CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33015/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: VNICLD60S1311_628D) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1435/2018 depositata il 28/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. »55{) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con giudizio introdotto con atto di citazione del 23/02/1999 il Prof. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "il Ferrajoli, odierno resistente), premesso di essere proprietario per successione testamentaria di un locale seminterrato e di una stanzetta al piano terra ad uso abitativo con annesso bagnetto ed angolo cottura in Maiori, con accesso dal [OSCURATO:PERSONA] 17 e da [OSCURATO:PERSONA] n. 5, concesso in locazione dalla dante causa di esso Ferrajoli a [OSCURATO:PERSONA] per essere adibito ad abitazione ed attività commerciale, attività passata in gestione dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito: "[OSCURATO:SOCIETA]", odierna ricorrente), ottenne un provvedimento di sfratto per finita locazione alla data del 4/05/1995, e con data per l'esecuzione [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Successivamente intervenne un atto di transazione con il quale Ferrajoli concesse in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA] il locale seminterrato ed ottenne la restituzione delle chiavi dela stanzetta al pianoterra con relativi servizi. Nel ricorso si legge che il giorno dopo la consegna delle chiavi, il 30/05/1997, nell'accedere alla stanzetta il Ferrajoli constatava che l'annesso bagnetto e l'angolo cottura erano stati murati e inglobati nella restante porzione di immobile. Per cui il Ferrajoli convenne in giudizio davanti al Tribunale di Salerno la società [OSCURATO:SOCIETA] per sentirla condannare alla restituzione delle pertinenze della stanzetta rilasciata in data 29/05/1997, previa riapertura del vano di porta indebitamente chiuso, oltre al risarcimento dei danni. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA] dedusse che l'intero immobile condotto in locazione corrispondeva alla consistenza prevista a seguito dell'atto di transazione del maggio 1997, e concluse per il rigetto della domanda. 2. Ad esito della fase istruttoria (consistita in interrogatori formali, prova orale ed indagini a mezzo CTU), con sentenza n. 2204/2010 il Tribunale di Salerno accolse la domanda del Ferrajoli, e per l'effetto ordinò alla società [OSCURATO:SOCIETA] di rilasciare in favore dello stesso i locali costituiti da uno stanzino con funzione di antibagno e il successivo bagno, e ciò anche mediante il ripristino a spese esclusive della [OSCURATO:SOCIETA] dell'originario stato dei luoghi con la riapertura del varco di accesso tra il suddetto locale 5 e la stanzetta già rilasciata al Ferrajoli. 3. Avverso detta sentenza la Bellagaía propose appello davanti alla Corte di Appello di Salerno, con richiesta di revoca ed annullamento della sentenza di primo grado, deducendo tre motivi di appello. 4. Con sentenza n. 1435/2018 depositata in data 28/09/2018, oggetto del ricorso, la Corte di Appello di Salerno ha rigettato l'appello della società [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui il Ferrajoli resiste con controricorso. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. 7. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni. 8. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ., in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.". La ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA] premette che, in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti va ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art.1363 cod. civ., nonché ai criteri di interpretazione soggettiva di cui agli art. 1369 e 1355 (sic) cod. civ., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante un comportamento improntato a lealtà e a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale. Ciò - premette sempre la ricorrente - non vuol dire che nell'interpretazione del contratto il significato letterale delle parole possa essere completamente obliterato o distorto, ma semplicemente che la comune intenzione dei contraenti non debba essere ristretta al senso letterale delle parole isolatamente considerate, ma alla luce dell'intero contesto negoziale. Su tali postulati, la ricorrente afferma che nell'interpretazione di una transazione con la quale si è risolto un contratto di locazione mediante il rilascio parziale dell'immobile locato, la prima e unica fonte interpretativa consiste nella identificazione dell'oggetto della porzione di immobile da restituire. A tale scopo la ricorrente riproduce la clausola contrattuale nei seguenti termini testuali: "b) della premessa (richiamando il contenuto del contratto del 1983) stanzetta al piano terra cui accede dal portone dello stesso fabbricato contrassegnato con il numero civico 5; (...) 3°) la società Bella gaia SRL come rappresentata, a titolo transattivo, restituisce al signor [OSCURATO:PERSONA] che accetta le chiavi della stanzetta al piano terra dalla quale si accede dal portone della retrostante S. Tecla numero 5, stanzetta come descritta al numero b) che precede". La ricorrente deduce che gli argomenti addotti dalla Corte territoriale per estendere la consistenza immobiliare da restituire sarebbero inconsistenti, sia sotto il profilo dell'individuazione dell'entità oggettiva, sia sotto il profilo della "causa contracti", non ravvisandosi alcuna di simili ragioni, tale da indurre ad una più ampia identificazione dell'oggetto del pattuito rilascio. Trattandosi di un rilascio parziale, sarebbe arbitrario ogni sforzo interpretativo che possa incidere su una diversa interpretazione del suo oggetto, ponendosi un simile tentativo come una indebita interferenza nella volontà espressa dalle parti. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1591 cod. civ., in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.". Premesso che il negozio posto a base della controversia è un contratto di transazione-locazione, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, confermando la liquidazione equitativa del danno da ritardata restituzione operata dal primo giudice, abbia violato il disposto dell'art. 1591 cod. civ. La ricorrente deduce che l'obbligo di risarcire il maggior danno, posto dall'art. 1591 cod. civ. a carico del conduttore in mora nella consegna della cosa locata, non comporta un'automaticità del risarcimento sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dalla locazione dell'immobile, ma presuppone la specifica effettiva lesione del patrimonio del locatore, sul quale grava l'onere di provare l'esistenza di ben determinate proposte di locazione per un canone più elevato di quello dovuto sulla base del corrispettivo contrattuale e di concreti propositi di utilizzazione, per cui risulterebbe incongruo e ininfluente il ricorso agli indici Istat, o l'espletamento di una consulenza tecnica sull'ammontare dei canoni correnti di mercato, ed inammissibile una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., che presuppone la raggiunta prova dell'esistenza stessa del danno. 3. In via preliminare il Collegio rileva che questa Corte ha avuto più volte affermato che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa. Ciò comporta - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o di principi di diritto, essendo inammissibile - per espressa previsione di cui all'art. 366, n. 4, cod. proc. civ. - il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito. Nel caso di specie la ricorrente, per entrambi i imotivi di ricorso, non ha assolto a tale obbligo, risultando il contenuto dell'atto e le prospettazioni alla base dei motivi addotti insufficienti, generici e carenti dei requisiti di idoneità propri di un motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ. Entrambi i motivi sono, infatti, assolutamente generici e violano il consolidato principio di specificità, affermato da Cass., n. 4741 del 2005 e ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017. Inoltre, i motivi non si preoccupano di svolgere una critica alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto omettono d correlarsi ad essa: in tal modo impinciono in inammissibilità ai sensi del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, sempre in motivazione espressa non massimata, dalla citata sentenza della Sezioni Unite. Si deve, inoltre, aggiungere che entrambi i motivi violano anche l'art. 366 n. 6 c.p.c. sotto I profilo della localizzazione in questo giudizio di legittimità dell'atto su cui si fondano. Si procede ora specificare le ragioni appena indicate. 5. Sul primo motivo di ricorso. Per quanto specificamente attiene alla dedotta violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ. in materia di interpretazione del contratto, va premesso che, nel giudizio di cassazione, le censure relative alla interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (di recente cfr. Cass., SE:2. II, 04/05/2022, n. 25370; Cass., Sez. I, ordinanza 20/01/2021, n. 995). L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce, in effetti, in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (di recente, cfr. Cass., Sez. II, 04/05/2022, n. 25370, cit.; Cass., Sez. I, ordinanza 15/11/2017, n. 27136). Nel caso di specie, la censura si incentra tutta sulla mancata interpretazione complessiva delle clausole negoziali, per essersi la Corte territoriale (in tesi) arrestata ad una interpretazione letterale del contratto (così alle pp. 6-7 del ricorso). La ricorrente si limita al riguardo a richiamare le norme sulla interpretazione del contratto previste dal codice civile e ad enunciare che "Gli argomenti addotti dalla Corte territoriale per estendere la consistenza immobiliare da restituire sono del tutto inconsistenti, sia sotto il profilo della individuazione dell'entità oggettiva, sia sotto il profilo della "causa contracti", non ravvisandosi alcuna di simili ragioni, tale da indurre ad una più identificazione dell'oggetto del pattuito rilascio". Con ciò, il ricorso non si correla con la motivazione della sentenza impugnata, la quale dà invece compiuto conto delle ragioni per le quali, tenendo conto della correlazione fra le previsioni del contratto di locazione del 1983 e della transazione del 1997, ha ritenuto di condividere "la conclusione cui è pervenuta la sentenza (di primo grado, n.d.r.) allorché ha interpretato l'accordo con il nel senso del rilascio, in favore del locatore, della stanza al piano terra unitamente ai servizi che non solo ad essa erano annessi fin dal contratto del 1983, ma che non risultano facenti parte della porzione data in locazione dal Ferrajoli alla Bella gaia Srl con il nuovo contratto del 1997" (così a p. 5, 1° §, della sentenza di appello, la cui motivazione al riguardo si estende peraltro da metà della pagina 3 a metà della pagina 5). La censura è pertanto priva dell'onere argomentativo sopra richiamato, nonché del richiamo specifico alla motivazione della sentenza, al punto da assurgere ad una mancata enunciazione dei motivi di censura, in spregio alla previsione normativamente imposta dall'art. 366, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. (ex multis, cfr. Cass., 20910/2017 e Cass., 11260/2018). Infine, il motivo è inammissibile per inosservanza dell'art. 366 n.6 c.p.c., in quanto l'atto su cui si fonda, cioè il negozio transattivo, non viene localizzato in questo giudizio di legittimità, in quanto non lo si dice prodotto e nemmeno - come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011 - si dice, al fine di rispettare detta norma la norma, di voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d'ufficio del giudice a quo. In tal modo questa Corte non è messa in grado di esaminare il documento, in quanto non ne è indicata la presenza in questa sede. In particolare, posto che in calce al ricorso si dice prodotto il fascicolo di parte del giudizio di primo a Ppello con quello di primo grado non si indica se, in ipotesi, il contratto sia presente in tali sedi e dove. L'onere di localizzazione nel giudizio di legittimità dei documenti su cu il motivo di ricorso si fonda è ritenuto implicazione del requisito dell'art. 366 n. 6 c.p.c. (ex multis, Cass., Sez. Un., nn. 28547 del 2008 e 7061 del 2010). 6. Sul secondo motivo di ricorso. Il secondo motivo di ricorso va soggetto alle stesse osservazioni sopra formulare con riguardo al primo, e cioè: (i) carenza di specificità e completezza dei motivi di censura; (ii) omessa argomentazione dei motivi di censura in correlazione con la motivazione della sentenza impugnata; (iii) difetto di autosufficienza. Il motivo è pertanto inammissibile. Peraltro, se fosse possibile procedere allo scrutinio del motivo nonostante dette lacune emergerebbe che la sentenza impugnata ha espressamente indicato i criteri e gli elementi di prova in base ai quali ha riconosciuto il danno e ha confermato la sentenza di primo grado. Alle pp. 6-7 della motivazione la sentenza della Corte territoriale richiama la precisa ricostruzione dei fatti tracciata dal Tribunale, nonché l'iter logico-argomentativo da quest'ultimo seguito nella liquidazione equitativa del danno da lucro cessante. Risulta pletorico osservare che, in ogni caso, le valutazioni in questione sono sottratte al sindacato di legittimità. 6. Il ricorso è pertanto inammissibile, stante l'inammissibilità di tutti i motivi. 7. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore del resistente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari