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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 27709/2023

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 2354/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in Roma , p iazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l, in persona del curatore p.t., elettivamente domic iliat o ex lege in Roma, p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenzan.2264/202 della Corte d’Appello di Catania , depositata in data 01/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] a r.l ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catania del 1/12/2021, di rigetto del reclamo da essa proposto avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Catania su istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2 il [OSCURATO:PERSONA] a r.l ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale del difensore della ricorrente.

3. Le creditrici istanti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso, prima ancora che inammissibile in quanto proposto dal difensore della ricorrente sulla base della stess a procura rilasciatagli nel giudizio prefallimentare , recante la data del 17/1/2018, è improcedibile, essendo stato depositato senza il rispetto dei termini di legge. 1.1.L’art 369, 1 comma cpc, dispone che «il ricorso e' depositato, a pena d'improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto» 1.2.Nel caso di specie il ricorso è stato notificato alle controparti in data 3 gennaio 2022 ed è stato depositato, come risulta dall’attestazione della Cancelleria, martedì 25 gennaio 2022, oltre il termine previsto della citata disposizione.

1.3. Va, quindi, fatta applicazione del principio ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo il quale «L'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali rigano apposite e separate norme» (Cass. 25453/2017, 12894/2013 e 6386/2021).

2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio , che liquida in favore del Fallimento controricorrente in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a norma dell'art.13, commi 1 bis e quater del d.P.R. n. 115/2002.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 2354/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in Roma , p iazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l, in persona del curatore p.t., elettivamente domic iliat o ex lege in Roma, p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenzan.2264/202 della Corte d’Appello di Catania , depositata in data 01/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] a r.l ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catania del 1/12/2021, di rigetto del reclamo da essa proposto avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Catania su istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2 il [OSCURATO:PERSONA] a r.l ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale del difensore della ricorrente. 3. Le creditrici istanti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso, prima ancora che inammissibile in quanto proposto dal difensore della ricorrente sulla base della stess a procura rilasciatagli nel giudizio prefallimentare , recante la data del 17/1/2018, è improcedibile, essendo stato depositato senza il rispetto dei termini di legge. 1.1.L’art 369, 1 comma cpc, dispone che «il ricorso e' depositato, a pena d'improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto» 1.2.Nel caso di specie il ricorso è stato notificato alle controparti in data 3 gennaio 2022 ed è stato depositato, come risulta dall’attestazione della Cancelleria, martedì 25 gennaio 2022, oltre il termine previsto della citata disposizione. 1.3. Va, quindi, fatta applicazione del principio ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo il quale «L'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali rigano apposite e separate norme» (Cass. 25453/2017, 12894/2013 e 6386/2021). 2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio , che liquida in favore del Fallimento controricorrente in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a norma dell'art.13, commi 1 bis e quater del d.P.R. n. 115/2002. Così deciso i
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