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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22979/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del PG e deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale (capo 1) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale [capo 2, punti: al); a3); b); c); e3); e4); e5); e6); f); capo 3)), commessi, in concorso tra loro, nella qualità di soci ed amministratori della '[OSCURATO:PERSONA] Snc.', dichiarata fallita in data 14 marzo 2012.

2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati articolando otto motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., perché, diversa la composizione del collegio che aveva deliberato la decisione rispetto a quella che aveva assunto le prove utilizzate ai fini della relativa adozione, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione delle stesse.

Si adduce, al riguardo, che sarebbe irrilevante la circostanza che, in corso di giudizio, a seguito di modifica dell'imputazione, gli imputati avessero optato per il rito abbreviato, posto che la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare l'applicazione del principio di immutabilità del giudice anche in riferimento a tale tipo di giudizio e che, in ogni caso, non vi era corrispondenza tra il collegio che aveva ammesso il rito contratto e quello che aveva deliberato la decisione, posto che il giudizio abbreviato doveva ritenersi ammesso nella stessa data in cui se ne era fatta richiesta, trattandosi di un diritto assoluto dell'imputato. - Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, L.F. e vizio argomentativo, sotto il profilo della motivazione apparente e del travisamento della prova, in riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

In effetti, già prima della dichiarazione di fallimento, per effetto delle perquisizioni e dei sequestri disposti presso la sede della '[OSCURATO:PERSONA]' e presso lo studio del commercialista, Dott. [OSCURATO:PERSONA]„, era stata reperita un'ingente documentazione contabile e societaria, di modo che, a fronte del silenzio serbato in imputazione nonché dal giudice censurato, in ordine alla documentazione che sarebbe stata sottratta, quella a disposizione (costituita dai libri obbligatori e dalla documentazione di supporto) doveva ritenersi sufficiente a ricostruire il patrimonio sociale e il movimento degli affari, non sussistendo, pertanto, né l'elemento oggettivo, né l'elemento soggettivo della fattispecie contestata. - Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, commi 1 e 2, L.F. e il vizio argomentativo - da travisamento della prova e, comunque, da motivazione apparente — quanto alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 2, punti al) e a3).

Quanto alla distrazione dell'autovettura BMV, serie 3, tg. [OSCURATO:TARGA], la motivazione rassegnata a sostegno della riconducibilità di essa agli imputati era meramente congetturale e, comunque, smentita dagli elementi di prova raccolti in atti: infatti, rimasta non accertata la modalità con la quale Kolai era entrato in possesso dell'autovettura, era apodittico il riferimento alla svendita di essa per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], che a tanto avrebbe provveduto, su ordine degli espatriati imputati, con riguardo ad altri beni.

Quanto alla distrazione del rimorchio 'DELTA' tg.

AC 49544, la Corte territoriale ingiustificatamente si era rifiutata di prendere atto che nessuna distrazione si era verificata in riferimento ad esso, poiché la tesi, che il suo inserimento tra i beni non trovati all'atto della immissione in possesso dei beni della fallita, in data 12 gennaio 2012, fosse frutto di un refuso degli operanti della Guardia di Finanza, era avvalorata dalla revoca, in data 24 aprile 2012, del sequestro preventivo disposto in relazione ad esso, giacché regolarmente confluito nella massa fallimentare: donde, omettendo di valutare tale evidenza, il giudice censurato era incorso in un travisamento per omissione di prova decisiva, suscettibile di riverberarsi sulla dimostrazione dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata. - Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F. in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta distrattiva di cui al capo 2, lett. b).

Gli accrediti della somma di Euro 723.196,77 sul conto corrente, accesso presso la [OSCURATO:PERSONA], intestato a [OSCURATO:PERSONA] e alla madre [OSCURATO:PERSONA], non erano tali da far ritenere che tramite essi gli imputati avessero voluto estroflettere la detta somma dal patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], atteso che, in virtù del principio della distinzione imperfetta tra il patrimonio del socio e quello della società operante per le società di persone, i creditori della fallita ben avrebbero potuto far valere le loro ragioni aggredendo i depositi in essere sul detto rapporto, che, tra l'altro, era servito unicamente a finalità aziendali, ossia per far ottenere alla [OSCURATO:PERSONA] un finanziamento da parte della Banca [OSCURATO:PERSONA]. - Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F. e vizio argonnentativo quanto all'esistenza di un nocumento per l'azienda derivante dalle operazioni aventi ad oggetto i natanti meglio descritti al capo 2, lett. e), punti n. 3-4-5-6, e lett. f).

Si adduce, a sostegno, che la Corte territoriale si era limitata a ritenere configurata in astratto la fattispecie contestata, senza esaminare, in concreto ed una ad una, le singole condotte, le quali avevano riguardato o la distrazione di alcune barche o la distrazione di somme di denaro effettuata mediante il pagamento dei canoni di leasing a favore di propri clienti ovvero la dissipazione del prezzo della vendita di alcuni natanti.

Così facendo il giudice censurato aveva immotivatamente omesso di valutare quanto dedotto dalle parti, ossia: I.) che la vendita a società di leasing di alcuni natanti (quelli di cui al capo 2e) aveva consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di lucrare guadagni, perché, per un verso, ne aveva incamerato il corrispettivo, per altro verso, la protratta disponibilità degli stessi, sulla base di contratti di leasing, le aveva permesso di concederli a nolo; II) che le operazioni descritte al capo 2f) (cessione di un natante ad una società di leasing — cessione da parte della società di leasing del natante ad un terzo prestanome — pagamento da parte del terzo prestanome dei canoni di leasing mediante permuta di altro natante, del quale la [OSCURATO:PERSONA], entratane in possesso, pagava i canoni di locazione finanziaria), giacché corrispondenti a pratiche correnti nel mercato dei natanti, lungi dall'integrare condotte di dissipazione, sarebbero state tali da integrare il delitto di bancarotta semplice patrimoniale da operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti. - Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e 216, comma 1, e 223, comma 1, L.F. in riferimento alle condotte distrattive di cui al capo 2c) e al capo 3).

Quanto alla prima, avente ad oggetto la somma di denaro di Euro 200.00,00 accreditata sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], in tesi d'accusa da questi utilizzata per comprare lingotti d'oro consegnati agli imputati, si deduce che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] non era stata valutata alla stregua dei canoni di legge e che risultava, comunque, smentita dai dati contabili (registro IVA e bilancio del 2010), che dimostravano come la detta somma fosse stata utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per saldare una fattura per Euro 198.000,00 emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata dal Cordaro.

Parimenti, quanto alle seconde, aventi ad oggetto beni aziendali svenduti dal Cordaro a fallimento già dichiarato, il solo elemento di prova atto ad attribuirne la responsabilità morale agli imputati era costituito dalle dichiarazioni dello stesso Cordaro, delle quali era stato omesso ogni sindacato in punto di credibilità e di attendibilità. - Il settimo motivo denuncia vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena base e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, statuizioni delle quali si censura l'arbitrarietà per essere stato valorizzato il solo stato di latitanti degli imputati quand'invece, ai fini delle relative valutazioni, si sarebbe dovuto tener conto della messa a disposizione della curatela fallimentare di un'ingente somma di denaro, della scelta del rito abbreviato e della loro incensuratezza. - L'ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 37 cod. pen., 216, comma 4, e 223, comma 3, L.F., per non essere stata la durata delle pene accessorie uniformata alla pena principale, in assenza, peraltro, di una congrua motivazione a sostegno della scelta di tener distinto il piano delle prime rispetto a quello della seconda.

3. Con memoria in data 20 aprile 2022, il difensore degli imputati ha avanzato richiesta di trattazione orale dei ricorsi, trattazione che è gli è stata accordata e cui, in seguito, ha rinunciato, tanto comunicando con memoria trasmessa tramite PEC in data 19 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati.

1. Il primo motivo è infondato.

L'eccepita violazione del principio di immutabilità del giudice, cui nella fattispecie al vaglio avrebbe dato causa il mutamento del collegio che aveva pronunciato la sentenza di primo grado rispetto a quello che aveva assunto parte delle prove utilizzate per la decisione, senza che si fosse proceduto alla loro rinnovazione, non sussiste.

Va, infatti, considerato che la facoltà di rinnovazione delle prove già acquisite da parte dell'imputato e della sua difesa tecnica, in caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante, si giustifica - nella prospettiva accusatoria del modello processuale vigente - in ragione della esigenza di scongiurare i rischi derivanti dalla perdita del requisito della oralità nella assunzione della prova dibattimentale e di quello della immediatezza della decisione da parte della medesima persona fisica chiamata ad esprimere, alla conclusione del processo, la valutazione in ordine alla fondatezza o meno della pretesa punitiva esercitata dall'organo dell'accusa nei confronti dell'imputato.

Donde, nel caso in cui l'imputato abbia optato per il rito di cui all' art. 438 e seguenti, il rispetto della garanzia sottesa alla norma di cui all'art. 525 cod. proc. pen. assume rilevanza soltanto in ipotesi di giudizio abbreviato condizionato, in cui è meritevole di tutela il diritto dell'imputato a vedersi giudicato dalla stessa persona fisica dinanzi alla quale materialmente si è formata la prova utilizzata a suo carico (Sez. 5, n. 847 del 12/11/2020 - dep. 12/01/2021, Rv. 280110; Sez. 3, n. 37100 del 18/06/2015, Rv. 264584; Sez. 2, n. 33840 del 26/09/2006, Rv. 234970).

Di contro, in ipotesi di giudizio abbreviato secco, ossia allo stato degli atti, in cui non vi è alcun principio di immediatezza da rispettare, essendosi, comunque, la prova, nella sua materialità ontologica, già formata in precedenza, la predetta esigenza è del tutto recessiva rispetto a quella, parimenti presidiata a livello costituzionale, della ragionevole durata del processo, che impone di non indulgere in inutili lungaggini ovvero in formalità irragionevolmente disfunzionali rispetto ad una spedita celebrazione del giudizio.

D'altro canto, non ha pregio il rilievo secondo il quale il giudice che ha ammesso il rito contratto sarebbe stato diverso da quello che ha deciso il merito della regiudicanda, vuoi perché il giudizio abbreviato può ritenersi iniziato solo dopo che sia stata depositata o pronunciata l'ordinanza di accoglimento della richiesta (Sez. 4, n. 8061 del 10/07/1996, Rv. 205982), vuoi perché, comunque, è pacifico principio di diritto quello secondo il quale: «Il principio della immutabilità del giudice previsto dall'art. 525 cod. proc. pen. per il dibattimento, ha portata generale e trova applicazione anche per il giudizio abbreviato.

Esso, tuttavia, attiene alla valutazione del merito della contestazione e non alla ammissione del rito per cui non può considerarsi violato nel caso in cui, anche in dibattimento, venga ammesso il rito abbreviato e in tale forma il procedimento sia poi trattato, unitariamente, da altro collegio» (Sez. 3, n. 1217 del 04/12/1996 - dep. 12/02/1997, Rv. 206840; conf.

Sez. 3, n. 37100 del 18/06/2015, Rv. 264584; Sez. 6, n. 13111 del 22/01/2009, Rv. 243831; Sez. 2, n. 33840 del 26/09/2006, Rv. 234970).

2. Il secondo motivo è inammissibile.

Le deduzioni spiegate circa la completezza della documentazione contabile, della quale era entrata in possesso la curatela fallimentare a seguito del sequestro effettuato presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], giacché quella trasfusa nella memoria del server aziendale ed in quella di due computer collocati nella sede della società fallita non era stata reperita perché i suddetti supporti materiali erano stati sostituti o sottratti, sono interamente versate in fatto, ossia articolate senza alcuna specifica indicazione di elementi di prova atti a darne conto con immediata evidenza, come richiesto ai fini dell'ammissibilità del vizio di travisamento della prova (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006), a fronte, oltretutto, di conformi valutazioni dei giudici di merito quanto alla parzialità e all'assoluta inidoneità delle scritture reperite (sia in riferimento ai libri contabili, sia in riferimento alla documentazione accessoria) a consentire la ricostruzione dei molteplici affari dell'azienda.

Gli articolati rilievi contrastano, inoltre, con la pacifica ermeneusi di questa Corte secondo cui sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 - dep. 16/01/2019 Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Rv. 265682).

La sottrazione della cd. 'contabilità parallela'tenuta presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA], nella quale erano stati inseriti i dati relativi alle numerosissime operazioni negoziali aventi ad oggetto natanti di lusso che avevano visto come parte la società fallita, è stata, del resto, persuasivamente ricondotta dai giudici di merito all'intento di celare le condotte predatorie poste in essere nei confronti del ceto creditorio, in particolare dell'Erario, senza, peraltro, che su tale specifico aspetto, riguardante il dolo specifico della fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte L.F., i ricorrenti non hanno mostrato di prendere alcuna posizione critica.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Invero, gli amministratori della fallita, con il darsi alla fuga, si sono sottratti sia al dovere di vigilare sulla gestione sociale e di impedire il compimento di atti pregiudizievoli sui beni sociali (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Rv. 234607), sia all'obbligo, su di loro gravante ex art. 87 L.F., di dare indicazioni al curatore fallimentare circa la destinazione dei beni dell'impresa (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 - dep. 29/02/2016, Rv. 267710).

Ne viene che la Corte territoriale, nell'escludere la valenza scusante dell'eccepita assenza degli imputati nel momento in cui l'autovettura BMW 3 venne trovata in possesso del Kolai, si è attenuta al pacifico principio di diritto secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008 - dep. 18/02/2009, Rv. 243295).

In effetti, con l'abbandonare la [OSCURATO:PERSONA] al suo destino e con il sottrarsi alla doverosa interlocuzione con il curatore fallimentare in ordine alla sorte dei beni sociali, [OSCURATO:PERSONA] e la Malcuori hanno, per un verso, accettato il rischio che potessero divenire oggetto di atti pregiudizievoli (da chiunque commessi), del tutto compatibili con il dolo eventuale che può animare le condotte di distrazione; per altro verso, non hanno adempiuto all'obbligo di leale e completa collaborazione con l'ufficio fallimentare che incombe sull'amministratore in quanto dominus della gestione societaria.

3.2. Quanto al rimorchio 'DELTA' tg.

AC 49544, le argomentazioni difensive, protese a dimostrare che non fosse stato oggetto di sottrazione - come sostenuto dall'accusa sulla base del suo mancato rinvenimento in sede di inventario fallimentare -, sono del tutto prive di decisività.

Non esibiscono, infatti, elementi di fatto oggettivamente idonei ad inficiare ogni altra risultanza, in quanto dotati di inopinabile ed immediatamente evidente capacità di disarticolare il conforme convincimento maturato sul punto dai giudici di merito di entrambi i gradi, ma si affidano a mere deduzioni di carattere valutativo e congetturale, come tali non in grado di elidere il prospettato errore in ordine alla trascrizione della targa del veicolo.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Il riferimento all'autonomia patrimoniale imperfetta, caratterizzante la [OSCURATO:PERSONA], in quanto società in nome collettivo, per sostenere l'assenza di dolo nella condotta di trasferimento della somma di Euro 723.196,77 sul conto corrente, accesso presso la [OSCURATO:PERSONA], cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e alla madre [OSCURATO:PERSONA], non raggiunge l'obiettivo difensivo perseguito, giacché svaluta il decisivo elemento rappresentato dalla intestazione del rapporto bancario anche a persona diversa dal socio amministratore della fallita: il che, indubbiamente, come non illogicamente argomentato dalla Corte territoriale, lungi dal consentire ai creditori della società di far valere le proprie ragioni sulla somma ivi riversata, rappresentava un mero stratagemma per impedire, almeno in parte, l'apprensione della stessa.

Le ulteriori deduzioni sul punto si legano ad una indicazione fattuale (ossia l'essere stato il detto conto corrente asservito alla finalità aziendale di far ottenere alla [OSCURATO:PERSONA] un finanziamento da parte della Banca [OSCURATO:PERSONA]) che non trova riscontro nella decisione impugnata, né può essere altrimenti accertata in questa sede, sostanziandosi nella denuncia di un travisamento del fatto tramite il quale, nel tentativo di pervenire ad una ricostruzione alternativa della vicenda a giudizio, si sollecita inammissibilmente la Corte a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella svolta dai giudici del merito.

5. Il quinto motivo è inammissibile.

Le diffuse censure in ordine all'esistenza di un nocumento per l'azienda, ad effetto delle complesse operazioni negoziali aventi ad oggetto i natanti meglio descritti al capo 2, lett. e), punti n. 3-4-5-6 al capo 3, lett. f) della imputazione ovvero il relativo corrispettivo, non si misurano con le decisive ed incontestate circostanze oggettive del mancato reperimento dei detti beni mobili o dell'impossibilità del loro recupero alla massa fallimentare; circostanze cui non è stato possibile porre rimedio, come non illogicamente argomentato dalla Corte territoriale, a cagione della sottrazione della documentazione contabile societaria archiviata nei supporti informatici aziendali, della lacunosità di quella sequestrata presso il commercialista [OSCURATO:PERSONA] e dell'inosservanza da parte degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di leale collaborazione con l'ufficio fallimentare ex art. 87 L.F..

In ogni caso gli articolati rilievi sono manifestamente infondati, perché dedotti in contrasto con il pacifico principio di diritto secondo il quale il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto e non di danno, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Rv. 271437; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562).

6. Anche il sesto motivo di ricorso è inammissibile.

6.1. Quanto alla distrazione della somma di denaro di Euro 200.00,00 accreditata sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], in tesi d'accusa da questi utilizzata per comprare lingotti d'oro consegnati agli imputati, va rilevato che la censura che ad essa si riferisce (con la quale si si deduce che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] non era stata valutata alla stregua dei canoni di legge e che risultava, comunque, smentita dai dati contabili atti a dimostrare che la detta somma era stata utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per saldare una fattura per Euro 198.000,00 emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata dal Cordaro) è aspecifica perché non attinge la seconda, ed autonoma, delle rationes decidendi sui cui poggia la statuizione sul punto:ossia che il fatto della utilizzazione della somma trasferita a [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di lingotti d'oro e della loro successiva consegna al cognato dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato ampiamente provato dalle s.i.t. rese dalla persona informata dei fatti Zengarini (cfr. pag. 13, punto

4.5. della decisione impugnata).

Donde, in riferimento all'eccepita violazione della regola di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA], occorre fare applicazione del principio di diritto in forza del quale, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, Rv. 269218).

6.2. Identiche considerazioni valgono per le doglianze, aventi ad oggetto i beni aziendali [di cui al capo 3 della rubrica, minuterie di cantiere e piccole imbarcazioni] svenduti dal Cordaro a fallimento già dichiarato, posto che le stesse - che reiterano l'eccezione di violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - omettono di considerare che il concorso morale degli imputati nelle distrazioni che occupano è provato anche sulla base delle deposizioni delle dipendenti Posteri e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 38 della sentenza di primo grado, che dà conto anche della concorde testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], pag. 37).

7. Il settimo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità (atteso che i ricorrenti mostrano di non essersi criticamente confrontati con tutte ragioni sottese alla statuizione sul punto) i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo all'irrogazione della pena in misura doppia al minimo edittale anche in ragione degli esiti economicamente gravissimi a carico della massa dei creditori e delle modalità delle reiterate condotte distrattive poste in essere, indicative di una peculiare intensità del dolo ], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 13, ultimo capoverso della sentenza impugnata, quanto all'assoluto difetto di resipiscenza da parte degli imputati e di condotte di natura riparativa).

8. L'ottavo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché articolato in spregio al principio di diritto secondo il quale:« La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art.37 cod. pen.> > (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286).

Donde, alla stregua di tale dictum, deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Rv. 278856): il che è quanto accaduto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale, proprio al fine di valorizzare la spiccata finalità special-preventiva delle pene accessorie fallimentari, ha assegnato significativo rilievo, oltre che alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere degli imputati, siccome già illustrati nel punto dedicato alla determinazione della pena principale.

