CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 gennaio 2019
Cassazione n. 15449/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6752/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]- MOLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE d'Appello di FIRENZE n. 43/2019 depositata il 10/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorreper la cassazione della sentenza n. 43/2019 emessadalla Corte d’Appello di Firenze, resa pubblica il 10 gennaio 2019, avvalendosi di tre motivi; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da Banco BPM S.p.A., rimasta intimata; il ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto di essersioppo- sto al decreto n. 1529/2007con cui gli veniva ingiunto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di fideiussore insolido con [OSCURATO:PERSONA] delle obbligazioni assunte dal Cantiere NauticoMarina Tecno –Service S.r.l., la somma di euro 188.826,42; l’opposizione era stata basatasulla inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato oltre il termine di cui all’art. 644 cod.proc.civ., e sull’inefficacia dell’estensionedella fideiussione, inizialmente di euro 28.000,00, sino ad euro 200.000,00, effettuata con nota del 23/12/04, perché l’estensione della garanzia era stata subordinata all’aumentodell’affidamento concesso alla debitrice; in sede di opposizione, in via riconvenzionale, l’odierno ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno, quantificato in euro 30.000,00 per l’iscrizione ipotecaria effettuata dalla banca ingiun- gente su tutti i suoi beni che gli aveva precluso l’accesso al credito bancario; il Tribunale di Lucca, con sentenza n.1014/2011, rigettava l’oppo- sizione; la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, in- vestita del gravame da [OSCURATO:PERSONA] , ha rigettato l’ap- pello; segnatamente, la Corte territoriale: i) ha disatteso l’eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione dei termini di cui all’art. 644 cod.proc.civ., perché la notifica del ricorso e del decreto era stata chiestaentro il termine di legge; ii) ha ritenuto che il tenore dellalettera del dicembre 2004 non contenesse riferimenti a d alcuna condizione sospensiva e che non ricorressero i caratteri della pre- supposizione, dato l’esplicito contenuto della lettera; iii) ha dato ri- lievo al difetto di prova della ricorrenza di alcuna condizione esplicita o implicitae al fatto che l’appellante neppure avesse chiesto la re- voca della fideiussione;iv) non ha ammesso la prova testimoniale, perché essa tendeva ad ampliare il contenuto della lettera diesten- sione della garanzia fideiussoria; la trattazione del ricorso èstata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione d ell’art. 2722 cod.civ.; la tesi del ricorrente è che la Corte d'Appello, dopo avere affermato non essere nella specie operante il divieto di cui all’art. 2722 cod.civ., abbia erroneamente ritenuto inammissibile la prova orale richiesta, affermando che tramite essa si intendeva ampliare il contenutodella lettera di estensionedella garanzia fideiussoria; lamenta che la prova testimoniale sarebbe servita, invece, perdi- mostrare che sia pure implicitamente tanto la banca quanto l’odierno ricorrente avevano condizionato l’estensione della garanzia fideius- soria all’aumento del fido a favore della debitrice principale; 2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Ap- pello, in relazione all’art. 360,1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la vio- lazione ed errata applicazione dell’art. 2722 cod.civ., perché i limiti alla prova testimoniale riguardano i contratti e non anche le dichia- razioni unilaterali; 3) con il terzo motivo il ricorrente si duole, invocando l’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., dell’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia per mancata ammissione della prova te- stimoniale; lamenta che « la mancata ammissione della prova testi- moniale in entrambi i gradi di giudizio per mancanza di puntuale indicazione dei funzionari bancari da parte del tribunale e per pretesa mancanza della stessa e per inammissibilità, ex art. 2722 cod.civ., da parte della Corte d’appello » hadeterminato l’assenza di motiva- zione su un punto decisivo della controversia, perché « la prova non ammessa era idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giu- dice di merito »; 4) il ricorso è inammissibile: 4.1.) va anzitutto osservato che il ricorrente non ha soddisfatto le prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma n. 6,cod.proc.civ. ( in par- ticolare quanto alla nota con cui era stata estesa la garanzia fideius- soria), anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito che il fine legittimo del principio di autosufficienza del ricorso è la semplifica- zione dell'attività del giudice di legittimità e allo stesso tempo la ga- ranzia della certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione) ed ha investito questa Corte del compito di farne applicazione secondo un criterio di proporziona- lità rispetto allo scopo, onde scongiurare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi (al p.to 81 in motivazione), il principio di autosufficienzadel ricorso, di cui l’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ. costituisce il precipitato normativo,è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segna- lata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le pre- scrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, ha “fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché ripor- tandone alcuni estratti” ): requisito c he può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, idocumenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda (Cass. 19/04/2022 , n. 12481); sulle modalità di soddisfaci- mento delle prescrizioni di cui all’art. 369, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. cfr. Cass., Sez. un., 03/11/2011 , n. 22726 che am- mette “la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, il de- posito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ.”; a tale ultimo riguardo, si osserva che nem- meno in calce al ricorso parte ricorrente ha indicato la produzione della nota di cui si controverte né ha fornito indicazioni per indivi- duarla nel fascicolo d’ufficio (cfr. p. 10 del ricorso); 4.2.) deve ulteriormente osservarsi che le censure mosse alla sen- tenza impugnata non necolgono e quindi non ne confutano in realtà la ratiodecidendi: non corrisponde al vero, infatti, che la Corte d’Ap- pello abbia ritenuto non operante il divieto di cui all’art. 2722 cod.civ.; nella sentenza infatti si legge « le prove testimoniali sono inammissibile ex art. 2722 cod.civ., in quanto i limiti legali di am- missibilità della prova orale on operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato. In pa rticola re il divieto dell’ammissione della prova orale stabilito dall’art. 2722 cod.civ. … riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio. Nella specie la prova per testi tendeva ad ampliare il con- tenuto della lettera di fideiussione 23/12/04 e, pertanto sono inam- missibili » ; al netto del carattere involuto delle espressioni utilizzate, la Corte d'Appello ha inequivocabilmente ritenuto inammissibili le prove orali proprio facendo applicazione dell’art. 2722 cod.civ.; ha, in altri termini, respinto le argomentazioni con cui l’appellante aveva dedotto la superabilità dei limiti di cui all’art. 2722 cod.civ. , consi- derando chenel caso di specie la prova orale era finalizzata a chiarire il contenuto della lettera del dicembre 2004, dalla quale non erano evincibili né la ricorrenza di una condizione sospensiva esplicita né la subordinazione dell’estensione della garanzia fideiussoria ad una condizione implicita, la presupposizione, per poi concludere che non vi erano i presupposti per superare il divieto di cui all’art . 2722 cod.civ.; 4.3) quanto al secondo motivo, va osservato che il limite alla prova testimoniale espresso dall’art. 2722 cod.civ. si riferisce ad un atto formato con l'accordo delle parti e non riguarda gli atti unilaterali (cfr., tra le più recenti, Cass. 19/09/2019, n. 23414), ma per questi ultimi vanno intesi gli atti unilaterali a contenuto partecipativo, con- sistenti nella dichiarazione rivolta ad un’altra parte di fatti relativi ad un rapporto già costituito (quali, ad esempio, fatture, quietanze); il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma n. 6, cod.proc.civ. non ha messo questa Corte nella condizione neppure di intendere quali caratteri avesse la nota di cui si discute; anzi, il riferimento alla circostanza che fosse stata chiesta dalla banca in- duce a ritenere che essa si inserisse nella procedimentalizzazione seguita per addivenire alla convenzione scritta; 4.4) il terzo motivo,oltre a non superare la preclusione proces- suale di cui all’art. 348 ter ultimo comma cod.proc.civ. (trattandosi di doppia conforme di merito per invocare la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., il ricorrente avrebbe dovuto dimo- strareche la sentenza di appello non fosse fondata sulle stesse ra- gioni, inerenti alle questioni di fatto, poste alla base della decisione di prime cure), né per altro verso recandola riproduzione del conte- nuto delle prove non ammesse( sempreché ritualmente richieste ) sìda risultare consentito il controllo di relativa decisività ( v. Cass.4/10/2017, n. 23194), non s i appalesa nemmeno correla to alle ra- tiones decidendi della sentenza impugnata, avendola Corte territo- riale ben spiegato, individuando le nel limite di cui all’ art. 2722 cod.civ., le ragioni per cui ha ritenuto inammissibile la prova testi- moniale richiesta; 5) la banca intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede, pertanto, non deve provvedersi alla liquidazione delle spese del giu- dizio di cassazione. PQM La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo