CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 febbraio 2020
Cassazione n. 02019/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31248/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e BalistreriMaria Teresa; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni in persona del Vicedirettore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Filippo e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonchécontro Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1351/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.Su richiesta del Comune di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Tivoli, con decreto n. 463/2010, ingiungeva alla compagnia [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni (di seguito, per brevità, rispettivamente il Comune e la [OSCURATO:PERSONA]) di pagare in favore del Comune la somma di € 51.646,00, oltre interessi e spese legali, dovuta in forza di polizza fideiussoria rilasciata al predetto Comune nell’interesse della società Gilema s.r.l., a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti da quest’ultima in via solidale con [OSCURATO:PERSONA]. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la [OSCURATO:PERSONA], che, nell’estendere il contradditorio alla società Gilema s.r.l. ed allo Stazi, chiedendo da questi ultimi la manleva in caso di accoglimento della domanda, a fondamento dell’opposizione: -in punto di fatto, deduceva: a) di aver emesso in data 21.09.2007 polizza fideiussoria n. 052994971006 a favore del Comune e nell’interesse della Gilema s.r.l. obbligata principale (con [OSCURATO:PERSONA], coobbligato in solido con la Gilema verso la Compagnia per il regresso/surroga); b) la polizza era stata emessa a garanzia dell’adempimento degli oneri assunti dalla Gilema con la sottoscrizione degli schemi di convenzione per l’attuazione del PIP 2° intervento (approvata con delibera del Consiglio Comunale del 13.03.2007 n. 9) e del rispetto dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dall’Impresa (previsto dalla Determinazione dirigenziale del 29.03.2007 n. 8); c) il Consiglio Comunale con delibera n. 68 del 02.09.1998 aveva infatti adottato un piano per [OSCURATO:PERSONA] (PIP) in località Tavernelle 2 ed aveva conseguentemente dato avvio all’espletamento di un bando di concorso per l’assegnazione delle aree del comprensorio industriale ed artigianale (con delibera della giunta comunale 4/4/2001 n. 64 e 09.05.2001 n. 91); e con delibera del 13.03.2007 n. 9 aveva redatto le graduatorie delle imprese partecipanti ed approvato gli schemi per l’attuazione del PIP 2 prevedendo la procedura di assegnazione dei lotti e la presentazione di un atto unilaterale d’obbligo nonché di una fideiussione del valore di € 51.646,00 per ciascuna ditta assegnataria; d) la Gilema aveva sottoscritto l’atto d’obbligo e fornito la polizza fideiussoria n. 18408 emessa da essa compagnia assicuratrice; e) in seguito alla presentazione dell’atto d’obbligo e della relativa fideiussione la ditta Gilema, visto il lungo iter procedimentale ed il tempo impiegato dal Comune per l’assegnazione dei lotti nonché l’enorme aumento dei costi, aveva chiesto di recedere dall’assegnazione e, quindi, non aveva provveduto al versamento della somma richiesta dovuta a garanzia della stipula dell’atto di acquisto/assegnazione dell’area; f) con delibera del [OSCURATO:PERSONA] del 10.02.2009 n. 4 l’[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della richiesta di recedere di varie ditte (tra cui la Gilema) e considerata la possibilità di sostituirle con altre in lista nella graduatoria senza danno per la Amministrazione, aveva disposto lo svincolo della polizza fideiussoria, rilasciata da essa compagnia, prevedendo e, in luogo dell’escussione della garanzia svincolata, l’applicazione di una penale auto liquidata in via equitativa della somma di € 5.164,00 a carico della sola impresa; g) la Gilema ne aveva contestato la debenza e, pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva preteso, alcuni mesi dopo l’avvenuto svincolo della polizza, l’incameramento della stessa per l’intero importo garantito (pari ad € 51.646,00), escutendola; -in punto di diritto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto per: a) abusività dell’escussione della garanzia per intervenuto svincolo della polizza fideiussoria: prova liquida del dolo da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; b) responsabilità imputabile al Comune dell’intervenuto recesso della Gilema; c) perdita del diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 4 u.c. della Condizioni di polizza; d) cessazione della garanzia per omesso versamento dei premi di polizza da parte dell’obbligato principale; e) esclusione a termini di polizza di penalità convenzionali, lucri mancanti, interessi e danni indiretti; f) regresso, in ogni caso, nei confronti dell’obbligata principale ed il garante. Si costituiva nel giudizio il Comune il quale, nel richiedere il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deduceva di aver legittimamente escusso la polizza fideiussoria, in quanto: a) la deliberazione n. 4 del 10.02.2009 del [OSCURATO:PERSONA] del Comune aveva stabilito sì lo svincolo della polizza e la restituzione della stessa, ma aveva posto determinate condizioni per il realizzarsi dello stesso svincolo, ovverosia la presentazione di formale richiesta di rinuncia all’assegnazione e prosecuzione del programma avviato da parte della Gilema ed il pagamento di una penale pari ad € 5.164,00 (cioè pari al 10% dell’importo della fideiussione); b) la Gilema non aveva realizzato le suddette condizioni, per cui esso Comune aveva legittimamente escusso la polizza fideiussoria oggetto del decreto ingiuntivo opposto per l’intero importo garantito. Deduceva altresì il Comune opposto l’inopponibilità allo stesso della non operatività della garanzia fideiussoria per l’omesso pagamento dei premi da parte del contraente obbligato principale Gilema, eccependo che, poiché la polizza fideiussoria sottoscritta deve considerarsi un contratto autonomo di garanzia, l’assicuratore garantisce un debito altrui indipendentemente dal pagamento del premio da parte del contraente; il mancato pagamento della rata scaduta da parte della Gilema non avrebbe, quindi, determinato la non operatività della polizza nei confronti del soggetto garantito (ovverosia di esso Comune) e quindi l’art. 2 della polizza che effettivamente prevede la sospensione della operatività in caso di mancato pagamento del premio sarebbe recessivo rispetto ad altre clausole che prevedono o lasciano intendere la sua operatività slegata dal pagamento del premio.A seguito di chiamata in causa da parte della [OSCURATO:PERSONA] si costituivano nel giudizio la Gilema s.r.l., obbligata principale e lo Stazi coobbligato in solido, per contestare le ragioni del Comune e chiedere la revoca del decreto ingiuntivo per: a) abusività dell’escussione della garanzia per intervenuto svincolo della polizza fideiussoria; b) assenza di alcun danno in capo all’Amministrazione comunale a seguito del recesso operato dalla Gilema comunque imputabile alla responsabilità del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; c) in ogni caso risoluzione dell’atto d’obbligo per eccessiva onerosità sopravvenuta dell’obbligazione; d) in ogni caso cessazione dell’operatività della polizza a favore dell’assicurato per scadenza del termine e mancato rinnovo e per il mancato versamento dei premi di polizza; e) sulla domanda di regresso/surroga svolta in via subordinata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Gilema e del coobbligato in solido, risoluzione ope legis ex art. 1901 c.c. del contratto assicurativo. Il giudice di primo grado con sentenza n. 981/2013; a) da un lato, rigettava l’opposizione e, nel confermare il decreto ingiuntivo, dichiarava la legittimità della escussione della polizza n. 18408; b) dall’altro, accoglieva la domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei terzi chiamati Gilema s.r.l. e Stazi, condannando questi ultimi a rivalere la [OSCURATO:PERSONA] di quanto da questa dovuto all’ente territoriale a titolo di polizza fideiussoria. A tale decisione il giudice perveniva sulla base delle seguenti argomentazioni: a) il contratto di fideiussione sottoscritto dalle parti era configurabile come un contratto a favore di terzi caratterizzato dall’assunzione da parte della compagnia di assicurazioni di pagare un determinato importo al beneficiario in caso di inadempimento della prestazione da lui dovuta dal contraente; b) la polizza fideiussoria sottoscritta dalle parti aveva una prevalente funzione di garanzia e non assicurativa riconoscendone il carattere di contratto autonomo di garanzia dell’obbligazione assunta dalla compagnia assicurativa nei confronti dell’ente territoriale; c) quanto al merito dei rapporti tra contraente principale (Gilema) ed ente territoriale garantito, non vi era stato alcuno svincolo della garanzia da parte dell’ente territoriale vista la subordinazione di esso al ricorrere di alcune condizioni; d) non era configurabile una responsabilità dell’Ente territoriale per il recesso operato dalla Gilema non sussistendo una clausola contrattuale o riserva nell’atto di sottomissione che prevedesse un impegno del Comune all’espletamento dell’iter procedimentale di assegnazione dei lotti entro un lasso di tempo; e) la domanda di manleva era stata esercitata in forza degli artt. 1203 n. 3 c.c. e 1949 e 1950 c.c., nonché ai sensi degli art. 7 ed 8 delle condizioni di polizza. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione lo Stazi, che ne chiedeva la riforma con accoglimento delle domande svolte in primo grado. In particolare, l’appellante lamentava l’erroneità della sentenza per avere ritenuto legittima l’escussione della polizza da parte del Comune e per avere affermato l’esistenza del diritto della compagnia assicuratrice alla surroga/regresso nei suoi confronti. Avverso la sentenza proponeva impugnazione incidentale la [OSCURATO:PERSONA], riproponendo le domande ed eccezioni respinte in primo grado, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, in caso di rigetto del suo appello incidentale, la conferma della sentenza nella parte in cui ha condannato lo Stazi e la società Gilema al rimborso di quanto da essa pagato. Si costituiva anche il Comune, eccependo la carenza di legittimazione attiva rispetto ai motivi di appello, dei quali chiedeva comunque il rigetto. La società Gilema rimaneva contumace.In sede di udienza di precisazione delle conclusioni la [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune davano atto dell’intervenuta definizione nelle more del giudizio dei rapporti scaturenti dalla sentenza di primo grado e, conseguentemente, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali tra loro. Quanto invece al rapporto sostanziale con lo Stasi, insistevano nelle rispettive domande, chiedendo il rigetto del suo appello, con conferma della sentenza impugnata. La compagnia precisava che la condanna al rimborso del debitore e del coobbligato, in solido, doveva avere ad oggetto la somma da essa versata al Comune, pari a € 66.696,94 (per capitale, interessi e spese), oltre interessi legali dalla data del versamento (7.4.2017) al saldo e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. La Corte territoriale, con sentenza n. 1351/2020: a) dichiarava cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA] e Comune, compensando tra loro le spese processuali; b) rigettava l’appello dello Stazi e per l’effetto confermava la impugnata sentenza ( nel senso che lo Stazi e Gilema, in solido tra loro, sono tenuti a rivalere la compagnia di assicurazioni di quanto dalla medesima versato al Comune appellato quale beneficiario, in misura pari ad euro 66.696,94, oltre interessi legali dal 7/4/2007 al saldo ), condannando lo Stazi alla rifusione delle spese processuali sostenute da entrambe le controparti costituite. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso lo Stazi. Ha resistito con contro ricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380-bis 1 secondo comma c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi. 1.1.Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché dei principi in materia di exceptio doli, dell’art. 1363 c.c.; omesso/incompleto/incoerente esame di documenti decisivi, motivazione apparente e/o insufficiente in merito alla questione della operatività della polizza nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto infondato il quarto motivo di appello (con il quale il ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado per difetto o insufficienza di motivazione sulla questione della cessazione della operatività della clausola per omesso pagamento dei premi di polizza) alla luce della chiara previsione di cui all’art. 2 comma 2 delle [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione , (secondo la quale per il pagamento delle rate successive alla prima è concesso il termine di quindici giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio . Fermi gli effetti del mancato pagamento della rata scaduta, la società garante deve darne avviso, con lettera raccomandata, all’assicurato, il quale potrà provvedere direttamente al pagamento. Trascorsi quindici giorni da tale avviso senza che la rata di premio sia pagata, la società ha facoltà o di dichiarare risolto il contratto, mediante lettera raccomandata indirizzata al contraente, dandone avviso all’assicurato, o di esigere giudizialmente il dovuto). In sintesi, secondo la corte territoriale, La mancata attivazione della specifica procedura stabilita dalla suddetta clausola contrattuale nel caso di omesso pagamento delle rate di premio da parte del contraente impedisce di invocare in questa sede la scadenza della polizza e la inoperatività della garanzia Il ricorrente sostiene (p. 22) che,nelle condizioni particolari del contratto assicurativo e nelle condizioni generali dello stesso, non è esplicitamente indicata una clausola di rinnovo automatico tacito del contratto, ragion per cui sarebbe da escludersi che lo stesso potesse rinnovarsi automaticamente. Con l’ulteriore conseguenza che l’escussione della polizza da parte dell’Amministrazione doveva essere considerata dalla Corte territoriale illegittima in quanto la garanzia non era più operante da oltre un anno. 1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., co. 1 n. 3 e 5, degli artt.1175, 1375 e 1223 c.c., nonché dei principi in materia di exceptio doli e compensatio lucri cum damno; violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., omesso/incompleto/incoerente esame di documenti decisivi, motivazione apparente e/o insufficiente, nella parte in cui la corte territoriale: - rigettando il suo primo motivo di appello (con il quale censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che vi fosse stato lo svincolo della garanzia da parte del Comune e la sua conseguente estinzione, non essendosi verificate le prescritte condizioni), ha ritenuto che nella specie non era esperibile l’exceptio doli, in quanto il tenore letterale della citata delibera prefettizia induce a ritenere che lo svincolo della polizza potesse avere luogo previa presentazione di formale richiesta di rinuncia all’assegnazione e prosecuzione del programma avviato e solo nel caso di possibile riassegnazione del lotto ad altra ditta in posizione utile in graduatoria, ad avvenuta presentazione di idonea fideiussione da parte della ditta subentrante, cui doveva seguire il pagamento della penale da parte della ditta recedente ; - rigettando il suo secondo motivo di appello (con il quale censurava l’omessa pronuncia sulla questione concernente l’assenza di danni in capo al Comune in conseguenza del recesso operato da Gilema), sulla base di quanto previsto dall’atto di obbligo (all’art. 2 punto 4 e all’art. 3), ha ritenuto indubbio dunque che, intervenuta la rinuncia di Gilema …la polizza può essere escussa per l’intero importo,a prescindere dall’individuazione e dalla quantificazione dei danni subiti, avendo le parti già operato queste valutazioni in via preventiva . In definitiva, secondo il ricorrente, l’esame della delibera e della documentazione proveniente dal Comune farebbe emergere la prova dell’abusiva escussione della polizza, per cui la corte territoriale avrebbe errato nel rigettare i primi due motivi del suo atto di appello. 1.3. In memoria il ricorrente ha precisato che i due motivi di ricorso mirano, in estrema sintesi, a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto vigente la polizza e legittima (in quanto non abusiva) la sua escussione, parte che costituisce il presupposto logico e giuridico dell’accoglimento della domanda di manleva o di regressoo surroga. 2. Va premesso che non è consentita l’integrazione del ricorso o il superamento delle sue eventuali lacune con alcun atto successivo, come da giurisprudenza consolidata. 3. Ciò posto, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, con entrambi i motivi , eccepisce il vizio di violazione e falsa applicazione di disposizione di legge, ma in realtà censura inammissibilmente la pretesa erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, effettuata dalla corte territoriale, nonché l’esito dell’attività di ermeneutica contrattuale posta in essere dal giudice del merito. Senonché, come è noto, quanto al primo aspetto l’erronea ricognizione da parte del Giudice di secondo grado della fattispecie concreta per effetto delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce invece alla tipica valutazione del Giudice di merito (vedi, tra le tante, Cass.26/09/2005 n. 18782, Cass. 14/01/2019 n. 640). Quanto al secondo aspetto, poi, l’interpretazione della clausola operata dalla corte territoriale è tutt’altro che implausibile e, comunque, al riguardo non è attinta da censura validamente mossa in armonia con l’elaborazione di questa Corte sulle modalità di contestazione dell’attività ermeneutica del giudice del merito: ciò che consente di escludere l’implausibilità pure della ricostruzione del pagamento della penale quale condizione dello svincolo e della conseguente esclusione dell’abusività dell’escussione (e senza considerare la debenza quanto meno della penale, tanto che il mancato versamento di questa avrebbe perfino potuto integrare una violazione di altro degli obblighi della garantita, idonea di per sé sola a legittimare l’escussione stessa). Inoltre, il ricorrente con entrambi i motivi eccepisce il vizi di omesso esame di fatto decisivo e controverso, ma, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la riformulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. (che era stata operata per effetto dell’art. 54 D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito nella L. 7/08/2012 n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. In altri termini, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che, perché possa assumere rilievo ai sensi e per gli effetti del comma 1 n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deve risolversi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” ovvero nella c.d. “ motivazione apparente” , ovvero nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” ovvero nella c.d. “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, ipotesi queste che non ricorrono nel caso di specie nel quale la Corte ha esaminato le risultanze documentali acquisite agli atti, le ha valutate secondo il suo prudente apprezzamento e ne ha ampiamente motivato le proprie valutazioni in merito pienamente ottemperando quindi al proprio onere di indicazione degli elementi tratti a fondamento del proprio convincimento e del processo logico e giuridico seguito per la disamina degli stessi. Infine, ulteriore profilo di inammissibilità ravvisa il Collegio nella assoluta mancanza di chiarezza della intitolazione del primo motivo di ricorso, che rimanda ai vizi di cui all’art. 360 primo comma n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., delegando a questa Corte il compito di individuare l’esatto contenuto della censura formulata. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7600 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.