CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunciata, il 27 maggio 2021, dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato, limitatamente alla durata della pena, la sentenza emessa, il 7 dicembre 2020, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di atti persecutori, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. La parte rappresenta che, dopo l'applicazione della misura cautelare (divieto di dimora e divieto di avvicinamento alla persona offesa), l'imputato non aveva reiterato le condotte criminose nei confronti della vittima. Tale circostanza era stata positivamente valutata dalla Corte di appello per determinare l'entità della pena, ma non anche al fine del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, con memoria scritta, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso, invero, è privo di specificità estrinseca, perché reiterativo di doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato. La Corte territoriale, invero, ha motivato il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato e alla sua propensione a commettere reati in danno della persona. Quanto al rispetto delle prescrizioni imposte con la misura cautelare, tale circostanza è stata adeguatamente valutata dalla Corte di appello, che, con motivazione logica e coerente, non l'ha ritenuta, di per sé, sufficiente per esprimere una prognosi positiva in ordine al pericolo di reiterazione del reato. Tale valutazione, essendo priva di vizi logici, non può essere sindacata in sede di legittimità. Occorre sul punto richiamare l'insegnamento costante della Corte, secondo il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dell