Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 05755/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

162. R.G. 27446 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 420 ter, 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. quanto al diritto di partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto, è manifestamente infondato, emergendo chiaramente dai verbali di udienza del 15/05/2023 come tutti gli imputati detenuti abbiano espressamente rinunciato a comparire alla successiva udienza del 26/05/2023; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 162. R.G. 27446 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 420 ter, 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. quanto al diritto di partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto, è manifestamente infondato, emergendo chiaramente dai verbali di udienza del 15/05/2023 come tutti gli imputati detenuti abbiano espressamente rinunciato a comparire alla successiva udienza del 26/05/2023; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05755/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris