CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 1999
Cassazione n. 40225/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato sussistenti i presupposti per la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alla competente autorità giudiziaria tedesca, in esecuzione del mandato di arresto emesso in data 10 ottobre 2025 dalla Pretura di Landshut ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il delitto di truffa consumato il 10 luglio 2025. Il ricorrente, in particolare, è accusato di aver ingannato il dipendente della società Europcar, noleggiando una automobile del valore di 62.000 euro presso l'aeroporto di Monaco di Baviera e concordando la restituzione entro le ore 18:00 del 15 luglio 2025, pur non intendendo restituire il bene, che, in effetti, non veniva riconsegnato. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati 1. Violazione dell'art. 16, comma 2, della legge n. 69/2005, in quanto, in assenza di indicazioni in ordine alle modalità di identificazione dell'autore del reato, la Corte di appello avrebbe dovuto richiedere all'autorità giudiziaria dello Stato emittente informazioni integrative. Si deduce, inoltre, la violazione dell'art. 6 della medesima legge, in quanto, in punto di identificazione, non sono state indicate le fonti di prova che consentano di ritenere che il mandato sia fondato su un compendio indiziario seriamente evocativo di un fatto- reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna. 2. Violazione dell'art. 18, comma 1, lett. h), della legge n. 69/2005 avendo la Corte di appello omesso ogni verifica in ordine sia alle condizioni delle carceri nello Stato di emissione sia alla loro compatibilità con i diritti fondamentali. Sotto questo profilo, si deduce che, in relazione alla condizione delle carceri in Germania, una delegazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti umani o degradanti ha sollevato, nel 2021, delle preoccupazioni per il significativo deterioramento delle condizioni materiali delle persone detenute in attesa di espulsione presso il centro di detenzione della polizia. Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto chiedere informazioni integrative in ordine al trattamento cui concretamente sarà sottoposta la persona da consegnare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'originaria formulazione dell'art. 17, comma 4, legge n. 69/2005, prevedeva che, in caso di mandato d'arresto processuale, la consegna potesse essere disposta in presenza di "gravi indizi di colpevolezza". Nel fissare i criteri per la valutazione di tale presupposto questa Corte aveva affermato che l'autorità giudiziaria italiana doveva limitarsi a verificare che il mandato fosse, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente avesse ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiedeva la consegna (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348), mentre esulava dai poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare e degli elementi di prova addotti a discarico dal ricorrente. Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. Pertanto, l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e) della stessa legge prevede che il mandato contenga una «descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato» e non delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza. Le indicazioni contenute nel mandato d'arresto, per come riportate in sentenza, si presentano sufficientemente dettagliate, in quanto l'autorità giudiziaria richiedente ha individuato il ricorrente come autore della truffa consumata in data 10 luglio 2025 alle 08:11. 3. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La consegna è stata subordinata alla condizione che, dopo la celebrazione del processo, il ricorrente sia rinviato in Italia per scontare l'eventuale pena o misura di sicurezza irrogata. Il tema del trattamento carcerario si pone, dunque, solo ed eventualmente per la fase cautelare. Il rischio di trattamenti inumani e degradanti è stato sollevato, per la prima volta, in sede di legittimità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce, il relativo motivo è ammissibile in questa sede solo nel caso in cui le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio o siano state oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru, Rv. 286166 - 01), essendosi precisato che, in forza dell'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non è consentito al consegnando impugnare "anche per il merito" la decisione sulla consegna adottata alla Corte di appello, alla quale restano riservate le relative verifiche. Ciò non accade in relazione alle carceri tedesche e, del resto, il rapporto cui fa del tutto genericamente riferimento il ricorso, attiene solo ai centri espulsione della polizia e alle loro condizioni igieniche. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ademp