Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27702/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 7 giugno 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Savona, emessa in data 12 novembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo a) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo b).

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nel rideterminare la pena per l'effetto della declaratoria di non doversi procedere del reato satellite, ha individuato la pena base del reato più grave in primo grado in misura corrispondente a quella stabilita dal primo giudice e, escluso l'aumento per la continuazione, già effettuato in relazione alla sola pena detentiva, ha operato le riduzioni, nella massima estensione, per le attenuanti e per il rito prescelto, pervenendo a irrogare una pena (mesi dieci e giorni venti di reclusione ed 300,00 di multa) inferiore a quella irrogata dal primo giudice (anni uno di reclusione ed C 300,00 di multa); ritenuto che anche il secondo motivo, con il quale si critica il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della ricettazione di particolare tenuità, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, Mahmoud, Rv. 279194; Sez. 2, n. 39825 del 22/05/2009, Coppola, Rv. 245235), secondo cui, nel caso di ricettazione avente ad oggetto documenti di identità, non è configurabile la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648 cod. pen., né quella comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile e comunque di non speciale tenuità, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità, come correttamente evidenziato dai giudici del merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 7 giugno 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Savona, emessa in data 12 novembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo a) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo b). Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nel rideterminare la pena per l'effetto della declaratoria di non doversi procedere del reato satellite, ha individuato la pena base del reato più grave in primo grado in misura corrispondente a quella stabilita dal primo giudice e, escluso l'aumento per la continuazione, già effettuato in relazione alla sola pena detentiva, ha operato le riduzioni, nella massima estensione, per le attenuanti e per il rito prescelto, pervenendo a irrogare una pena (mesi dieci e giorni venti di reclusione ed 300,00 di multa) inferiore a quella irrogata dal primo giudice (anni uno di reclusione ed C 300,00 di multa); ritenuto che anche il secondo motivo, con il quale si critica il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della ricettazione di particolare tenuità, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, Mahmoud, Rv. 279194; Sez. 2, n. 39825 del 22/05/2009, Coppola, Rv. 245235), secondo cui, nel caso di ricettazione avente ad oggetto documenti di identità, non è configurabile la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648 cod. pen., né quella comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile e comunque di non speciale tenuità, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità, come correttamente evidenziato dai giudici del merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 27702/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris