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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 10525/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riguardano trattamento punitivo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, atteso che la pena inflitta all'imputato di giorni 30 di permanenza domiciliare - che il ricorso sostiene essere il massimo edittale per il reato di cui è stato giudicato responsabile l'imputato (art. 582 cod. pen. aggravato dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale) - in realtà, si colloca all'interno della media edittale, atteso che l'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede che "quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi", e che, in considerazione anche della ritenuta esistenza della recidiva (che, peraltro, ex art. 52, comma 3, stesso decreto esclude la applicabilità della pena pecuniaria), la pena inflitta in concreto dalla Corte d'appello non supera la media edittale, talchè del tutto adeguata, e non illogica, è la motivazione del giudice del merito in punto di trattamento sanzionatorio, anche a prescindere dal riferimento non corretto contenuto in esso, e su cui si spende il ricorso, all'esistenza di un rapporto di coniugio tra le parti, inciso la cui caduta non è idonea a disarticolare la motivazione del giudice del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riguardano trattamento punitivo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, atteso che la pena inflitta all'imputato di giorni 30 di permanenza domiciliare - che il ricorso sostiene essere il massimo edittale per il reato di cui è stato giudicato responsabile l'imputato (art. 582 cod. pen. aggravato dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale) - in realtà, si colloca all'interno della media edittale, atteso che l'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede che "quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi", e che, in considerazione anche della ritenuta esistenza della recidiva (che, peraltro, ex art. 52, comma 3, stesso decreto esclude la applicabilità della pena pecuniaria), la pena inflitta in concreto dalla Corte d'appello non supera la media edittale, talchè del tutto adeguata, e non illogica, è la motivazione del giudice del merito in punto di trattamento sanzionatorio, anche a prescindere dal riferimento non corretto contenuto in esso, e su cui si spende il ricorso, all'esistenza di un rapporto di coniugio tra le parti, inciso la cui caduta non è idonea a disarticolare la motivazione del giudice del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 feb
Decreto Cassazione n. 10525/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris