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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06917/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ' / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo è manifestamente infondato, attesa, per un verso, l'evidente ammissibilità dell'appello ci;)Pubblico Ministero, diretto (per l'unica parte rimasta di interesse alla luce della reiezione degli ulteriori motivi di gravame) al ribaltamento della assoluzione resa in primo grado in sede di abbreviato quanto alla cessione del 30 maggio 2021 ( considerata la manifesta inconferenza del rivendicato limite di cui all'art. 443 comma 3 cpp) e per altro verso l'assenza di vizi prospettabili in direzione della diversa valutazione resa, con riguardo a detta imputazione, rispetto al portato delle emergenze probatorie a sostegno del ritenuto giudizio di responsabilità, frutto di una puntuale e lineare disamina delle fonti acquisite all'esito di un compiuto confronto con la sentenza di primo grado; il secondo motivo replica profili di censura tutti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in / questa sede in relazione alla misura della pena adottata, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp, alla riscontrata sussistenza degli estremi della recidita(112 contestata ' f rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ' / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo è manifestamente infondato, attesa, per un verso, l'evidente ammissibilità dell'appello ci;)Pubblico Ministero, diretto (per l'unica parte rimasta di interesse alla luce della reiezione degli ulteriori motivi di gravame) al ribaltamento della assoluzione resa in primo grado in sede di abbreviato quanto alla cessione del 30 maggio 2021 ( considerata la manifesta inconferenza del rivendicato limite di cui all'art. 443 comma 3 cpp) e per altro verso l'assenza di vizi prospettabili in direzione della diversa valutazione resa, con riguardo a detta imputazione, rispetto al portato delle emergenze probatorie a sostegno del ritenuto giudizio di responsabilità, frutto di una puntuale e lineare disamina delle fonti acquisite all'esito di un compiuto confronto con la sentenza di primo grado; il secondo motivo replica profili di censura tutti già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in / questa sede in relazione alla misura della pena adottata, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp, alla riscontrata sussistenza degli estremi della recidita(112 contestata ' f rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 novembre
Sentenza Cassazione n. 06917/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris