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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 maggio 1993

Cassazione n. 37224/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1993 avverso l'ordinanza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di ARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce con ordinanza del 18 giugno 20P4 ha rigettato l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione nei confronti di Vincenzo T teo, imputato appellante avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Tarant di condanna, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di tre anni di recl sione, oltre a 3.000,00 euro di multa, per più furti, consumati e tentati, e per n tentativo di rapina impropria, fatti contestati come commessi tra luglio 2022 e giugno 2023.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali lamenta p omiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

2.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 292, com a 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, inadeguata, in riferimento alla attualità ed alla c ncretezza del pericolo di reiterazione del reato.

L'ordinanza si limiterebbe a rifarsi alla motivazione del prov edimento del G.i.p. del Tribunale di Tarantolche il 29 marzo 2024, richiamando un precedente di legittimità, ha affermato la irrilevanza della concomitante pr senza di altro titolo custodiale, essendo possibile per l'imputato riacquistare la li erta: ebbene, tale affermazione sarebbe erronea in diritto in quanto il ca o richiamato riguardava la concomitanza con misura cautelare, mentre Vin enzo Tateo è contemporaneamente ristretto in espiazione di pena definitiva di tre anni, dieci mesi ed undici giorni di reclusione per altro fatto.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 274, iomma 1, lett. a), cod. proc. pen. e, nel contempo, vizio di motivazione, in quanti il richiamo ai precedenti penali e giudiziari dell'imputato quale ragione del rige to dell'istanza che si legge alla p. 2 dell'ordinanza impugnata 9arebbe in contras o con la ratio della novella di cui alla legge 14 aprile 2015, n. 47.

Si ribadisce che lo stato detentivo in espiazione pena quale oncretamente risultante dal provvedimento di cumulo n.

SIEP 43/2024 della Procura della Repubblica di Taranto non consente la concessione di perme si o di pene alternative alla detenzione in carcere.

3. Il Procuratore Generale della S.C.i nella requisitoria scritt del 15 luglio 20241 ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 4.11 provvedimento non è ricorribile.

Infatti: «In tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso osiddetto "per saltum" in cassazione può essere proposto solo avverso le ordin nze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferi ento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugn bili, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., con il mezzo dell'appello» (Sez. n. 32161 del 07/08/2012, Manco, Rv. 253003); «In tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso osiddetto "per saltum" in cassazione può essere proposto solo avverso le ordin nze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferi ento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugn bili, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., col mezzo dell'appello. (Nella sA cie, il ricorso riguardava ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misu a degli arresti domiciliari)» (Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Catrini, v. 239246); «Non è immediatamente ricorriblle per cassazione l'ordinanza con la quale il giudice respinge l'istanza di sostituzione della misura coercitiva atto essendo tale rimedio esperibile solo contro il provvedimento che dispone la misura stessa e, pertanto, il ricorso proposto va qualificato come appello e tr smesso per la decisione al tribunale del riesame competente» (Sez. 2, . 20935 del 25/05/2005, Mennillo, Rv. 232274).

Con la conseguenza che: «In tema di impugnazioni,, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte inter ssata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto,. il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'e istenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l' tto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non n cessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.' (Conf.

SU, 31 ottobre 2001 n. 45372, [OSCURATO:PERSONA], non massimata)» (Sez.

U, ord. n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221).

5. Discende la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale Taranto, in funzione di giudice dell'appello caut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1993 avverso l'ordinanza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di ARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce con ordinanza del 18 giugno 20P4 ha rigettato l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione nei confronti di Vincenzo T teo, imputato appellante avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Tarant di condanna, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di tre anni di recl sione, oltre a 3.000,00 euro di multa, per più furti, consumati e tentati, e per n tentativo di rapina impropria, fatti contestati come commessi tra luglio 2022 e giugno 2023. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali lamenta p omiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 292, com a 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, inadeguata, in riferimento alla attualità ed alla c ncretezza del pericolo di reiterazione del reato. L'ordinanza si limiterebbe a rifarsi alla motivazione del prov edimento del G.i.p. del Tribunale di Tarantolche il 29 marzo 2024, richiamando un precedente di legittimità, ha affermato la irrilevanza della concomitante pr senza di altro titolo custodiale, essendo possibile per l'imputato riacquistare la li erta: ebbene, tale affermazione sarebbe erronea in diritto in quanto il ca o richiamato riguardava la concomitanza con misura cautelare, mentre Vin enzo Tateo è contemporaneamente ristretto in espiazione di pena definitiva di tre anni, dieci mesi ed undici giorni di reclusione per altro fatto. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 274, iomma 1, lett. a), cod. proc. pen. e, nel contempo, vizio di motivazione, in quanti il richiamo ai precedenti penali e giudiziari dell'imputato quale ragione del rige to dell'istanza che si legge alla p. 2 dell'ordinanza impugnata 9arebbe in contras o con la ratio della novella di cui alla legge 14 aprile 2015, n. 47. Si ribadisce che lo stato detentivo in espiazione pena quale oncretamente risultante dal provvedimento di cumulo n. SIEP 43/2024 della Procura della Repubblica di Taranto non consente la concessione di perme si o di pene alternative alla detenzione in carcere. 3. Il Procuratore Generale della S.C.i nella requisitoria scritt del 15 luglio 20241 ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 4.11 provvedimento non è ricorribile. Infatti: «In tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso osiddetto "per saltum" in cassazione può essere proposto solo avverso le ordin nze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferi ento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugn bili, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., con il mezzo dell'appello» (Sez. n. 32161 del 07/08/2012, Manco, Rv. 253003); «In tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso osiddetto "per saltum" in cassazione può essere proposto solo avverso le ordin nze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferi ento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugn bili, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., col mezzo dell'appello. (Nella sA cie, il ricorso riguardava ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misu a degli arresti domiciliari)» (Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Catrini, v. 239246); «Non è immediatamente ricorriblle per cassazione l'ordinanza con la quale il giudice respinge l'istanza di sostituzione della misura coercitiva atto essendo tale rimedio esperibile solo contro il provvedimento che dispone la misura stessa e, pertanto, il ricorso proposto va qualificato come appello e tr smesso per la decisione al tribunale del riesame competente» (Sez. 2, . 20935 del 25/05/2005, Mennillo, Rv. 232274). Con la conseguenza che: «In tema di impugnazioni,, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte inter ssata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto,. il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'e istenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l' tto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non n cessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.' (Conf. SU, 31 ottobre 2001 n. 45372, [OSCURATO:PERSONA], non massimata)» (Sez. U, ord. n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221). 5. Discende la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale Taranto, in funzione di giudice dell'appello caut
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