavano sul furgone gli oggetti che erano ivi riposti al momento del furto, a conferma che il mezzo veniva restituito nelle medesime condizioni nelle quali era stato sottratto, quale evidente effetto del pagamento di un 'riscatto'; i percorsi dei vari imputati ricavati dal tracciamento telefonico, del tutto coerenti con lo svolgimento descritto nelle sentenze; le intercettazioni - in particolare, la chiamata n. 12923 del 1°/09/2016 -, dalle quali emerge la consegna della somma di 2.700 euro a [OSCURATO:PERSONA] quale prezzo della restituzione, senza che emerga alcuna incertezza sull'entità dell'importo, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; il rinvenimento del furgone da parte di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, coniuge di RENNA, nel luogo che, in base al contenuto delle intercettazioni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avevano indicato a NASO, cioè il cimitero di S. Maria del Gesù; il pieno concorso nel reato di entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA], quindi anche di [OSCURATO:PERSONA], che nel ricorso ha rilevato di avere semplicemente caricato il furgone mentre era nell'officina, essendo invece emerso dalle telefonate intercettate una sua partecipazione consapevole ed efficace al delitto. 7. Ulteriori censure hanno riguardato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - da parte di Di MARIA e [OSCURATO:PERSONA] -, l'applicazione della recidiva - da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e infine il trattamento sanzionatorio - da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, e in particolare l'aumento a titolo di continuazione, che sarebbe stato determinato complessivamente in due anni, senza specificare le ragioni e dettagliare i termini dell'incremento.Su ciascuna di queste censure il Collegio di appello ha fornito replica puntuale e logica. Così, - circa il diniego delle generiche, esso ha sottolineato in senso ostativo la spiccata propensione a delinquere manifestata da ciascun imputato, unitamente all'uso mirato per fini illeciti delle competenze tecniche di cui ciascuno disponeva, e all'assetto imprenditoriale dell'attività criminale allestita. Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), e tutt'altro che generica o ridotta a clausole di stile: va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); - sulla determinazione della pena la CORTE ha sottolineato, quanto alla pena base, la sua individuazione in prossimità del minimo edittale, e quanto all'incremento per continuazione a un aumento assai contenuto per ciascuno degli illeciti a tale titolo unificati, pari a due mesi e alcuni giorni e a qualche centinaio di euro. Il calcolo della sanzione è più dettagliato nella sentenza del GUP, e il Giudice di secondo grado non ha fatto che richiamarlo, dovendolo confermare; - sull'applicazione della recidiva la CORTE non ha trascurato, a differenza di quanto censurato da taluno dei ricorsi, di correlare i plurimi e specifici precedenti penali di ciascun imputato alle condotte illecite oggetto del presente giudizio, rimarcando come queste abbiano rappresentato la prosecuzione di un percorso criminale già avviato, e quindi ha dato conto dell'incremento di pena a tale titolo. Le censure sul punto sono apparse peraltro generiche o non pertinenti, come quella di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che puntava a far decorrere il calcolo della recidiva dalla data di commissione, e non già dalla data della irrevocabilità, della precedente condanna a suo carico. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a f