CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 730-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapprentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione; - [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, nello studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]’ -controricorrenti - nonchè contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 3930/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un box sito all’interno del condominio [OSCURATO:PERSONA] 16 in Milano, chiedeva al Tribunale ambrosiano la nomina di un ausiliario per accertare le cause delle infiltrazioni interessanti la sua proprietà. Nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria del lastrico soprastante il box, e del condominio, veniva depositata una prima relazione peritale, con la quale l’ausiliario affermava l’impossibilità di esperire l’incarico senza eseguire interventi coinvolgenti anche parti di proprietà del vicino condominio di via Ampola n.2. Veniva quindi integrato il contraddittorio nei confronti di detto condominio, che a sua volta chiamava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società che aveva eseguito alcune opera di ristrutturazione all’interno dell’edificio condominiale. La fase di accertamento tecnico preventivo si concludeva con l’affermazione della non adeguata tenuta del manto impermeabile esistente sui terrazzi di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. e del condominio di via Ampola n. 2. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. evocava in giudizio tutte le parti già costituite nella fase ante causam, invocando la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]., del condominio [OSCURATO:PERSONA] 16 e del condominio di via Ampola n. 2, ciascuno per quanto di ragione, all’esecuzione delle opere occorrenti per eliminare il vizio riscontrato nel corso dell’A.T.P. ed al risarcimento del relativo danno. Nel giudizio intervenivano volontariamente D’[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proprietari di altri box interessati dal medesimo fenomeno infiltrativo, i quali rassegnavano conclusioni analoghe a quelle dell’attore. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 2849/2017, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno cagionato all’attore e al D’[OSCURATO:PERSONA], rigettando invece la domanda proposta dalla Alagna; condannava inoltre [OSCURATO:SOCIETA]., insieme al condominio [OSCURATO:PERSONA] 16, ad eliminare le infiltrazioni causative del danno; poneva, infine, a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. le spese, incluse quelle della fase di A.T.P. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 3930/2019, emessa nella resistenza del condominio [OSCURATO:PERSONA] 16, di [OSCURATO:SOCIETA]. e del D’[OSCURATO:PERSONA] -i quali ultimi spiegavano, a loro volta, appello incidentale nei soli confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al danno derivante dal mancato godimento delle loro porzioni immobiliari, che non era stato riconosciuto dal Tribunale- accoglieva tanto l’impugnazione principale che quelle incidentali, aumentando le somme dovute, a titolo di risarcimento, da [OSCURATO:SOCIETA]. ai soggetti danneggiati e condannando il condominio Box 16 a tenere indene la predetta società, nei limiti della quota dei 2/3 di cui all’art. 1126 c.c. Condannava, inoltre, [OSCURATO:SOCIETA]. ed il condominio [OSCURATO:PERSONA] 16 ad eliminare le cause delle infiltrazioni dannose e regolava le spese del doppio grado di giudizio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il [OSCURATO:PERSONA] 16, affidandosi a cinque motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], il Condominio di via Ampola n. 2 e D’[OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo ha spiegato a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi, rivolto nei soli confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha a sua volta resistito al ricorso incidentale del D’[OSCURATO:PERSONA] con apposito controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con atto notificato il 21.7.2021 il condominio ricorrente ha rinunciato al ricorso in Cassazione. Con atto notificato in pari data, [OSCURATO:SOCIETA]. ha preso atto della rinuncia, aderendovi. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Per effetto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto, relativamente al rapporto processuale intercorrente tra detti soggetti, senza alcuna statuizione sulle spese, avendo le parti espressamente convenuto, in atto di rinuncia, la loro compensazione. Analoga statuizione di estinzione del presente giudizio di legittimità va assunta in relazione al rapporto processuale esistente tra il ricorrentee i soggetti rimasti intimati. In relazione, invece, alle altre parti costituite nel presente giudizio di legittimità, devono essere liquidate le spese, a carico del [OSCURATO:PERSONA] n. 16, ricorrente, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Condominio di via Ampola n. 2. Per quel che, infine, attiene al rapporto processuale tra il [OSCURATO:SOCIETA]., va esaminato il ricorso incidentale proposto dal primo, al quale la società predetta ha resistito con apposito controricorso. Con esso, il D’[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il capo della decisione di appello relativo alla quantificazione del danno riconosciuto in suo favore, sostenendo l’erroneità della quantificazione operata dal giudice di merito. Con il proprio controricorso, notificato in resistenza a tale impugnazione incidentale, [OSCURATO:SOCIETA]. ha sollevato eccezione di inammissibilità della stessa, sostenendo che il D’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre ricorso autonomo avverso la decisione di secondo grado, che aveva parzialmente rigettato la sua domanda risarcitoria, e sarebbe decaduto dal diritto di proporre ricorso incidentale, non sussistendo alcuna relazione di conseguenzialità tra la stessa ed il ricorso principale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] 16. L’eccezione di inammissibilità, che va scrutinata prima dell’esame del merito dell’impugnazione incidentale, è infondata. [OSCURATO:PERSONA] 16 aveva impugnato la decisione della Corte di Appello, tra l’altro, anche in relazione alla statuizione concernente il riparto delle responsabilità nella causazione del danno lamentato, tra gli altri, anche dal D’[OSCURATO:PERSONA]. L’intero capo della decisione concernente l’accertamento del pregiudizio, quindi, è stato devoluto alla cognizione di questa Corte; e in esso rientra anche la determinazione del quantum spettante ad una delle parti danneggiate dall’unico evento dannoso dedotto in giudizio. Inoltre, in merito all’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, va ribadito il principio secondo cui “L'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4640 del 07/11/1989 , Rv. 464074; conformi, Cass. Sez.1, Sentenza n. 6311 del 24/11/1988 , Rv. 460653; Cass. Sez.1, Sentenza n. 6311 del 24/11/1988 , Rv. 460653; nonché Cass. Sez. U,Sentenza n. del 05/03/1991 , Rv. 471158; Cass. Sez. U , Sente nza n. del 27/11/2007 , Rv. 600589 ; Cass. Sez.3, Sentenza n. del 30/04/2009, Rv. 608143; Cass. Sez.U, Sentenza n. del 04/08/2010 , Rv. 614123; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. del 25/01/2018 , Rv. 647086). P oiché il ricorso principale è stato notificato dal [OSCURATO:PERSONA] 16 in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il controricorso contenente il ricorso incidentale è stato notificato dal D’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dunque nel termine previsto dal combinato disposto degli artt. 370, primo comma, e 371, primo comma, c.p.c., l’impugnazione incidentale è tempestiva. Nel merito, essa è fondata. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il D’[OSCURATO:PERSONA] aveva rassegnato le proprie conclusioni invocando il risarcimento del danno “… da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 3.000,00 o nella diversa -minore o maggiore, nei limiti del valore dichiarato- misura ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). A fronte di tale richiesta, la Corte di Appello ha determinato il danno partendo dalle conclusioni del C.T.U., che aveva indicato in € 170 mensili il valore locativo di ciascun box interessato dalle infiltrazioni di cui è causa, riducendo equitativamente detto importo ad € 100 mensili e riconoscendo quindi, a ciascuna parte danneggiata, la somma di € 1.200 annua dal 2007 in poi, per un totale di € 14.400. Ha tuttavia liquidato detto importo soltanto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., e non anche del D’[OSCURATO:PERSONA], al quale ha riconosciuto il minor importo di € 3.000, sulla base dell’erroneo presupposto che quest’ultimo avesse proposto domanda risarcitoria nei soli limiti dell’importo predetto (cfr. pagg. 24 e 25 della sentenza impugnata). Poiché invece, come risulta dalla stessa lettura della decisione di seconda istanza, il ricorrente incidentale aveva invocato il risarcimento anche nella somma diversa, maggiore o minore, risultante di giustizia, la limitazione della somma liquidata in suo favore a soli € 3.000 appare erronea e irragionevole, a fronte di un pregiudizio determinato, per ciascuna parte danneggiata, in complessivi € 14.400. Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso incidentale. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento, in favore del D’[OSCURATO:PERSONA], della somma di € 15.450, corrispondente a quella liquidata dalla Corte distrettuale in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Le spese del presente giudizio di legittimità, relativamente al rapporto processuale in esame, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, relativamente al rapporto processuale corrente tra il ricorrente principale, [OSCURATO:SOCIETA]. e le parti intimate. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Condominio di via Ampola n. 2, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 4.300, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Accoglie il ricorso incidentale proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del ricorrente incidentale, della somma di € 15.450, in luogo di quella inferiore indicata nella sentenza impugnata, ferme tutte le altre statuizioni contenute in quest’ultima decisione. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento, in favore del ricorrente incidentale, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300,