9. S'impone, pertanto, il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresenta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del PG e deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale (capo 1) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale [capo 2, punti: al); a3); b); c); e3); e4); e5); e6); f); capo 3)), commessi, in concorso tra loro, nella qualità di soci ed amministratori della '[OSCURATO:PERSONA] Snc.', dichiarata fallita in data 14 marzo 2012. 2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati articolando otto motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., perché, diversa la composizione del collegio che aveva deliberato la decisione rispetto a quella che aveva assunto le prove utilizzate ai fini della relativa adozione, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione delle stesse. Si adduce, al riguardo, che sarebbe irrilevante la circostanza che, in corso di giudizio, a seguito di modifica dell'imputazione, gli imputati avessero optato per il rito abbreviato, posto che la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare l'applicazione del principio di immutabilità del giudice anche in riferimento a tale tipo di giudizio e che, in ogni caso, non vi era corrispondenza tra il collegio che aveva ammesso il rito contratto e quello che aveva deliberato la decisione, posto che il giudizio abbreviato doveva ritenersi ammesso nella stessa data in cui se ne era fatta richiesta, trattandosi di un diritto assoluto dell'imputato. - Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, L.F. e vizio argomentativo, sotto il profilo della motivazione apparente e del travisamento della prova, in riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta documentale. In effetti, già prima della dichiarazione di fallimento, per effetto delle perquisizioni e dei sequestri disposti presso la sede della '[OSCURATO:PERSONA]' e presso lo studio del commercialista, Dott. [OSCURATO:PERSONA]„, era stata reperita un'ingente documentazione contabile e societaria, di modo che, a fronte del silenzio serbato in imputazione nonché dal giudice censurato, in ordine alla documentazione che sarebbe stata sottratta, quella a disposizione (costituita dai libri obbligatori e dalla documentazione di supporto) doveva ritenersi sufficiente a ricostruire il patrimonio sociale e il movimento degli affari, non sussistendo, pertanto, né l'elemento oggettivo, né l'elemento soggettivo della fattispecie contestata. - Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, commi 1 e 2, L.F. e il vizio argomentativo - da travisamento della prova e, comunque, da motivazione apparente — quanto alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 2, punti al) e a3). Quanto alla distrazione dell'autovettura BMV, serie 3, tg. [OSCURATO:TARGA], la motivazione rassegnata a sostegno della riconducibilità di essa agli imputati era meramente congetturale e, comunque, smentita dagli elementi di prova raccolti in atti: infatti, rimasta non accertata la modalità con la quale Kolai era entrato in possesso dell'autovettura, era apodittico il riferimento alla svendita di essa per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], che a tanto avrebbe provveduto, su ordine degli espatriati imputati, con riguardo ad altri beni. Quanto alla distrazione del rimorchio 'DELTA' tg. AC 49544, la Corte territoriale ingiustificatamente si era rifiutata di prendere atto che nessuna distrazione si era verificata in riferimento ad esso, poiché la tesi, che il suo inserimento tra i beni non trovati all'atto della immissione in possesso dei beni della fallita, in data 12 gennaio 2012, fosse frutto di un refuso degli operanti della Guardia di Finanza, era avvalorata dalla revoca, in data 24 aprile 2012, del sequestro preventivo disposto in relazione ad esso, giacché regolarmente confluito nella massa fallimentare: donde, omettendo di valutare tale evidenza, il giudice censurato era incorso in un travisamento per omissione di prova decisiva, suscettibile di riverberarsi sulla dimostrazione dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata. - Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F. in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta distrattiva di cui al capo 2, lett. b). Gli accrediti della somma di Euro 723.196,77 sul conto corrente, accesso presso la [OSCURATO:PERSONA], intestato a [OSCURATO:PERSONA] e alla madre [OSCURATO:PERSONA], non erano tali da far ritenere che tramite essi gli imputati avessero voluto estroflettere la detta somma dal patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], atteso che, in virtù del principio della distinzione imperfetta tra il patrimonio del socio e quello della società operante per le società di persone, i creditori della fallita ben avrebbero potuto far valere le loro ragioni aggredendo i depositi in essere sul detto rapporto, che, tra l'altro, era servito unicamente a finalità aziendali, ossia per far ottenere alla [OSCURATO:PERSONA] un finanziamento da parte della Banca [OSCURATO:PERSONA]. - Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F. e vizio argonnentativo quanto all'esistenza di un nocumento per l'azienda derivante dalle operazioni aventi ad oggetto i natanti meglio descritti al capo 2, lett. e), punti n. 3-4-5-6, e lett. f). Si adduce, a sostegno, che la Corte territoriale si era limitata a ritenere configurata in astratto la fattispecie contestata, senza esaminare, in concreto ed una ad una, le singole condotte, le quali avevano riguardato o la distrazione di alcune barche o la distrazione di somme di denaro effettuata mediante il pagamento dei canoni di leasing a favore di propri clienti ovvero la dissipazione del prezzo della vendita di alcuni natanti. Così facendo il giudice censurato aveva immotivatamente omesso di valutare quanto dedotto dalle parti, ossia: I.) che la vendita a società di leasing di alcuni natanti (quelli di cui al capo 2e) aveva consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di lucrare guadagni, perché, per un verso, ne aveva incamerato il corrispettivo, per altro verso, la protratta disponibilità degli stessi, sulla base di contratti di leasing, le aveva permesso di concederli a nolo; II) che le operazioni descritte al capo 2f) (cessione di un natante ad una società di leasing — cessione da parte della società di leasing del natante ad un terzo prestanome — pagamento da parte del terzo prestanome dei canoni di leasing mediante permuta di altro natante, del quale la [OSCURATO:PERSONA], entratane in possesso, pagava i canoni di locazione finanziaria), giacché corrispondenti a pratiche correnti nel mercato dei natanti, lungi dall'integrare condotte di dissipazione, sarebbero state tali da integrare il delitto di bancarotta semplice patrimoniale da operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti. - Il sesto motivo denuncia violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e 216, comma 1, e 223, comma 1, L.F. in riferimento alle condotte distrattive di cui al capo 2c) e al capo 3). Quanto alla prima, avente ad oggetto la somma di denaro di Euro 200.00,00 accreditata sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], in tesi d'accusa da questi utilizzata per comprare lingotti d'oro consegnati agli imputati, si deduce che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] non era stata valutata alla stregua dei canoni di legge e che risultava, comunque, smentita dai dati contabili (registro IVA e bilancio del 2010), che dimostravano come la detta somma fosse stata utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per saldare una fattura per Euro 198.000,00 emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata dal Cordaro. Parimenti, quanto alle seconde, aventi ad oggetto beni aziendali svenduti dal Cordaro a fallimento già dichiarato, il solo elemento di prova atto ad attribuirne la responsabilità morale agli imputati era costituito dalle dichiarazioni dello stesso Cordaro, delle quali era stato omesso ogni sindacato in punto di credibilità e di attendibilità. - Il settimo motivo denuncia vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena base e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, statuizioni delle quali si censura l'arbitrarietà per essere stato valorizzato il solo stato di latitanti degli imputati quand'invece, ai fini delle relative valutazioni, si sarebbe dovuto tener conto della messa a disposizione della curatela fallimentare di un'ingente somma di denaro, della scelta del rito abbreviato e della loro incensuratezza. - L'ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 37 cod. pen., 216, comma 4, e 223, comma 3, L.F., per non essere stata la durata delle pene accessorie uniformata alla pena principale, in assenza, peraltro, di una congrua motivazione a sostegno della scelta di tener distinto il piano delle prime rispetto a quello della seconda. 3. Con memoria in data 20 aprile 2022, il difensore degli imputati ha avanzato richiesta di trattazione orale dei ricorsi, trattazione che è gli è stata accordata e cui, in seguito, ha rinunciato, tanto comunicando con memoria trasmessa tramite PEC in data 19 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. Il primo motivo è infondato. L'eccepita violazione del principio di immutabilità del giudice, cui nella fattispecie al vaglio avrebbe dato causa il mutamento del collegio che aveva pronunciato la sentenza di primo grado rispetto a quello che aveva assunto parte delle prove utilizzate per la decisione, senza che si fosse proceduto alla loro rinnovazione, non sussiste. Va, infatti, considerato che la facoltà di rinnovazione delle prove già acquisite da parte dell'imputato e della sua difesa tecnica, in caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante, si giustifica - nella prospettiva accusatoria del modello processuale vigente - in ragione della esigenza di scongiurare i rischi derivanti dalla perdita del requisito della oralità nella assunzione della prova dibattimentale e di quello della immediatezza della decisione da parte della medesima persona fisica chiamata ad esprimere, alla conclusione del processo, la valutazione in ordine alla fondatezza o meno della pretesa punitiva esercitata dall'organo dell'accusa nei confronti dell'imputato. Donde, nel caso in cui l'imputato abbia optato per il rito di cui all' art. 438 e seguenti, il rispetto della garanzia sottesa alla norma di cui all'art. 525 cod. proc. pen. assume rilevanza soltanto in ipotesi di giudizio abbreviato condizionato, in cui è meritevole di tutela il diritto dell'imputato a vedersi giudicato dalla stessa persona fisica dinanzi alla quale materialmente si è formata la prova utilizzata a suo carico (Sez. 5, n. 847 del 12/11/2020 - dep. 12/01/2021, Rv. 280110; Sez. 3, n. 37100 del 18/06/2015, Rv. 264584; Sez. 2, n. 33840 del 26/09/2006, Rv. 234970). Di contro, in ipotesi di giudizio abbreviato secco, ossia allo stato degli atti, in cui non vi è alcun principio di immediatezza da rispettare, essendosi, comunque, la prova, nella sua materialità ontologica, già formata in precedenza, la predetta esigenza è del tutto recessiva rispetto a quella, parimenti presidiata a livello costituzionale, della ragionevole durata del processo, che impone di non indulgere in inutili lungaggini ovvero in formalità irragionevolmente disfunzionali rispetto ad una spedita celebrazione del giudizio. D'altro canto, non ha pregio il rilievo secondo il quale il giudice che ha ammesso il rito contratto sarebbe stato diverso da quello che ha deciso il merito della regiudicanda, vuoi perché il giudizio abbreviato può ritenersi iniziato solo dopo che sia stata depositata o pronunciata l'ordinanza di accoglimento della richiesta (Sez. 4, n. 8061 del 10/07/1996, Rv. 205982), vuoi perché, comunque, è pacifico principio di diritto quello secondo il quale: «Il principio della immutabilità del giudice previsto dall'art. 525 cod. proc. pen. per il dibattimento, ha portata generale e trova applicazione anche per il giudizio abbreviato. Esso, tuttavia, attiene alla valutazione del merito della contestazione e non alla ammissione del rito per cui non può considerarsi violato nel caso in cui, anche in dibattimento, venga ammesso il rito abbreviato e in tale forma il procedimento sia poi trattato, unitariamente, da altro collegio» (Sez. 3, n. 1217 del 04/12/1996 - dep. 12/02/1997, Rv. 206840; conf. Sez. 3, n. 37100 del 18/06/2015, Rv. 264584; Sez. 6, n. 13111 del 22/01/2009, Rv. 243831; Sez. 2, n. 33840 del 26/09/2006, Rv. 234970). 