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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2026

ECLI:EU:C:2026:787
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) 2016/1103 – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “regime patrimoniale tra coniugi” – Immobile acquistato in comproprietà indivisa da coniugi sposati in regime di separazione dei beni – Azione di liquidazione e divisione di tale comproprietà indivisa presentata dopo lo scioglimento del matrimonio – Inclusione » Nella causa C‑300/25 [Duftošek] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), con decisione del 26 marzo 2025, pervenuta in cancelleria il 24 aprile 2025, nel procedimento SQ contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere:

I. Illéssy, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 aprile 2026, considerate le osservazioni presentate: – per SQ, da A. Andruško e P. Marek, advokáti, e M. Odin, avocate; – per YR, da J. Pacovský, advokát; – per il governo ceco, da A. Edelmannová, L. Halajová, A. Pagáčová e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Monfort e S. Noë, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 luglio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU 2016, L 183, pag. 1). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra SQ e YR avente ad oggetto la liquidazione e la divisione di una comproprietà indivisa su un immobile acquistato mentre erano sposati in regime di separazione dei beni.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento (UE) n. 1215/2012 3 Il considerando 34 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), enuncia che: «È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni relative all’adesione di nuovi Stati membri a tale convenzione; in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie.

Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della [convenzione di Bruxelles] e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea». 4 L’articolo 1 del regolamento n. 1212/2012, che è contenuto nel capo I, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», così dispone: «1.

Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale.

Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ( acta iure imperii ).

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; (…)». 5 Sotto il titolo «Competenza», il capo II di tale regolamento contiene diverse sezioni tra cui la sezione 6, intitolata «Competenze esclusive».

Tale sezione 6 comprende in particolare l’articolo 24 di detto regolamento, il cui punto 1 è così formulato: «Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro: 1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato. (…)».

Regolamento 2016/1103 6 I considerando 15, 18, 19 e 24 del regolamento 2016/1103 enunciano quanto segue: «(15) Al fine di garantire alle coppie sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi. (…) (18) È opportuno che l’ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge.

Ai fini del presente regolamento, il termine “regime patrimoniale tra coniugi” deve essere interpretato autonomamente e dovrebbe comprendere non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono derogare ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive della legge applicabile.

Esso comprende non soltanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in caso di matrimonio, ma anche tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo. (19) A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate al regime patrimoniale tra coniugi dovrebbero essere esplicitamente escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento. (…) (24) Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento derivante dal regime patrimoniale tra coniugi di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.

Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato ( numerus clausus ) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri.

Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale». 7 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone: «1.

Il presente regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi.

Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: (…)

g) la natura dei diritti reali; (…)». 8 Intitolato «Definizioni», l’articolo 3 di detto regolamento, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “regime patrimoniale tra coniugi”: l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento; (…)». 9 Ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Competenza negli altri casi»: «Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro: (…)

b) nel cui territorio si trova l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale (…) (…)».

Diritto ceco Legge n. 89/2012, recante il codice civile 10 Lo zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (legge n. 89/2012, recante il codice civile) stabilisce, all’articolo 708, che i beni appartenenti ai coniugi, che abbiano un valore patrimoniale e non siano esclusi dai rapporti giuridici, costituiscono la comunione dei beni tra i coniugi.

Secondo il paragrafo 2 di tale articolo 708, tale comunione è soggetta o ad un regime legale o ad un regime convenzionale o ad un regime stabilito con decisione giudiziaria. 11 Ai sensi dell’articolo 709, paragrafo 1, di tale legge, nel regime legale la comunione comprende i beni acquisiti da uno dei coniugi o da entrambi congiuntamente in costanza di matrimonio, ad eccezione dei beni espressamente esclusi da tale disposizione. 12 L’articolo 716, paragrafo 1, prima frase, di detta legge dispone che i coniugi possono concordare un regime patrimoniale diverso dal regime legale. 13 Secondo l’articolo 717, paragrafo 1, prima frase, della medesima legge, tra i regimi patrimoniali convenzionali figura la separazione dei beni. 14 Conformemente all’articolo 729 della legge n. 89/2012, recante il codice civile, nel regime di separazione dei beni, ciascun coniuge può disporre liberamente dei propri beni senza il consenso dell’altro coniuge. 15 L’articolo 1115, paragrafo 1, di tale legge enuncia che le persone che hanno congiuntamente un titolo di proprietà su un bene sono considerate comproprietari. 16 L’articolo 1140 di detta legge stabilisce che nessuno può essere obbligato a restare in comproprietà indivisa e che ciascuno dei comproprietari può, in qualsiasi momento, chiedere la propria parte del bene comune, qualora l’oggetto della comproprietà possa essere diviso, o la liquidazione della comproprietà. 17 Secondo l’articolo 1143 della medesima legge, in assenza di accordo tra i comproprietari sulla liquidazione della comproprietà, decide il giudice, su domanda di uno dei comproprietari.

Quando dichiara la liquidazione della comproprietà, il giudice decide, al tempo stesso, le modalità di divisione tra i comproprietari.

Procedimento principale e questione pregiudiziale 18 Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le parti nel procedimento principale si sono sposate in regime di separazione dei beni e hanno acquistato in comproprietà indivisa, durante tale unione, un bene immobile situato a Parigi (Francia) (in prosieguo: l’«immobile di cui si tratta»). 19 Dopo lo scioglimento del matrimonio, YR ha adito i giudici cechi con una domanda di liquidazione e di divisione della comproprietà indivisa sull’immobile di cui si tratta. 20 Con ordinanza del 26 ottobre 2022, l’Obvodní soud pro Prahu 5 (Tribunale del distretto di Praga 5, Repubblica ceca), statuendo in primo grado, ha constatato che, tenuto conto del regime di separazione dei beni deciso al momento della celebrazione del matrimonio, non era mai esistita alcuna comunione dei beni tra gli ex coniugi.

Tale giudice ha, pertanto, dichiarato che detta domanda rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

Conformemente all’articolo 24, punto 1, di tale regolamento, avrebbero competenza esclusiva a conoscere di una siffatta domanda le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato, nel caso di specie i giudici francesi. 21 Tale decisione è stata annullata con ordinanza del 22 gennaio 2024 del Městský soud v Praze (Tribunale municipale di Praga, Repubblica ceca); detto giudice ha ritenuto che il procedimento principale rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento 2016/1103.

Secondo tale giudice, il regime di separazione dei beni, nell’ambito del quale è stato acquistato l’immobile di cui si tratta, costituisce un «regime patrimoniale tra coniugi», ai sensi di tale regolamento, poiché riguarda diritti patrimoniali derivanti dal matrimonio.

Ne seguirebbe che le autorità giurisdizionali ceche siano competenti a conoscere di tale causa sulla base dell’articolo 6, lettera b), di detto regolamento. 22 Il Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio, è stato investito di un ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. 23 Detto giudice precisa che la determinazione dell’autorità giurisdizionale competente a conoscere di una domanda di liquidazione e di divisione di una comproprietà indivisa su un bene immobile acquistato dai coniugi sposati in regime di separazione dei beni implica di stabilire se una siffatta domanda ricada in una controversia patrimoniale derivante direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di quest’ultimo, rientrando così nella materia dei «regimi patrimoniali tra coniugi», ai sensi del regolamento 2016/1103, o non abbia, invece, alcun rapporto con il matrimonio, rientrando pertanto nella materia dei «diritti reali immobiliari», ai sensi del regolamento n. 1215/2012. 24 Secondo detto giudice, il procedimento principale si distingue da quello che ha dato luogo all’ordinanza del 14 giugno 2017, Iliev (C‑67/17, EU:C:2017:459), in quanto, nel caso di specie, non è la divisione dei beni risultante dallo scioglimento del matrimonio mediante divorzio ad essere chiesta, bensì la liquidazione della comproprietà indivisa esistente tra le parti nel procedimento principale, conformemente al diritto comune. 25 Il giudice del rinvio osserva che, al fine di stabilire se una controversia rientri nell’ambito di applicazione rispettivamente del regolamento n. 1215/2012 o del regolamento 2016/1103, occorre determinare se tale controversia derivi «direttamente» dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di quest’ultimo o sia, invece, priva di rapporto con il matrimonio, ai sensi della sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel (143/78, EU:C:1979:83).

A tal fine, potrebbe risultare utile esaminare se gli aspetti connessi alla celebrazione o allo scioglimento del matrimonio siano determinanti per la soluzione di detta controversia o costituiscano soltanto elementi contestuali, senza influenza «diretta» sull’esito di quest’ultima. 26 Tale giudice precisa che, nel diritto ceco, il solo fatto che i coniugi abbiano convenuto un regime di separazione dei beni nell’ambito del quale hanno acquistato un bene immobile non distingue la comproprietà indivisa che ne risulta da altre forme di comproprietà indivisa di diritto comune.

Esso indica che un bene può essere in comproprietà indivisa dei soli coniugi, come nel caso del procedimento principale, ma anche congiuntamente di terzi, senza che questi ultimi siano interessati dall’esistenza di un vincolo coniugale tra taluni comproprietari.

Ebbene, ritenere che una controversia relativa alla liquidazione e alla divisione di una siffatta comproprietà indivisa rientri nell’ambito di applicazione del regolamento 2016/1103 equivarrebbe a determinare la competenza internazionale di un’autorità giurisdizionale in funzione di circostanze che potrebbero non essere note a tutti i comproprietari. 27 Peraltro, secondo detto giudice, il procedimento di liquidazione e di divisione di una comproprietà indivisa nel diritto ceco può intervenire sia durante il matrimonio dei comproprietari che molto tempo dopo il suo scioglimento. 28 È in tale contesto che il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il procedimento per la liquidazione e divisione di una comproprietà indivisa su un bene immobile acquistato dai coniugi in comproprietà indivisa nell’ambito di un regime patrimoniale convenzionale di separazione dei beni costituisca un procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi, ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [2016/1103]».

Sulla questione pregiudiziale 29 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103 debbano essere interpretati nel senso che una domanda di liquidazione e di divisione di una comproprietà indivisa su un bene immobile acquistato esclusivamente da coniugi sposati in regime convenzionale di separazione dei beni, presentata dopo lo scioglimento del matrimonio, rientra nella materia dei regimi patrimoniali tra coniugi, ai sensi di tali disposizioni. 30 Al fine di rispondere a tale questione, occorre, conformemente a una giurisprudenza costante, tenere conto non soltanto della formulazione di dette disposizioni, ma anche del loro contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fanno parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑643/24, EU:C:2025:923, punto 37 nonché giurisprudenza citata). 31 Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione delle suddette disposizioni, occorre osservare che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2016/1103 prevede che quest’ultimo si applichi ai regimi patrimoniali tra coniugi, ad eccezione della materia fiscale, doganale e amministrativa. 32 A tal riguardo, la Corte ha constatato che detto regolamento è stato adottato al fine di disciplinare tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra i coniugi che concernono sia la gestione quotidiana dei beni dei coniugi sia la liquidazione del regime patrimoniale tra gli stessi (v., in tal senso, sentenza del 1º marzo 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, punto 41). 33 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103 definisce il «regime patrimoniale tra coniugi» come comprendente l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento. 34 Come risulta dalla formulazione stessa di tali disposizioni, queste ultime non contengono alcun rinvio al diritto degli Stati membri per quanto riguarda il significato e la portata da attribuire alla nozione di «regime patrimoniale tra coniugi», di modo che, tenuto conto delle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza, tale nozione deve essere considerata come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] AERO Alzey, C‑393/21, EU:C:2023:104, punto 31 e giurisprudenza citata). 35 Il significato e la portata di detta nozione non possono, pertanto, essere determinati alla luce della definizione che ne è data nel diritto degli Stati membri. 36 Il riferimento, nella formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103, all’«insieme» delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e, se del caso, rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento consente di ritenere anche che la nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» debba essere interpretata in senso ampio. 37 La necessità di un’interpretazione autonoma e ampia di tale nozione, che risulta dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103, è, in secondo luogo, corroborata dal contesto in cui si inseriscono tali disposizioni. 38 A tal riguardo, occorre osservare, sotto un primo profilo, che il considerando 18 di tale regolamento enuncia che è opportuno che l’ambito di applicazione di quest’ultimo comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. 39 Ai sensi di tale considerando 18, l’espressione «regime patrimoniale tra coniugi» deve essere interpretata autonomamente e dovrebbe comprendere non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono derogare, ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive di tale legge.

Essa comprende tanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in caso di matrimonio, quanto tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo. 40 Sotto un secondo profilo, nell’impianto sistematico del regolamento 2016/1103, la portata della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» è anche delimitata dall’elencazione, all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, delle materie escluse dal suo ambito di applicazione.

Infatti, come enunciato dal considerando 19 di detto regolamento, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate al regime patrimoniale tra coniugi dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento. 41 Tra tali esclusioni figura quella prevista all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2016/1103, relativa alla natura dei diritti reali. 42 A tal riguardo, occorre osservare che, come enunciato dal considerando 24 di tale regolamento, l’obiettivo di detta esclusione è non incidere sul numero limitato di diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri.

Infatti, secondo tale considerando 24, uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale.

Di conseguenza, la portata di detta eccezione non comprende tutte le azioni che presentano un nesso con il diritto reale sul bene, dato che l’esistenza di un siffatto nesso non è, di per sé, sufficiente a giustificare la mancata applicazione del regolamento. 43 Ebbene, se è vero che una domanda di liquidazione e di divisione di una comproprietà indivisa su un bene immobile acquistato da coniugi sposati in regime di separazione dei beni può certamente condurre al trasferimento di un diritto reale su tale immobile, essa non riguarda la «natura dei diritti reali» su quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2016/1103. 44 Sotto un terzo profilo, nell’ambito dell’interpretazione contestuale più generica, occorre osservare che la nozione di «regimi patrimoniali tra coniugi» di cui al regolamento 2016/1103 ricorre anche in altri atti di diritto dell’Unione, segnatamente, nel regolamento n. 1215/2012 e negli strumenti giuridici che lo hanno preceduto, in particolare la convenzione di Bruxelles, al fine di designare una materia esclusa dai loro ambiti di applicazione rispettivi. 45 Poiché tali regolamenti e altri strumenti di diritto dell’Unione rientrano tutti nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, occorre armonizzare l’interpretazione delle nozioni equivalenti alle quali il legislatore dell’Unione ha fatto ricorso in essi (v., per analogia, sentenza del 3 giugno 2021, Generalno konsulstvo na [OSCURATO:PERSONA], C‑280/20, EU:C:2021:443, punto 32 e giurisprudenza citata). 46 È quindi pertinente ricordare che, adita sull’interpretazione della convenzione di Bruxelles nel contesto di un procedimento di divorzio pendente dinanzi a un giudice nazionale, la Corte ha dichiarato che la nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in vista del matrimonio, ma pure tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo (sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, punto 7). 47 La Corte ha precisato che le liti vertenti sui beni dei coniugi in pendenza della causa di divorzio possono, a seconda dei casi, riguardare o essere strettamente connesse o a questioni relative allo stato delle persone o a rapporti giuridici patrimoniali fra coniugi derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo, o ancora a rapporti giuridici patrimoniali in atto fra essi, ma indipendenti dal matrimonio, e che solo le liti relative a quest’ultima categoria rientrano nel campo d’applicazione della convenzione di Bruxelles, mentre quelle relative alle prime due categorie ne vanno escluse (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, punto 7). 48 Applicando gli stessi criteri nell’ambito di una causa avente ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, la Corte ha ritenuto che una controversia tra ex coniugi relativa alla liquidazione di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio riguardi i rapporti giuridici patrimoniali tra dette persone derivanti direttamente dallo scioglimento del matrimonio e rientri, pertanto, nella materia dei «regimi patrimoniali tra coniugi», circostanza che esclude l’applicazione di tale regolamento (v., in tal senso, ordinanza del 14 giugno 2017, Iliev, C‑67/17, EU:C:2017:459, punto 30). 49 Alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 46 a 48 della presente sentenza, trasponibile all’interpretazione della nozione di «regimi patrimoniali tra coniugi» o di «regime patrimoniale tra coniugi», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103, si deve ritenere che tale nozione comprenda l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi o ex coniugi tra loro e rispetto ai terzi derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di quest’ultimo. 50 Tale interpretazione risponde, in terzo luogo, agli obiettivi perseguiti dal regolamento 2016/1103. 51 A tal riguardo, occorre osservare che, come enunciato dal considerando 15 di tale regolamento, quest’ultimo mira a garantire alle coppie sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità, mediante il raggruppamento nell’ambito di un solo strumento di tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi. 52 Come osserva, in sostanza, l’avvocato generale ai paragrafi 65 e 66 delle sue conclusioni, l’obiettivo di semplificare su cui riposa il regolamento 2016/1103 si traduce nel fatto che un’unica autorità è in linea di principio competente a statuire sull’insieme delle questioni relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi, secondo un’unica legge scelta da questi ultimi o stabilita secondo criteri di collegamento oggettivi definiti da tale regolamento. 53 Per quanto riguarda, in particolare, le norme di competenza, tale obiettivo di semplificazione della situazione giuridica dei coniugi si è tradotto nell’adozione, segnatamente, dell’articolo 6 del regolamento 2016/1103, che stabilisce i criteri di determinazione dell’autorità giurisdizionale competente a decidere sul «regime patrimoniale» tra coniugi, definito, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, come l’«insieme» delle norme che regolano i rapporti patrimoniali di questi ultimi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento. 54 Di conseguenza, una definizione ampia della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» che consenta di sottoporre a un’unica autorità giurisdizionale le controversie relative all’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi o ex coniugi, anche quando tali rapporti riguardino la liquidazione e la divisione di una comproprietà indivisa immobiliare, risponde all’obiettivo di semplificazione e di prevedibilità perseguito dal regolamento 2016/1103.

Ciò vale a maggior ragione quando i coniugi o gli ex coniugi, proprietari indivisi di più immobili situati in Stati membri diversi e acquistati nell’ambito del regime di separazione dei beni, chiedono la liquidazione e la divisione di tale comproprietà indivisa.

La possibilità di concentrare tali domande dinanzi a un’unica autorità giurisdizionale, competente ai sensi del regolamento 2016/1103, è conforme a una buona amministrazione della giustizia, in quanto consente di evitare una dispersione del contenzioso in funzione del luogo in cui si trovano tali immobili. 55 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, al momento della celebrazione del matrimonio, i coniugi hanno adottato il regime di separazione dei beni e che, in costanza di matrimonio, hanno acquistato in comproprietà indivisa l’immobile di cui si tratta.

A seguito dello scioglimento del loro matrimonio mediante divorzio, uno di essi ha adito un giudice ceco con una domanda di liquidazione e di divisione di tale comproprietà indivisa, la quale riguarda unicamente gli ex coniugi dato che nessun terzo figurava tra i comproprietari indivisi. 56 In una simile situazione, caratterizzata dal fatto che il rapporto giuridico patrimoniale di cui si tratta, vale a dire la comproprietà indivisa di un bene immobile tra gli ex coniugi, è sorto in costanza di matrimonio in regime di separazione dei beni, si deve ritenere che esista un nesso diretto tra tale rapporto giuridico patrimoniale e il vincolo coniugale. 57 A tal riguardo, occorre osservare che, al fine di regolare i loro rapporti giuridici patrimoniali, i coniugi hanno generalmente la scelta tra vari regimi di beni che, come precisato al punto 45 della relazione del sig.

P. Schlosser sulla convenzione, del 9 ottobre 1978, di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71), possono andare dalla «comunione generale dei beni» alla assoluta «separazione dei beni».

Come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 46 della presente sentenza, tali regimi di beni concepiti per il matrimonio rientrano essi stessi nella nozione di «regimi patrimoniali tra coniugi».

Nel caso di specie, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che il regime di separazione dei beni scelto dai coniugi ha caratterizzato, sul piano patrimoniale, il loro vincolo coniugale e direttamente condotto, al momento dell’acquisto del bene immobile di cui si tratta, al loro rapporto giuridico di comproprietari indivisi. 58 Una siffatta conclusione non è inficiata dalla circostanza, esposta al punto 26 della presente sentenza, che, nel diritto ceco, il regime giuridico della comproprietà indivisa risultante dall’acquisto di un immobile da parte di coniugi sposati in regime di separazione dei beni non differisce, in sostanza, da quello della comproprietà indivisa di diritto comune.

Tale circostanza non è pertinente al fine di stabilire se una domanda di liquidazione e di divisione della comproprietà indivisa, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, rientri nella materia dei «regimi patrimoniali tra coniugi», ai sensi del regolamento 2016/1103, poiché, come precisato al punto 35 della presente sentenza, la nozione di «regimi patrimoniali tra coniugi» costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione la cui portata non può essere determinata alla luce del diritto degli Stati membri. 59 Neppure il fatto che tale domanda di liquidazione e di divisione della comproprietà indivisa sia stata presentata dopo lo scioglimento del matrimonio è tale da impedire la constatazione di un nesso diretto tra il rapporto giuridico patrimoniale di cui si tratta e il vincolo coniugale.

Infatti, come osservato, in sostanza, dalla Commissione europea all’udienza, la data di presentazione della domanda di liquidazione e di divisione di una comproprietà indivisa, sia essa precedente o successiva allo scioglimento del matrimonio, non è determinante per l’applicazione del regolamento 2016/1103. 60 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, e senza che occorra esaminare, nell’ambito della presente causa, se l’interpretazione fornita nella presente sentenza sia applicabile anche alle situazioni in cui uno o più terzi figurano tra i comproprietari indivisi, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103 devono essere interpretati nel senso che una domanda di liquidazione e di divisione di una comproprietà indivisa su un bene immobile acquistato esclusivamente da coniugi sposati in regime convenzionale di separazione dei beni, presentata dopo lo scioglimento del matrimonio, rientra nella materia dei regimi patrimoniali tra coniugi, ai sensi di tali disposizioni.

Sulle spese 61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, devono essere interpretati nel senso che: una domanda di liquidazione e di divisione di una comproprietà indivisa su un bene immobile acquistato esclusivamente da coniugi sposati in regime convenzionale di separazione dei beni, presentata dopo lo scioglimento del matrimonio, rientra nella materia dei regimi patrimoniali tra coniugi, ai sensi di tali disposizioni.

Firme * Lingua processuale: il ceco. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 24 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) 2016/1103 – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “regime patrimoniale tra coniugi” – Immobile acquistato in comproprietà indivisa da coniugi sposati in regime di separazione dei beni – Azione di liquidazione e divisione di tale comproprietà indivisa presentata dopo lo scioglimento del matrimonio – Inclusione » Nella causa C‑300/25 [Duftošek] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), con decisione del 26 marzo 2025, pervenuta in cancelleria il 24 aprile 2025, nel procedimento SQ contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), S. Rodin, N. Piçarra e N. Fenger, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: I. Illéssy, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 aprile 2026, considerate le osservazioni presentate: –        per SQ, da A. Andruško e P. Marek, advokáti, e M. Odin, avocate; –        per YR, da J. Pacovský, advokát; –        per il governo ceco, da A. Edelmannová, L. Halajová, A. Pagáčová e J. Vláčil, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da M. Monfort e S. Noë, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 luglio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU 2016, L 183, pag. 1). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra SQ e YR avente ad oggetto la liquidazione e la divisione di una comproprietà indivisa su un immobile acquistato mentre erano sposati in regime di separazione dei beni. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento (UE) n. 1215/2012 3 Il considerando 34 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), enuncia che: «È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni relative all’adesione di nuovi Stati membri a tale convenzione; in prosieguo: la “convenzione di Bruxelles”], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della [convenzione di Bruxelles] e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea». 4 L’articolo 1 del regolamento n. 1212/2012, che è contenuto nel capo I, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», così dispone: «1.      Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ( acta iure imperii ). 2.      Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: a)      lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; (…)». 5 Sotto il titolo «Competenza», il capo II di tale regolamento contiene diverse sezioni tra cui la sezione 6, intitolata «Competenze esclusive». Tale sezione 6 comprende in particolare l’articolo 24 di detto regolamento, il cui punto 1 è così formulato: «Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro: 1)      in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato. (…)». Regolamento 2016/1103 6 I considerando 15, 18, 19 e 24 del regolamento 2016/1103 enunciano quanto segue: «(15)      Al fine di garantire alle coppie sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi. (…) (18)      È opportuno che l’ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. Ai fini del presente regolamento, il termine “regime patrimoniale tra coniugi” deve essere interpretato autonomamente e dovrebbe comprendere non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono derogare ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive della legge applicabile. Esso comprende non soltanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in caso di matrimonio, ma anche tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo. (19)      A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate al regime patrimoniale tra coniugi dovrebbero essere esplicitamente escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento. (…) (24)      Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento derivante dal regime patrimoniale tra coniugi di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato ( numerus clausus ) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale». 7 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone: «1.      Il presente regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi. Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa. 2.      Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento: (…) g)      la natura dei diritti reali; (…)». 8 Intitolato «Definizioni», l’articolo 3 di detto regolamento, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si intende per: a)      “regime patrimoniale tra coniugi”: l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento; (…)». 9 Ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Competenza negli altri casi»: «Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro: (…) b)      nel cui territorio si trova l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale (…) (…)». Diritto ceco Legge n. 89/2012, recante il codice civile 10 Lo zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (legge n. 89/2012, recante il codice civile) stabilisce, all’articolo 708, che i beni appartenenti ai coniugi, che abbiano un valore patrimoniale e non siano esclusi dai rapporti giuridici, costituiscono la comunione dei beni tra i coniugi. Secondo il paragrafo 2 di tale articolo 708, tale comunione è soggetta o ad un regime legale o ad un regime convenzionale o ad un regime stabilito con decisione giudiziaria. 11 Ai sensi dell’articolo 709, paragrafo 1, di tale legge, nel regime legale la comunione comprende i beni acquisiti da uno dei coniugi o da entrambi congiuntamente in costanza di matrimonio, ad eccezione dei beni espressamente esclusi da tale disposizione. 12 L’articolo 716, paragrafo 1, prima frase, di detta legge dispone che i coniugi possono concordare un regime patrimoniale diverso dal regime legale. 13 Secondo l’articolo 717, paragrafo 1, prima frase, della medesima legge, tra i regimi patrimoniali convenzionali figura la separazione dei beni. 14 Conformemente all’articolo 729 della legge n. 89/2012, recante il codice civile, nel regime di separazione dei beni, ciascun coniuge può disporre liberamente dei propri beni senza il consenso dell’altro coniuge. 15 L’articolo 1115, paragrafo 1, di tale legge enuncia che le persone che hanno congiuntamente un titolo di proprietà su un bene sono considerate comproprietari. 16 L’articolo 1140 di detta legge stabilisce che nessuno può essere obbligato a restare in comproprietà indivisa e che ciascuno dei comproprietari può, in qualsiasi momento, chiedere la propria parte del bene comune, qualora l’oggetto della comproprietà possa essere diviso, o la liquidazione della comproprietà. 17 Secondo l’articolo 1143 della medesima legge, in assenza di accordo tra i comproprietari sulla liquidazione della comproprietà, decide il giudice, su domanda di uno dei comproprietari. Quando dichiara la liquidazione della comproprietà, il giudice decide, al tempo stesso, le modalità di divisione tra i comproprietari. Procedimento principale e questione pregiudiziale 18 Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che le parti nel procedimento principale si sono sposate in regime di separazione dei beni e hanno acquistato in comproprietà indivisa, durante tale unione, un bene immobile situato a Parigi (Francia) (in prosieguo: l’«immobile di cui si tratta»). 19 Dopo lo scioglimento del matrimonio, YR ha adito i giudici cechi con una domanda di liquidazione e di divisione della comproprietà indivisa sull’immobile di cui si tratta. 20 Con ordinanza del 26 ottobre 2022, l’Obvodní soud pro Prahu 5 (Tribunale del distretto di Praga 5, Repubblica ceca), statuendo in primo grado, ha constatato che, tenuto conto del regime di separazione dei beni deciso al momento della celebrazione del matrimonio, non era mai esistita alcuna comunione dei beni tra gli ex coniugi. Tale giudice ha, pertanto, dichiarato che detta domanda rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. Conformemente all’articolo 24, punto 1, di tale regolamento, avrebbero competenza esclusiva a conoscere di una siffatta domanda le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato, nel caso di specie i giudici francesi. 21 Tale decisione è stata annullata con ordinanza del 22 gennaio 2024 del Městský soud v Praze (Tribunale municipale di Praga, Repubblica ceca); detto giudice ha ritenuto che il procedimento principale rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento 2016/1103. Secondo tale giudice, il regime di separazione dei beni, nell’ambito del quale è stato acquistato l’immobile di cui si tratta, costituisce un «regime patrimoniale tra coniugi», ai sensi di tale regolamento, poiché riguarda diritti patrimoniali derivanti dal matrimonio. Ne seguirebbe che le autorità giurisdizionali ceche siano competenti a conoscere di tale causa sulla base dell’articolo 6, lettera b), di detto regolamento. 22 Il Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio, è stato investito di un ricorso per cassazione avverso tale ordinanza. 23 Detto giudice precisa che la determinazione dell’autorità giurisdizionale competente a conoscere di una domanda di liquidazione e di divisione di una comproprietà indivisa su un bene immobile acquistato dai coniugi sposati in regime di separazione dei beni implica di stabilire se una siffatta domanda ricada in una controversia patrimoniale derivante direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di quest’ultimo, rientrando così nella materia dei «regimi patrimoniali tra coniugi», ai sensi del regolamento 2016/1103, o non abbia, invece, alcun rapporto con il matrimonio, rientrando pertanto nella materia dei «diritti reali immobiliari», ai sensi del regolamento n. 1215/2012. 24 Secondo detto giudice, il procedimento principale si distingue da quello che ha dato luogo all’ordinanza del 14 giugno 2017, Iliev (C‑67/17, EU:C:2017:459), in quanto, nel caso di specie, non è la divisione dei beni risultante dallo scioglimento del matrimonio mediante divorzio ad essere chiesta, bensì la liquidazione della comproprietà indivisa esistente tra le parti nel procedimento principale, conformemente al diritto comune. 25 Il giudice del rinvio osserva che, al fine di stabilire se una controversia rientri nell’ambito di applicazione rispettivamente del regolamento n. 1215/2012 o del regolamento 2016/1103, occorre determinare se tale controversia derivi «direttamente» dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di quest’ultimo o sia, invece, priva di rapporto con il matrimonio, ai sensi della sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel (143/78, EU:C:1979:83). A tal fine, potrebbe risultare utile esaminare se gli aspetti connessi alla celebrazione o allo scioglimento del matrimonio siano determinanti per la soluzione di detta controversia o costituiscano soltanto elementi contestuali, senza influenza «diretta» sull’esito di quest’ultima. 26 Tale giudice precisa che, nel diritto ceco, il solo fatto che i coniugi abbiano convenuto un regime di separazione dei beni nell’ambito del quale hanno acquistato un bene immobile non distingue la comproprietà indivisa che ne risulta da altre forme di comproprietà indivisa di diritto comune. Esso indica che un bene può essere in comproprietà indivisa dei soli coniugi, come nel caso del procedimento principale, ma anche congiuntamente di terzi, senza che questi ultimi siano interessati dall’esistenza di un vincolo coniugale tra taluni comproprietari. Ebbene, ritenere che una controversia relativa alla liquidazione e alla divisione di una siffatta comproprietà indivisa rientri nell’ambito di applicazione del regolamento 2016/1103 equivarrebbe a determinare la competenza internazionale di un’autorità giurisdizionale in funzione di circostanze che potrebbero non essere note a tutti i comproprietari. 27 Peraltro, secondo detto giudice, il procedimento di liquidazione e di divisione di una comproprietà indivisa nel diritto ceco può intervenire sia durante il matrimonio dei comproprietari che molto tempo dopo il suo scioglimento. 28 È in tale contesto che il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il procedimento per la liquidazione e divisione di una comproprietà indivisa su un bene immobile acquistato dai coniugi in comproprietà indivisa nell’ambito di un regime patrimoniale convenzionale di separazione dei beni costituisca un procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi, ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [2016/1103]». Sulla questione pregiudiziale 29 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103 debbano essere interpretati nel senso che una domanda di liquidazione e di divisione di una comproprietà indivisa su un bene immobile acquistato esclusivamente da coniugi sposati in regime convenzionale di separazione dei beni, presentata dopo lo scioglimento del matrimonio, rientra nella materia dei regimi patrimoniali tra coniugi, ai sensi di tali disposizioni. 30 Al fine di rispondere a tale questione, occorre, conformemente a una giurisprudenza costante, tenere conto non soltanto della formulazione di dette disposizioni, ma anche del loro contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fanno parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑643/24, EU:C:2025:923, punto 37 nonché giurisprudenza citata). 31 Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione delle suddette disposizioni, occorre osservare che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2016/1103 prevede che quest’ultimo si applichi ai regimi patrimoniali tra coniugi, ad eccezione della materia fiscale, doganale e amministrativa. 32 A tal riguardo, la Corte ha constatato che detto regolamento è stato adottato al fine di disciplinare tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra i coniugi che concernono sia la gestione quotidiana dei beni dei coniugi sia la liquidazione del regime patrimoniale tra gli stessi (v., in tal senso, sentenza del 1º marzo 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, punto 41). 33 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103 definisce il «regime patrimoniale tra coniugi» come comprendente l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento. 34 Come risulta dalla formulazione stessa di tali disposizioni, queste ultime non contengono alcun rinvio al diritto degli Stati membri per quanto riguarda il significato e la portata da attribuire alla nozione di «regime patrimoniale tra coniugi», di modo che, tenuto conto delle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza, tale nozione deve essere considerata come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] AERO Alzey, C‑393/21, EU:C:2023:104, punto 31 e giurisprudenza citata). 35 Il significato e la portata di detta nozione non possono, pertanto, essere determinati alla luce della definizione che ne è data nel diritto degli Stati membri. 36 Il riferimento, nella formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103, all’«insieme» delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e, se del caso, rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento consente di ritenere anche che la nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» debba essere interpretata in senso ampio. 37 La necessità di un’interpretazione autonoma e ampia di tale nozione, che risulta dalla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103, è, in secondo luogo, corroborata dal contesto in cui si inseriscono tali disposizioni. 38 A tal riguardo, occorre osservare, sotto un primo profilo, che il considerando 18 di tale regolamento enuncia che è opportuno che l’ambito di applicazione di quest’ultimo comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. 39 Ai sensi di tale considerando 18, l’espressione «regime patrimoniale tra coniugi» deve essere interpretata autonomamente e dovrebbe comprendere non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono derogare, ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive di tale legge. Essa comprende tanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in caso di matrimonio, quanto tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo. 40 Sotto un secondo profilo, nell’impianto sistematico del regolamento 2016/1103, la portata della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» è anche delimitata dall’elencazione, all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, delle materie escluse dal suo ambito di applicazione. Infatti, come enunciato dal considerando 19 di detto regolamento, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate al regime patrimoniale tra coniugi dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento. 41 Tra tali esclusioni figura quella prevista all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2016/1103, relativa alla natura dei diritti reali. 42 A tal riguardo, occorre osservare che, come enunciato dal considerando 24 di tale regolamento, l’obiettivo di detta esclusione è non incidere sul numero limitato di diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Infatti, secondo tale considerando 24, uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale. Di conseguenza, la portata di detta eccezione non comprende tutte le azioni che presentano un nesso con il diritto reale sul bene, dato che l’esistenza di un siffatto nesso non è, di per sé, sufficiente a giustificare la mancata applicazione del regolamento. 43 Ebbene, se è vero che una domanda di liquidazione e di divisione di una comproprietà indivisa su un bene immobile acquistato da coniugi sposati in regime di separazione dei beni può certamente condurre al trasferimento di un diritto reale su tale immobile, essa non riguarda la «natura dei diritti reali» su quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2016/1103. 44 Sotto un terzo profilo, nell’ambito dell’interpretazione contestuale più generica, occorre osservare che la nozione di «regimi patrimoniali tra coniugi» di cui al regolamento 2016/1103 ricorre anche in altri atti di diritto dell’Unione, segnatamente, nel regolamento n. 1215/2012 e negli strumenti giuridici che lo hanno preceduto, in particolare la convenzione di Bruxelles, al fine di designare una materia esclusa dai loro ambiti di applicazione rispettivi. 45 Poiché tali regolamenti e altri strumenti di diritto dell’Unione rientrano tutti nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, occorre armonizzare l’interpretazione delle nozioni equivalenti alle quali il legislatore dell’Unione ha fatto ricorso in essi (v., per analogia, sentenza del 3 giugno 2021, Generalno konsulstvo na [OSCURATO:PERSONA], C‑280/20, EU:C:2021:443, punto 32 e giurisprudenza citata). 46 È quindi pertinente ricordare che, adita sull’interpretazione della convenzione di Bruxelles nel contesto di un procedimento di divorzio pendente dinanzi a un giudice nazionale, la Corte ha dichiarato che la nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in vista del matrimonio, ma pure tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo (sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, punto 7). 47 La Corte ha precisato che le liti vertenti sui beni dei coniugi in pendenza della causa di divorzio possono, a seconda dei casi, riguardare o essere strettamente connesse o a questioni relative allo stato delle persone o a rapporti giuridici patrimoniali fra coniugi derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo, o ancora a rapporti giuridici patrimoniali in atto fra essi, ma indipendenti dal matrimonio, e che solo le liti relative a quest’ultima categoria rientrano nel campo d’applicazione della convenzione di Bruxelles, mentre quelle relative alle prime due categorie ne vanno escluse (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel, 143/78, EU:C:1979:83, punto 7). 48 Applicando gli stessi criteri nell’ambito di una causa avente ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, la Corte ha ritenuto che una controversia tra ex coniugi relativa alla liquidazione di un bene mobile acquistato in costanza di matrimonio riguardi i rapporti giuridici patrimoniali tra dette persone derivanti direttamente dallo scioglimento del matrimonio e rientri, pertanto, nella materia dei «regimi patrimoniali tra coniugi», circostanza che esclude l’applicazione di tale regolamento (v., in tal senso, ordinanza del 14 giugno 2017, Iliev, C‑67/17, EU:C:2017:459, punto 30). 49 Alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 46 a 48 della presente sentenza, trasponibile all’interpretazione della nozione di «regimi patrimoniali tra coniugi» o di «regime patrimoniale tra coniugi», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103, si deve ritenere che tale nozione comprenda l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi o ex coniugi tra loro e rispetto ai terzi derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di quest’ultimo. 50 Tale interpretazione risponde, in terzo luogo, agli obiettivi perseguiti dal regolamento 2016/1103. 51 A tal riguardo, occorre osservare che, come enunciato dal considerando 15 di tale regolamento, quest’ultimo mira a garantire alle coppie sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità, mediante il raggruppamento nell’ambito di un solo strumento di tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi. 52 Come osserva, in sostanza, l’avvocato generale ai paragrafi 65 e 66 delle sue conclusioni, l’obiettivo di semplificare su cui riposa il regolamento 2016/1103 si traduce nel fatto che un’unica autorità è in linea di principio competente a statuire sull’insieme delle questioni relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi, secondo un’unica legge scelta da questi ultimi o stabilita secondo criteri di collegamento oggettivi definiti da tale regolamento. 53 Per quanto riguarda, in particolare, le norme di competenza, tale obiettivo di semplificazione della situazione giuridica dei coniugi si è tradotto nell’adozione, segnatamente, dell’articolo 6 del regolamento 2016/1103, che stabilisce i criteri di determinazione dell’autorità giurisdizionale competente a decidere sul «regime patrimoniale» tra coniugi, definito, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, come l’«insieme» delle norme che regolano i rapporti patrimoniali di questi ultimi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento. 54 Di conseguenza, una definizione ampia della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» che consenta di sottoporre a un’unica autorità giurisdizionale le controversie relative all’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi o ex coniugi, anche quando tali rapporti riguardino la liquidazione e la divisione di una comproprietà indivisa immobiliare, risponde all’obiettivo di semplificazione e di prevedibilità perseguito dal regolamento 2016/1103. Ciò vale a maggior ragione quando i coniugi o gli ex coniugi, proprietari indivisi di più immobili situati in Stati membri diversi e acquistati nell’ambito del regime di separazione dei beni, chiedono la liquidazione e la divisione di tale comproprietà indivisa. La possibilità di concentrare tali domande dinanzi a un’unica autorità giurisdizionale, competente ai sensi del regolamento 2016/1103, è conforme a una buona amministrazione della giustizia, in quanto consente di evitare una dispersione del contenzioso in funzione del luogo in cui si trovano tali immobili. 55 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, al momento della celebrazione del matrimonio, i coniugi hanno adottato il regime di separazione dei beni e che, in costanza di matrimonio, hanno acquistato in comproprietà indivisa l’immobile di cui si tratta. A seguito dello scioglimento del loro matrimonio mediante divorzio, uno di essi ha adito un giudice ceco con una domanda di liquidazione e di divisione di tale comproprietà indivisa, la quale riguarda unicamente gli ex coniugi dato che nessun terzo figurava tra i comproprietari indivisi. 56 In una simile situazione, caratterizzata dal fatto che il rapporto giuridico patrimoniale di cui si tratta, vale a dire la comproprietà indivisa di un bene immobile tra gli ex coniugi, è sorto in costanza di matrimonio in regime di separazione dei beni, si deve ritenere che esista un nesso diretto tra tale rapporto giuridico patrimoniale e il vincolo coniugale. 57 A tal riguardo, occorre osservare che, al fine di regolare i loro rapporti giuridici patrimoniali, i coniugi hanno generalmente la scelta tra vari regimi di beni che, come precisato al punto 45 della relazione del sig. P. Schlosser sulla convenzione, del 9 ottobre 1978, di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71), possono andare dalla «comunione generale dei beni» alla assoluta «separazione dei beni». Come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 46 della presente sentenza, tali regimi di beni concepiti per il matrimonio rientrano essi stessi nella nozione di «regimi patrimoniali tra coniugi». Nel caso di specie, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che il regime di separazione dei beni scelto dai coniugi ha caratterizzato, sul piano patrimoniale, il loro vincolo coniugale e direttamente condotto, al momento dell’acquisto del bene immobile di cui si tratta, al loro rapporto giuridico di comproprietari indivisi. 58 Una siffatta conclusione non è inficiata dalla circostanza, esposta al punto 26 della presente sentenza, che, nel diritto ceco, il regime giuridico della comproprietà indivisa risultante dall’acquisto di un immobile da parte di coniugi sposati in regime di separazione dei beni non differisce, in sostanza, da quello della comproprietà indivisa di diritto comune. Tale circostanza non è pertinente al fine di stabilire se una domanda di liquidazione e di divisione della comproprietà indivisa, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, rientri nella materia dei «regimi patrimoniali tra coniugi», ai sensi del regolamento 2016/1103, poiché, come precisato al punto 35 della presente sentenza, la nozione di «regimi patrimoniali tra coniugi» costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione la cui portata non può essere determinata alla luce del diritto degli Stati membri. 59 Neppure il fatto che tale domanda di liquidazione e di divisione della comproprietà indivisa sia stata presentata dopo lo scioglimento del matrimonio è tale da impedire la constatazione di un nesso diretto tra il rapporto giuridico patrimoniale di cui si tratta e il vincolo coniugale. Infatti, come osservato, in sostanza, dalla Commissione europea all’udienza, la data di presentazione della domanda di liquidazione e di divisione di una comproprietà indivisa, sia essa precedente o successiva allo scioglimento del matrimonio, non è determinante per l’applicazione del regolamento 2016/1103. 60 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, e senza che occorra esaminare, nell’ambito della presente causa, se l’interpretazione fornita nella presente sentenza sia applicabile anche alle situazioni in cui uno o più terzi figurano tra i comproprietari indivisi, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103 devono essere interpretati nel senso che una domanda di liquidazione e di divisione di una comproprietà indivisa su un bene immobile acquistato esclusivamente da coniugi sposati in regime convenzionale di separazione dei beni, presentata dopo lo scioglimento del matrimonio, rientra nella materia dei regimi patrimoniali tra coniugi, ai sensi di tali disposizioni. Sulle spese 61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, devono essere interpretati nel senso che: una domanda di liquidazione e di divisione di una comproprietà indivisa su un bene immobile acquistato esclusivamente da coniugi sposati in regime convenzionale di separazione dei beni, presentata dopo lo scioglimento del matrimonio, rientra nella materia dei regimi patrimoniali tra coniugi, ai sensi di tali disposizioni. Firme * Lingua processuale: il ceco. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2016/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris