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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03009/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA-date-~450-atie-Partt-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Con unico atto di ricorso e motivi comuni, essi denunciano: 1) vizi di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.; 2) violazione di legge e vizi di motivazione, per omessa statuizione sul denaro in sequestro e non suscettibile di confisca; 3) violazione di legge e vizi di motivazione, in punto di sostituzione della pena detentiva con l'espulsione, a norma dell'art. 16, d.lgs. n. 286/1998, difettandone i presupposti.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili.

Dispone l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Le prime due doglianze, dunque, non sono consentite.

Tanto dicasi, all'evidenza, per la prima, ma altrettanto vale per la seconda: l'interessato potrebbe semmai dolersi, in questa sede, dell'eventuale statuizione di confisca, ma non anche dell'assenza di un provvedimento, la quale non pregiudica in alcun modo la proposizione di un'istanza di restituzione e quindi la tutela del suo eventuale diritto in tal senso.

Il terzo motivo, invece, oltre che non sorretto da alcun interesse concreto (trattandosi di disposizione di favore per gli imputati) è manifestamente infondato, non ricorrendo alcuna delle circostanze ostative previste dagli artt. 12, comma 5, e 19, d.lgs. n. 268/1998.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila per ciascuno, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M. .2/ Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, illdicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA-date-~450-atie-Partt-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con unico atto di ricorso e motivi comuni, essi denunciano: 1) vizi di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.; 2) violazione di legge e vizi di motivazione, per omessa statuizione sul denaro in sequestro e non suscettibile di confisca; 3) violazione di legge e vizi di motivazione, in punto di sostituzione della pena detentiva con l'espulsione, a norma dell'art. 16, d.lgs. n. 286/1998, difettandone i presupposti. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili. Dispone l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Le prime due doglianze, dunque, non sono consentite. Tanto dicasi, all'evidenza, per la prima, ma altrettanto vale per la seconda: l'interessato potrebbe semmai dolersi, in questa sede, dell'eventuale statuizione di confisca, ma non anche dell'assenza di un provvedimento, la quale non pregiudica in alcun modo la proposizione di un'istanza di restituzione e quindi la tutela del suo eventuale diritto in tal senso. Il terzo motivo, invece, oltre che non sorretto da alcun interesse concreto (trattandosi di disposizione di favore per gli imputati) è manifestamente infondato, non ricorrendo alcuna delle circostanze ostative previste dagli artt. 12, comma 5, e 19, d.lgs. n. 268/1998. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila per ciascuno, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. .2/ Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, illdicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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