2. Il secondo motivo è inammissibile. Le deduzioni spiegate circa la completezza della documentazione contabile, della quale era entrata in possesso la curatela fallimentare a seguito del sequestro effettuato presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], giacché quella trasfusa nella memoria del server aziendale ed in quella di due computer collocati nella sede della società fallita non era stata reperita perché i suddetti supporti materiali erano stati sostituti o sottratti, sono interamente versate in fatto, ossia articolate senza alcuna specifica indicazione di elementi di prova atti a darne conto con immediata evidenza, come richiesto ai fini dell'ammissibilità del vizio di travisamento della prova (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006), a fronte, oltretutto, di conformi valutazioni dei giudici di merito quanto alla parzialità e all'assoluta inidoneità delle scritture reperite (sia in riferimento ai libri contabili, sia in riferimento alla documentazione accessoria) a consentire la ricostruzione dei molteplici affari dell'azienda. Gli articolati rilievi contrastano, inoltre, con la pacifica ermeneusi di questa Corte secondo cui sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 - dep. 16/01/2019 Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Rv. 265682). La sottrazione della cd. 'contabilità parallela'tenuta presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA], nella quale erano stati inseriti i dati relativi alle numerosissime operazioni negoziali aventi ad oggetto natanti di lusso che avevano visto come parte la società fallita, è stata, del resto, persuasivamente ricondotta dai giudici di merito all'intento di celare le condotte predatorie poste in essere nei confronti del ceto creditorio, in particolare dell'Erario, senza, peraltro, che su tale specifico aspetto, riguardante il dolo specifico della fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte L.F., i ricorrenti non hanno mostrato di prendere alcuna posizione critica. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Invero, gli amministratori della fallita, con il darsi alla fuga, si sono sottratti sia al dovere di vigilare sulla gestione sociale e di impedire il compimento di atti pregiudizievoli sui beni sociali (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Rv. 234607), sia all'obbligo, su di loro gravante ex art. 87 L.F., di dare indicazioni al curatore fallimentare circa la destinazione dei beni dell'impresa (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 - dep. 29/02/2016, Rv. 267710). Ne viene che la Corte territoriale, nell'escludere la valenza scusante dell'eccepita assenza degli imputati nel momento in cui l'autovettura BMW 3 venne trovata in possesso del Kolai, si è attenuta al pacifico principio di diritto secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008 - dep. 18/02/2009, Rv. 243295). In effetti, con l'abbandonare la [OSCURATO:PERSONA] al suo destino e con il sottrarsi alla doverosa interlocuzione con il curatore fallimentare in ordine alla sorte dei beni sociali, [OSCURATO:PERSONA] e la Malcuori hanno, per un verso, accettato il rischio che potessero divenire oggetto di atti pregiudizievoli (da chiunque commessi), del tutto compatibili con il dolo eventuale che può animare le condotte di distrazione; per altro verso, non hanno adempiuto all'obbligo di leale e completa collaborazione con l'ufficio fallimentare che incombe sull'amministratore in quanto dominus della gestione societaria. 3.2. Quanto al rimorchio 'DELTA' tg. AC 49544, le argomentazioni difensive, protese a dimostrare che non fosse stato oggetto di sottrazione - come sostenuto dall'accusa sulla base del suo mancato rinvenimento in sede di inventario fallimentare -, sono del tutto prive di decisività. Non esibiscono, infatti, elementi di fatto oggettivamente idonei ad inficiare ogni altra risultanza, in quanto dotati di inopinabile ed immediatamente evidente capacità di disarticolare il conforme convincimento maturato sul punto dai giudici di merito di entrambi i gradi, ma si affidano a mere deduzioni di carattere valutativo e congetturale, come tali non in grado di elidere il prospettato errore in ordine alla trascrizione della targa del veicolo. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il riferimento all'autonomia patrimoniale imperfetta, caratterizzante la [OSCURATO:PERSONA], in quanto società in nome collettivo, per sostenere l'assenza di dolo nella condotta di trasferimento della somma di Euro 723.196,77 sul conto corrente, accesso presso la [OSCURATO:PERSONA], cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e alla madre [OSCURATO:PERSONA], non raggiunge l'obiettivo difensivo perseguito, giacché svaluta il decisivo elemento rappresentato dalla intestazione del rapporto bancario anche a persona diversa dal socio amministratore della fallita: il che, indubbiamente, come non illogicamente argomentato dalla Corte territoriale, lungi dal consentire ai creditori della società di far valere le proprie ragioni sulla somma ivi riversata, rappresentava un mero stratagemma per impedire, almeno in parte, l'apprensione della stessa. Le ulteriori deduzioni sul punto si legano ad una indicazione fattuale (ossia l'essere stato il detto conto corrente asservito alla finalità aziendale di far ottenere alla [OSCURATO:PERSONA] un finanziamento da parte della Banca [OSCURATO:PERSONA]) che non trova riscontro nella decisione impugnata, né può essere altrimenti accertata in questa sede, sostanziandosi nella denuncia di un travisamento del fatto tramite il quale, nel tentativo di pervenire ad una ricostruzione alternativa della vicenda a giudizio, si sollecita inammissibilmente la Corte a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella svolta dai giudici del merito. 5. Il quinto motivo è inammissibile. Le diffuse censure in ordine all'esistenza di un nocumento per l'azienda, ad effetto delle complesse operazioni negoziali aventi ad oggetto i natanti meglio descritti al capo 2, lett. e), punti n. 3-4-5-6 al capo 3, lett. f) della imputazione ovvero il relativo corrispettivo, non si misurano con le decisive ed incontestate circostanze oggettive del mancato reperimento dei detti beni mobili o dell'impossibilità del loro recupero alla massa fallimentare; circostanze cui non è stato possibile porre rimedio, come non illogicamente argomentato dalla Corte territoriale, a cagione della sottrazione della documentazione contabile societaria archiviata nei supporti informatici aziendali, della lacunosità di quella sequestrata presso il commercialista [OSCURATO:PERSONA] e dell'inosservanza da parte degli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] dell'obbligo di leale collaborazione con l'ufficio fallimentare ex art. 87 L.F.. In ogni caso gli articolati rilievi sono manifestamente infondati, perché dedotti in contrasto con il pacifico principio di diritto secondo il quale il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto e non di danno, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Rv. 271437; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562). 6. Anche il sesto motivo di ricorso è inammissibile. 6.1. Quanto alla distrazione della somma di denaro di Euro 200.00,00 accreditata sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], in tesi d'accusa da questi utilizzata per comprare lingotti d'oro consegnati agli imputati, va rilevato che la censura che ad essa si riferisce (con la quale si si deduce che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] non era stata valutata alla stregua dei canoni di legge e che risultava, comunque, smentita dai dati contabili atti a dimostrare che la detta somma era stata utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per saldare una fattura per Euro 198.000,00 emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata dal Cordaro) è aspecifica perché non attinge la seconda, ed autonoma, delle rationes decidendi sui cui poggia la statuizione sul punto:ossia che il fatto della utilizzazione della somma trasferita a [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di lingotti d'oro e della loro successiva consegna al cognato dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato ampiamente provato dalle s.i.t. rese dalla persona informata dei fatti Zengarini (cfr. pag. 13, punto 4.5. della decisione impugnata). Donde, in riferimento all'eccepita violazione della regola di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA], occorre fare applicazione del principio di diritto in forza del quale, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, Rv. 269218). 6.2. Identiche considerazioni valgono per le doglianze, aventi ad oggetto i beni aziendali [di cui al capo 3 della rubrica, minuterie di cantiere e piccole imbarcazioni] svenduti dal Cordaro a fallimento già dichiarato, posto che le stesse - che reiterano l'eccezione di violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - omettono di considerare che il concorso morale degli imputati nelle distrazioni che occupano è provato anche sulla base delle deposizioni delle dipendenti Posteri e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 38 della sentenza di primo grado, che dà conto anche della concorde testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], pag. 37). 7. Il settimo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità (atteso che i ricorrenti mostrano di non essersi criticamente confrontati con tutte ragioni sottese alla statuizione sul punto) i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo all'irrogazione della pena in misura doppia al minimo edittale anche in ragione degli esiti economicamente gravissimi a carico della massa dei creditori e delle modalità delle reiterate condotte distrattive poste in essere, indicative di una peculiare intensità del dolo ], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 13, ultimo capoverso della sentenza impugnata, quanto all'assoluto difetto di resipiscenza da parte degli imputati e di condotte di natura riparativa). 8. L'ottavo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché articolato in spregio al principio di diritto secondo il quale:« La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art.37 cod. pen.> > (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286). Donde, alla stregua di tale dictum, deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale non è sindacabile in sede di legittimità il provvedimento del giudice del merito che, avvalendosi del proprio potere discrezionale, determini, in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con specifica e adeguata motivazione, le pene accessorie fallimentari nella misura massima prevista dalla legge, senza rapportarle automaticamente alla durata della pena principale (Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Rv. 278856): il che è quanto accaduto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale, proprio al fine di valorizzare la spiccata finalità special-preventiva delle pene accessorie fallimentari, ha assegnato significativo rilievo, oltre che alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere degli imputati, siccome già illustrati nel punto dedicato alla determinazione della pena principale. 9. S'impone, pertanto, il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresenta
Sentenza Cassazione n. 22979/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris