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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14830/2023

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21045/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 30 -controricorrente – avversola sentenza del Tribunale di Potenza n. 178 /20 21 , pubblicata in data16 febbraio 20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa

1. Con atto di precetto, notificato il 27 agosto 2013, [OSCURATO:PERSONA] intimava alla [OSCURATO:SOCIETA]., in forza della sentenza del Giudice di pace di Biella n. 905/2006, il pagamento della somma di euro 654,00, di cui euro 204,91 a titolo di spese, diritti ed onorari per l’attività relativa alla redazione del precetto, sul presupposto che la precedente azione esecutiva mobiliare promossa era stata solo parzialmente fruttuosa.

All’esito di pignoramento presso terzi, notificato al debitore ed al terzo pignorato Comune di Potenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., deducendo che il creditore procedente aveva errato nell’applicare le tariffe previste dal d.m. 127/2004, dovendo essere applicati i parametri forensi di cui al d.m. 140/12.

Sospesa l’espropriazione ed introdotto il giudizio di merito, il Giudice di pace di Potenza dichiarava inefficace l’atto di precetto.

2. Impugnata la sentenza, il Tribunale di Potenza ha dichiarato la inesistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere in via esecutiva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù dell’atto di precetto del 27 agosto 2013 ‹‹per l’importo eccedente euro 292,28 per sorta capitale, maggiorata degli interessi legali dalla data della ordinanza di assegnazione del 7 gennaio 2009 sino all’effettivo soddisfo ed euro 87,55 per compensi di precetto (ivi inclusi il rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa››.Dopo avere ritenuto dimostrata l ’ incapienza della precedente esecuzione mobiliare, definita con ordinanza di assegnazione, e, dunque, l’esistenza di un residuo credito in capo al creditore, ed avere disattes o l ’ eccezione di estinzione del credito sollevata dalla debitrice esecutata, il Tribunale ha osservato che il processo di esecuzione costituiva autonomo processo rispetto a quello di cognizione e che l’obbligo di pagare le spese e gli onorari relativi al precetto, determinati dal creditore procedente in via di autoliquidazione, sorgeva soltanto dopo la notifica dell ’ atto di intimazione.

Disattendendo le argomentazioni del creditore, ha, di conseguenza, affermato che la tariffa applicabile per la liquidazione delle spese di precetto dovesse essere individuata non in base alla data di pubblicazione della sentenza azionata come titolo esecutivo, ma con riguardo alla disciplina vigente al momento della notificazione dell’intimazione ad adempiere.

3. Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte.

Entrambe le parti hannodepositato memorie illustrativ e . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ’ ordinanza entro il termine di sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente va rilevato che l’intero giudizio di opposizione si è svolto tra il creditore ed il debitore, senza la partecipazione del terzo pignorato; tuttavia, il Tribunale di Potenza, a pag. 5 della sentenza, ha espressamente statuito che ‹‹il terzo pignorato non è litisconsorte necessario del presente giudizio, in quanto non si discute della validità o della legittimità del pignoramento››.

Tale statuizione, che si discosta dal principio enunciato da Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533, non è stata oggetto di impugnazione e, dunque, il conseguente giudicato interno preclude il rilievo, in sede di legittimità, della non integrità del contraddittorio e la — altrimenti ineludibile —rimessione al giudice di primo grado.

2. Va, inoltre, dichiarata l ’ inammissibilità per tardività del controricorso, perché notificato, a mezzo p.e.c., in data 6 ottobre 2021 a fronte della notifica del ricorso per cassazione perfezionatasi in data 6 agosto 2021, e, dunque, oltre il termine fissato dall’art. 370 cod. proc. civ. , non trova ndo applicazione la sospensione feriale dei termini processuali.

Infatti, nelle controversie relative ad opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, sicché, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto di una opposizione all’esecuzione, il controricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., senza che si applichi la sospensione indicata dall ’ art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass., sez. 3, 15/03/206, n. 5684 ; Cass., sez. 3, 12/03/2013, n. 6107).

3. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 25, 111, sesto comma,Cost., art. 11 delle preleggi, 91, 112, 480 e 491 cod. proc. civ., dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, dell ’ art. 41 del D.M. n. n. 140 del 2012, dell’art. 9 D.L. 1/12, in relazione all ’ art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto che i compensi dell’atto di precetto debbano essere auto liquidati applicando la normativa sui parametri forensi dettata dal DM 140/12 in vigore al momento della sua notifica, anziché applicando la normativa sulle tariffe forensi dettata dal DM 127/2004 vigente alla data del 30/10/2006 di pubblicazione della sentenza n. 905/06 del Giudice di Pace di Biella, non appellata e passata in cosa giudicata, costituente il titolo esecutivo fatto valere con il precetto››.

Il ricorrente ribadisce che, diversamente da quanto affermato dal giudice d’appello, i compensi liquidati nell’atto di precetto sono riferiti a prestazioni accessorie alla sentenza del Giudice di Biella n. 905/06, pubblicata il 30 ottobre 2006, sotto la vigenza del d.m. n. 127/04, che è, quindi, la normativa applicabile anche per la liquidazione dei compensi professionali dell’atto di precetto che afferisce al titolo esecutivo formatosi prima dell’entrata in vigore dei parametri forensi di cui al d.m. 140/12.

La censura è infondata.

Come ritenuto dal Tribunale di Potenza, l’esecuzione forzata costituisce un autonomo processo rispetto a quello di cognizione ed il precetto è atto prodromico all’esecuzione.

Ne consegue, come già chiarito da questa Corte nell’ambito di altroprocedimento identico al presente (Cass., sez. 3, 19/05/2022, n. 16235), che non rileva che il titolo esecutivo sia stato formato nella vigenza delle tariffe forensi di cui al d.m. n. 127 del 2004, assumendo piuttosto rilievo, al fine della determinazione delle spese, ivi comprese quelle liquidate nell’atto di precetto, il momento in cui l’atto di intimazione è stato formato e notificato.

Nel caso in esame il precetto è stato notificato in data 27 agosto 2013 e, dunque, correttamente, il giudice d’appello ha rideterminato le spese indicate dal creditore procedente, facendo applicazione della disciplina vigente al momento della redazione del precetto, costituita dal d.m. n. 140 del 2012.

Ciò anche in conformità al principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17405 del 2012, secondo cui ‹‹in tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all’art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “ com penso ” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata››.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla deve liquidarsi a titolo di spese del presente giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la tardività del controricorso rende inammissibili, se la causa sia avviata a decisione camerale, anche le memorie eventualmente depositate dalla parte intimata: con la conseguenza che nessuna attività defensionale, suscettibile di essere riconosciuta e liquidata, è stata in questa sede ritualmente svolta dalla controricorrente.

Infatti, nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380- bis.1 cod. proc. civ., introdotto dall’art. 1-bisdel d.l. n. 168 del 2016, convertitocon modificazioni dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380-bis c od. proc. civ., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 cod. proc. civ., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita (Cass., sez.

L, n. 23921 del 29/10/2020).

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21045/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 30 -controricorrente – avversola sentenza del Tribunale di Potenza n. 178 /20 21 , pubblicata in data16 febbraio 20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. Con atto di precetto, notificato il 27 agosto 2013, [OSCURATO:PERSONA] intimava alla [OSCURATO:SOCIETA]., in forza della sentenza del Giudice di pace di Biella n. 905/2006, il pagamento della somma di euro 654,00, di cui euro 204,91 a titolo di spese, diritti ed onorari per l’attività relativa alla redazione del precetto, sul presupposto che la precedente azione esecutiva mobiliare promossa era stata solo parzialmente fruttuosa. All’esito di pignoramento presso terzi, notificato al debitore ed al terzo pignorato Comune di Potenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., deducendo che il creditore procedente aveva errato nell’applicare le tariffe previste dal d.m. 127/2004, dovendo essere applicati i parametri forensi di cui al d.m. 140/12. Sospesa l’espropriazione ed introdotto il giudizio di merito, il Giudice di pace di Potenza dichiarava inefficace l’atto di precetto. 2. Impugnata la sentenza, il Tribunale di Potenza ha dichiarato la inesistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere in via esecutiva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù dell’atto di precetto del 27 agosto 2013 ‹‹per l’importo eccedente euro 292,28 per sorta capitale, maggiorata degli interessi legali dalla data della ordinanza di assegnazione del 7 gennaio 2009 sino all’effettivo soddisfo ed euro 87,55 per compensi di precetto (ivi inclusi il rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa››.Dopo avere ritenuto dimostrata l ’ incapienza della precedente esecuzione mobiliare, definita con ordinanza di assegnazione, e, dunque, l’esistenza di un residuo credito in capo al creditore, ed avere disattes o l ’ eccezione di estinzione del credito sollevata dalla debitrice esecutata, il Tribunale ha osservato che il processo di esecuzione costituiva autonomo processo rispetto a quello di cognizione e che l’obbligo di pagare le spese e gli onorari relativi al precetto, determinati dal creditore procedente in via di autoliquidazione, sorgeva soltanto dopo la notifica dell ’ atto di intimazione. Disattendendo le argomentazioni del creditore, ha, di conseguenza, affermato che la tariffa applicabile per la liquidazione delle spese di precetto dovesse essere individuata non in base alla data di pubblicazione della sentenza azionata come titolo esecutivo, ma con riguardo alla disciplina vigente al momento della notificazione dell’intimazione ad adempiere. 3. Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. Entrambe le parti hannodepositato memorie illustrativ e . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ’ ordinanza entro il termine di sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente va rilevato che l’intero giudizio di opposizione si è svolto tra il creditore ed il debitore, senza la partecipazione del terzo pignorato; tuttavia, il Tribunale di Potenza, a pag. 5 della sentenza, ha espressamente statuito che ‹‹il terzo pignorato non è litisconsorte necessario del presente giudizio, in quanto non si discute della validità o della legittimità del pignoramento››. Tale statuizione, che si discosta dal principio enunciato da Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533, non è stata oggetto di impugnazione e, dunque, il conseguente giudicato interno preclude il rilievo, in sede di legittimità, della non integrità del contraddittorio e la — altrimenti ineludibile —rimessione al giudice di primo grado. 2. Va, inoltre, dichiarata l ’ inammissibilità per tardività del controricorso, perché notificato, a mezzo p.e.c., in data 6 ottobre 2021 a fronte della notifica del ricorso per cassazione perfezionatasi in data 6 agosto 2021, e, dunque, oltre il termine fissato dall’art. 370 cod. proc. civ. , non trova ndo applicazione la sospensione feriale dei termini processuali. Infatti, nelle controversie relative ad opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, sicché, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto di una opposizione all’esecuzione, il controricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., senza che si applichi la sospensione indicata dall ’ art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Cass., sez. 3, 15/03/206, n. 5684 ; Cass., sez. 3, 12/03/2013, n. 6107). 3. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la ‹‹ violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 25, 111, sesto comma,Cost., art. 11 delle preleggi, 91, 112, 480 e 491 cod. proc. civ., dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, dell ’ art. 41 del D.M. n. n. 140 del 2012, dell’art. 9 D.L. 1/12, in relazione all ’ art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto che i compensi dell’atto di precetto debbano essere auto liquidati applicando la normativa sui parametri forensi dettata dal DM 140/12 in vigore al momento della sua notifica, anziché applicando la normativa sulle tariffe forensi dettata dal DM 127/2004 vigente alla data del 30/10/2006 di pubblicazione della sentenza n. 905/06 del Giudice di Pace di Biella, non appellata e passata in cosa giudicata, costituente il titolo esecutivo fatto valere con il precetto››. Il ricorrente ribadisce che, diversamente da quanto affermato dal giudice d’appello, i compensi liquidati nell’atto di precetto sono riferiti a prestazioni accessorie alla sentenza del Giudice di Biella n. 905/06, pubblicata il 30 ottobre 2006, sotto la vigenza del d.m. n. 127/04, che è, quindi, la normativa applicabile anche per la liquidazione dei compensi professionali dell’atto di precetto che afferisce al titolo esecutivo formatosi prima dell’entrata in vigore dei parametri forensi di cui al d.m. 140/12. La censura è infondata. Come ritenuto dal Tribunale di Potenza, l’esecuzione forzata costituisce un autonomo processo rispetto a quello di cognizione ed il precetto è atto prodromico all’esecuzione. Ne consegue, come già chiarito da questa Corte nell’ambito di altroprocedimento identico al presente (Cass., sez. 3, 19/05/2022, n. 16235), che non rileva che il titolo esecutivo sia stato formato nella vigenza delle tariffe forensi di cui al d.m. n. 127 del 2004, assumendo piuttosto rilievo, al fine della determinazione delle spese, ivi comprese quelle liquidate nell’atto di precetto, il momento in cui l’atto di intimazione è stato formato e notificato. Nel caso in esame il precetto è stato notificato in data 27 agosto 2013 e, dunque, correttamente, il giudice d’appello ha rideterminato le spese indicate dal creditore procedente, facendo applicazione della disciplina vigente al momento della redazione del precetto, costituita dal d.m. n. 140 del 2012. Ciò anche in conformità al principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17405 del 2012, secondo cui ‹‹in tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all’art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “ com penso ” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata››. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve liquidarsi a titolo di spese del presente giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la tardività del controricorso rende inammissibili, se la causa sia avviata a decisione camerale, anche le memorie eventualmente depositate dalla parte intimata: con la conseguenza che nessuna attività defensionale, suscettibile di essere riconosciuta e liquidata, è stata in questa sede ritualmente svolta dalla controricorrente. Infatti, nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380- bis.1 cod. proc. civ., introdotto dall’art. 1-bisdel d.l. n. 168 del 2016, convertitocon modificazioni dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380-bis c od. proc. civ., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 cod. proc. civ., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita (Cass., sez. L, n. 23921 del 29/10/2020). P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 14830/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris