CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34716/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 15692/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore - (2,5-n,AZ - ìiptimateri avverso la sentenza n. 3065/2020 della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 27 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità senegalese) ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata sulla base di tre motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria contenente istanza finalizzata alla partecipazione a eventuale udienza di discussione; che l'art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. prescrive che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti dì causa; che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che per soddisfare il requisito imposto da tale disposizione di legge processuale, il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente (sia pure non analitica o particolareggiata) dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito; il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass.n. 5640 del 2018; Cass. n. 19018 del 2017; Cass. n. 1926 del 2015; Cass. n. 7825 del 2006); che sul punto è stato anche precisato che è da escludere che i motivi di impugnazione, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei a una precisa enucleazione dei fatti di causa (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. n. 24432 del 2020; Cass. n. 13312 del 2018); che la prescrizione in discorso risponde non a un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa (sostanziali e processuali) che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass. S.U. n. 2602 del 2003); che, tenuti presenti tali ordini di concetti, si osserva che il ricorso, dopo la riproduzione del dispositivo della sentenza impugnata, inizia immediatamente a illustrare il primo motivo di impugnazione; caratterizzandosi, dunque, per l'assenza di qualunque indicazione relativa: alle ragioni specifiche, in fatto e in diritto, dal ricorrente dedotte nel giudizio di primo grado e in quello di appello a fondamento delle proprie domande; alle difese svolte dal Ministero dell'Interno nei due giudizi di merito; alle ragioni fondanti le decisioni di contenute nell'ordinanza definitiva del giudizio di primo grado; al contenuto della sentenza di appello (nell'atto solo criticata);che il ricorso è dunque inammissibile per violazione della citata disposizione di legge processuale; che non vi è obbligo di pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione non avendo la parte vittoriosa svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d