Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1994
ECLI:EU:C:1994:224
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CJ0030_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-30/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
AC-ATEL [OSCURATO:PERSONA] GmbH
e
[OSCURATO:PERSONA]Mitte,
domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 23 gennaio 1990, n. 165, recante istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone, ed accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell' ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni degli stessi prodotti, nonché chiusura dell' inchiesta nei confronti di tali esportatori (GU L 20, pag. 5), nel testo risultante dalla rettifica pubblicata il 10 febbraio 1990 (GU L 38, pag. 44),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse (relatore) e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte, presentate per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal signor Eric L White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Colonia,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], "Assessor" in Monaco, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], ingegnere della AC-ATEL, in qualità di esperto, e della [OSCURATO:PERSONA] all' udienza del 10 febbraio 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 aprile 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 25 novembre 1992, pervenuta in cancelleria il 1 febbraio 1993, il [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera (Repubblica federale di Germania) ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 23 gennaio 1990, n. 165, recante istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone, ed accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell' ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni degli stessi prodotti, nonché chiusura dell' inchiesta nei confronti di tali esportatori (GU L 20, pag. 5), nel testo risultante dalla rettifica pubblicata il 10 febbraio 1990 (GU L 38, pag. 44).
2 [OSCURATO:PERSONA] dubita della validità di detta rettifica.
3 Le DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale) sono circuiti integrati monolitici, che si presentano sotto forma di memorie "finite", montate e munite dei loro allacciamenti, di microplacchette (chips) o anche di dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette. Oggetto della controversia di cui alla causa principale è unicamente un prodotto rientrante nella categoria delle memorie in forma finita.
4 La classificazione doganale delle DRAM è stata oggetto di numerose modifiche tra il 1987 e il 1990. Tutti i tipi di DRAM, rientravano, nel 1987, nella sottovoce ex 85.21 D della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la "TDC"). Nella TDC in vigore nel 1988 e 1989, le DRAM che si presentano come memorie in forma finita rientravano nella sottovoce 8542 11 71. Nella TDC in vigore nel 1990 secondo la versione risultante dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1989, n. 2886, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 282, pag. 1), la sottovoce 8542 11 71 veniva soppressa e le DRAM che si presentano come memorie in forma finita venivano suddivise in tre sottovoci:
" -- memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM):
8542 11 41 -- con capacità di memorizzazione non superiore a 256 Kbit
8542 11 43 -- con capacità di memorizzazione superiore a 256 Kbit ma non superiore a 4 Mbit
8542 11 45 -- con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit".
5 Nell' avviso di apertura di procedimento antidumping, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 9 luglio 1987 (GU C 181, pag. 3) i prodotti ritenuti costituire oggetto di pratiche di dumping erano le DRAM di "qualsiasi tipo e densità" rientranti nella sottovoce ex 85.21 D della TDC.
6 Il citato regolamento 23 gennaio 1990, n. 165, ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di DRAM di qualsiasi tipo e densità.
7 L' art. 1, n. 1, di detto regolamento ha disposto che sono assoggettati a dazio antidumping i microcircuiti (DRAM) "di cui ai codici NC ex 8473 30 00, ex 8542 11 10; ex 8542 11 30, ex 8542 11 71 oppure ex 8548 00 00 (...), originari del Giappone".
8 La rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 10 febbraio 1990 ha proceduto ad una serie di correzioni intese, in particolare, a sopprimere ogni riferimento al codice NC ex 8542 11 71 e a sostituirvi i riferimenti ai nuovi codici NC 8542 11 41, 8542 11 43 e 8542 11 45.
9 Infine il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1990, n. 2112, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 193, pag. 1), ha previsto un dazio antidumping definitivo, in particolare sulle DRAM finite, rientranti sotto i codici NC 8542 11 41, 8542 11 43 e 8542 11 45.
10 La questione pregiudiziale è stata sollevata nel contesto di una controversia tra la AC-ATEL [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la "AC-ATEL") e lo [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio doganale principale) [OSCURATO:PERSONA]-Mitte, in merito all' imposizione di un dazio antidumping su taluni circuiti integrati fabbricati dalla società giapponese Toshiba, ordinati a [OSCURATO:PERSONA] e dichiarati il 5 aprile 1990 dalla AC-ATEL all' ufficio doganale di Riem-Flughafen sotto la sottovoce 8542 11 43 in vista della loro immissione in libera pratica. Le merci erano state definite dalla AC-ATEL come "memorie dinamiche duali di lettura e scrittura a libero accesso con capacità di memorizzazione di 1 Mbit (...)". Il giudice nazionale ha confermato l' esattezza della classificazione in base alla quale i prodotti sono stati dichiarati.
11 La AC-ATEL presentava reclamo avverso la trattenuta di una cauzione a titolo di dazio antidumping provvisorio. Non avendo ottenuto soddisfazione da parte dello [OSCURATO:PERSONA], presentava successivamente reclamo avverso l' imposizione del dazio antidumping definitivo, decisa il 30 aprile 1991 dallo [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del citato regolamento n. 2112/90. Detto nuovo reclamo restava infruttuoso e la ricorrente sottoponeva allora la controversia al [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera.
12 Il giudice nazionale ritiene che il regolamento n. 2112/90 possa applicarsi ai prodotti rientranti nella sottovoce 8542 11 43 della TDC solo a partire dal 26 luglio 1990 e che lo [OSCURATO:PERSONA] non fosse autorizzato a imporre un dazio antidumping sulle merci importate dalla AC-ATEL nell' aprile 1990. Rileva che i prodotti rientranti nella sottovoce 8542 11 43 non sono menzionati nel regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 165/90 e conclude che un dazio antidumping provvisorio non poteva essere percepito sulla base di detto regolamento per tali prodotti. Rileva che la sottovoce 8542 11 43 è stata introdotta nel regolamento n. 165/90 a mezzo rettifica del 10 febbraio 1990. Il giudice nazionale dubita che un regolamento comunitario possa essere modificato mediante una semplice rettifica, come quella pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 10 febbraio 1990.
13 Sulla base di quanto sopra, il giudice nazionale ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 23 gennaio 1990, n. 165, recante istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), nel testo risultante dalla rettifica del 10 febbraio 1990, sia valido".
14 Nel corso della fase orale del procedimento la AC-ATEL, che non ha depositato osservazioni scritte, ha sostenuto che, tramite la controversa rettifica, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto altre memorie ad accesso casuale dette video RAM, rientranti sotto la voce NC 8542 11 42, nel campo di applicazione del regolamento n. 165/90. Orbene, questi prodotti non sono prodotti simili alle DRAM e non avrebbero dovuto costituire oggetto di dazi antidumping provvisori. Tuttavia la AC-ATEL non precisa con chiarezza se le merci considerate nella controversia di cui alla causa principale siano, a suo avviso, delle video RAM.
15 [OSCURATO:PERSONA] fa presente di essere partita, sulla base dell' ordinanza di rinvio, dal presupposto che le merci controverse erano delle DRAM. Nega il diritto della AC-ATEL di procedere ad una nuova valutazione dei fatti. Sostiene che, ad ogni modo, la rettifica non ha assolutamente modificato la definizione delle merci comprese nel campo di applicazione del regolamento n. 165/90, tra le quali figuravano le DRAM che servivano per applicazioni video, cioè le DRAM utilizzate nella fabbricazione delle video RAM.
16 Si deve a questo punto ricordare che, in forza dell' art. 177 del Trattato, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, questa può pronunciarsi unicamente sull' interpretazione o sulla validità di un testo comunitario, sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale (sentenza 16 marzo 1978, causa 104/77, Oehlschlaeger, Racc. pag. 791, punto 4).
17 In questo contesto non spetta alla Corte, ma al giudice nazionale, l' accertare i fatti che hanno dato origine alla causa e il trarne le conseguenze ai fini della sua pronuncia (sentenza 29 aprile 1982, causa 17/81, Pabst & Richarz, Racc. pag. 1331, punto 12).
18 Inoltre, spetta unicamente ai giudici nazionali aditi per la controversia e che debbono assumersi la responsabilità della decisione da pronunciare valutare, con riferimento alle particolarità di ciascuna causa, sia la necessità di una decisione pregiudiziale, onde essere in grado di emettere la loro sentenza, sia la pertinenza della questione che sottopongono alla Corte (v., in particolare, sentenze 5 ottobre 1988, causa 247/86, Alsatel, Racc. pag. 5987, punto 8, e 27 ottobre 1993, causa C-127/92, Enderby, Racc. pag. I-5535, punto 10).
19 Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera nella sua ordinanza di rinvio ha affermato che i circuiti importati dalla AC-ATEL costituivano inconfutabilmente prodotti rientranti nella sottovoce 8542 11 43, cioè delle DRAM, con capacità di memorizzazione superiore ai 256 Kbit, ma non superiore a 4 Mbit. Dall' ordinanza di rinvio emerge altresì che il giudice nazionale ha implicitamente rifiutato di interpellare la Corte sulla questione sollevata dalla AC-ATEL in occasione della fase orale del procedimento.
20 Pertanto si deve risolvere solo la questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] se la rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 10 febbraio 1990 abbia modificato la sfera di applicazione del menzionato regolamento 23 gennaio 1990 n. 165, rendendo quest' ultimo applicabile alle memorie DRAM classificate nella TDC sotto la voce 8542 11 43, mentre il regolamento n. 165/90, nella sua versione iniziale, si applicava solo alle memorie in forma finita, indicate sotto la voce 8542 11 71, oppure, se, al contrario, la rettifica, abbia avuto unicamente lo scopo di correggere taluni riferimenti alla nomenclatura combinata della TDC.
21 Secondo la costante giurisprudenza, per interpretare una norma di diritto comunitario si deve tener conto non solo della sua formulazione, ma altresì del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (v. sentenza 1 aprile 1993, [OSCURATO:PERSONA], causa C-136/91, Racc. pag. I-1793, punto 11).
22 Dalla parallela evoluzione delle normative doganali e antidumping emerge che i prodotti considerati nella controversia di cui alla causa principale rientravano nella sfera di applicazione del procedimento antidumping fin dal momento della sua apertura. Tuttavia, per quanto riguarda le DRAM che si presentano come memorie in forma finita, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di fare riferimento, nel testo iniziale del regolamento n. 165/90, ai codici della TDC in vigore al 1 gennaio 1990 ed ha erroneamente fatto riferimento ai codici della TDC in vigore nel 1989.
23 La sottovoce 8542 11 71 è stata infatti soppressa nella TDC in vigore nel 1990 e sostituita con tre sottovoci più dettagliate, tra le quali la sottovoce 8542 11 43.
24 La rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 10 febbraio 1990 ha avuto lo scopo di correggere questo errore nei riferimenti, sostituendo, ogniqualvolta fosse necessario, i nuovi codici NC 8542 11 41, 8542 11 43 e 8542 11 45 al codice 8542 11 71, inesatto a partire dal 1 gennaio 1990. Per quanto riguarda i prodotti menzionati nell' ordinanza di rinvio, detta rettifica non ha modificato il campo di applicazione del regolamento controverso. Essa costituisce una mera rettifica di un errore materiale, privo di incidenza sul contenuto della normativa applicabile, e pertanto del tutto ininfluente sulla legittimità del regolamento n. 165/90.
25 La questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale deve pertanto essere risolta nel senso che dal suo esame non sono emersi elementi idonei a inficiare la validità del regolamento n. 165/90, nel testo risultante dalla rettifica pubblicata il 10 febbraio 1990.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera con ordinanza 22 novembre 1992, dichiara:
Dall' esame della questione pregiudiziale non sono emersi elementi idonei a inficiare la validità del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 23 gennaio 1990, n. 165, recante istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone, ed accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell' ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni degli stessi prodotti, nonché chiusura dell' inchiesta nei confronti di tali esportatori, nel testo risultante dalla rettifica pubblicata il 10 febbraio 1990.