Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39675/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16527-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE di POMEZIA; - intimato - avverso la sentenza n. 5880/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1 [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'intimazione di pagamento del 18/3/2016 con il quale il Comune di Pomezia richiedeva il versamento dell'ICI per gli anni di imposta 2008,2009 e 2010, di cui ai prodromici avvisi di accertamento notificati in data 7/8/2012 2 [OSCURATO:PERSONA] di Teramo dichiarava inammissibile il ricorso non avendo il ricorrente dato prova della tempestività del ricorso. 3 Sull'impugnazione del Rossi la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, aderendo all'eccezione preliminare sollevata dall'appellata, dichiarava inammissibile l'appello non facendo il motivo di impugnazione alcun riferimento al contenuto dell'impugnata sentenza limitandosi a reiterare le censure mosse con il ricorso in primo grado. 4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente.

Il Comune non si è costituito 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l'unico motivo denuncia il ricorrente la violazione dell'art. 53 1 comma d.lvo 546/92 avendo la CTR omesso il Ric. 2020 n. 16527 sez.

MT - ud. 03-11-2021 -2- doveroso esame del merito della controversia non essendo il giudizio di appello a critica vincolata. 2 Il motivo è inammissibile in quanto non attinge minimamente la ratio decidendi che sorregge la sentenza. 2.1 I giudici di secondo grado, infatti, non hanno messo in discussione il principio della natura devolutiva del processo di appello, ma hanno rimarcato che l'appellante non aveva, con il motivo di appello, criticato le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado che, senza entrare nell'esame del merito delle censure proposte dal contribuente con l'originario ricorso, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso non essendo stata fornita la prova della sua proposizione entro i termini di legge. 2.2 Su tale questione può considerarsi formato il giudicato interno. 2.3 Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 3 Nulla è da statuire sulle spese non il Comune di Pomezia essendosi costituito in giudizio P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 3 novembre 2021 DEPOS:[OSCURATO:PERSONA].244A 1 3 DIC Il resident€ 021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16527-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE di POMEZIA; - intimato - avverso la sentenza n. 5880/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1 [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'intimazione di pagamento del 18/3/2016 con il quale il Comune di Pomezia richiedeva il versamento dell'ICI per gli anni di imposta 2008,2009 e 2010, di cui ai prodromici avvisi di accertamento notificati in data 7/8/2012 2 [OSCURATO:PERSONA] di Teramo dichiarava inammissibile il ricorso non avendo il ricorrente dato prova della tempestività del ricorso. 3 Sull'impugnazione del Rossi la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, aderendo all'eccezione preliminare sollevata dall'appellata, dichiarava inammissibile l'appello non facendo il motivo di impugnazione alcun riferimento al contenuto dell'impugnata sentenza limitandosi a reiterare le censure mosse con il ricorso in primo grado. 4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente. Il Comune non si è costituito 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l'unico motivo denuncia il ricorrente la violazione dell'art. 53 1 comma d.lvo 546/92 avendo la CTR omesso il Ric. 2020 n. 16527 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- doveroso esame del merito della controversia non essendo il giudizio di appello a critica vincolata. 2 Il motivo è inammissibile in quanto non attinge minimamente la ratio decidendi che sorregge la sentenza. 2.1 I giudici di secondo grado, infatti, non hanno messo in discussione il principio della natura devolutiva del processo di appello, ma hanno rimarcato che l'appellante non aveva, con il motivo di appello, criticato le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado che, senza entrare nell'esame del merito delle censure proposte dal contribuente con l'originario ricorso, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso non essendo stata fornita la prova della sua proposizione entro i termini di legge. 2.2 Su tale questione può considerarsi formato il giudicato interno. 2.3 Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 3 Nulla è da statuire sulle spese non il Comune di Pomezia essendosi costituito in giudizio P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 3 novembre 2021 DEPOS:[OSCURATO:PERSONA].244A 1 3 DIC Il resident€ 021
Sentenza Cassazione n. 39675/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris