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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 20749/2022

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la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. i udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 8 marzo 2019 il Giudice di Pace di Trapani ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato previsto e punito dall'art.14 d.lgs. n.286 del 1998, irrogando la pena della multa.

La inottemperanza all'ordine di allontanamento risulta constatata in Favignana il 1 agosto del 2016.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. 2.1 Si sostiene che, stante la irreperibilità dell'imputato (che risulta reimpatriato) il procedimento andava sospeso.

3. Il ricorso è fondato. 3.1Risulta dagli atti che in data 20 agosto 2016 [OSCURATO:PERSONA] è stato espulso e reimpatriato.

Ciò determina l'applicabilità della previsione di legge di cui all'ad, 14, comma 5 septies del d.lgs. n.286 del 1998, norma che impone l'emissione di sentenza di non luogo a procedere.

La esecuzione della espulsione, in altre parole, è costruita come causa di improcedibilità (per fatto sopravvenuto) dell'azione penale.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita.

Così deciso il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. i udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 8 marzo 2019 il Giudice di Pace di Trapani ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato previsto e punito dall'art.14 d.lgs. n.286 del 1998, irrogando la pena della multa. La inottemperanza all'ordine di allontanamento risulta constatata in Favignana il 1 agosto del 2016. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. 2.1 Si sostiene che, stante la irreperibilità dell'imputato (che risulta reimpatriato) il procedimento andava sospeso. 3. Il ricorso è fondato. 3.1Risulta dagli atti che in data 20 agosto 2016 [OSCURATO:PERSONA] è stato espulso e reimpatriato. Ciò determina l'applicabilità della previsione di legge di cui all'ad, 14, comma 5 septies del d.lgs. n.286 del 1998, norma che impone l'emissione di sentenza di non luogo a procedere. La esecuzione della espulsione, in altre parole, è costruita come causa di improcedibilità (per fatto sopravvenuto) dell'azione penale. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita. Così deciso il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 20749/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris