CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 1972
Cassazione n. 28635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/04/1972 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 38292/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo ed un terzo motivo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità ribadendo la tesi già espressa nel corso del giudizio secondo cui non vi sarebbe stato alcun rifiuto da parte dell'imputato di sottoporsi all'alcoltest ma solo di recarsi ad effettuare il prelievo ematico all'ospedale di Ostuni, lontano 20 chilometri dal luogo dell'accer- tamento. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. e con il quarto motivo in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Con motivi aggiunti a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del 2/5/2023 insiste per l'accoglimento del ricorso. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im - pugnata. Il quarto motivo afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difen- sive. Il terzo motivo è peraltro manifestamente infondato, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da li- neare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori- Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, in punto di responsabilità, ha ricordato come il contenuto del verbale del NORM dei CC di [OSCURATO:PERSONA] dei Normanni del 5/8/2016 smentisce l'assunto difensivo riproposto anche in questa sede secondo cui il Maldarella si sarebbe rifiutato di recarsi presso il noso- comio di Ostuni per eseguire l'alcoltest e dà atto, invece, del rifiuto di sottoporsi all'accertamento a mezzo etilometro. Quanto al profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la 4Y N. 38292/2022 R.G. Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata- mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con l'ora notturna e il trasporto di altre persone. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Infine, la Corte territoriale ha dato atto che, oltre ai medesimi element:in base ai quali ha negato la sussistenza della causa di non punibilità, non sono emersi elementi che deponessero per la concessione all'odierno ricorrente delle circostanze attenuanti generiche. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è.2 sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché ai suo nega- tivo comportamento processuale). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso