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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 1984

Cassazione n. 07994/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1984 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità rispetto ad un quantitativo di kg. 3,6384 di principio attivo di cocaina rispetto al quale è stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990.

Il secondo motivo è manifestamente infondato laddove sostiene la mancanza di motivazione sulla richiesta di esclusione della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta difensiva in base al quantitativo di principio attivo in aderenza ai principi delle Sezioni Unite.

Il motivo sul rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101).

La motivazione è priva di vizi logici, essendosi fondata sulla gravità del reato, applicando così i parametri ex art. 133 cod. pen.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/02/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1984 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità rispetto ad un quantitativo di kg. 3,6384 di principio attivo di cocaina rispetto al quale è stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Il secondo motivo è manifestamente infondato laddove sostiene la mancanza di motivazione sulla richiesta di esclusione della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta difensiva in base al quantitativo di principio attivo in aderenza ai principi delle Sezioni Unite. Il motivo sul rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101). La motivazione è priva di vizi logici, essendosi fondata sulla gravità del reato, applicando così i parametri ex art. 133 cod. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/202