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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24122/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso propongono una lettura alternativa dei fatti, così come interpretati, in maniera logica e priva di contraddizione, dai giudici di appello; considerato che la Corte d'appello ha compiutamente valutato i fatti, individuando nelle minacce proferite dall'imputato nei confronti della gestrice del pubblico esercizio, nonché nei pugni inferti al marito di costei, gli atti idonei, diretti alla commissione della rapina; ritenuto che le doglianze difensive contestano la motivazione formulando critiche che esulano dal giudizio di legittimità poiché dirette alla rivalutazione del fatto, pretendendo un terzo giudizi di merito; in altre parole, è evidente la natura 'meritoria' e 'valutativa' degli argomenti addotti, che, lungi dallo sviluppare una critica di 'logica formale' al discorso giustificativo della sentenza, mirano alla rielaborazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso propongono una lettura alternativa dei fatti, così come interpretati, in maniera logica e priva di contraddizione, dai giudici di appello; considerato che la Corte d'appello ha compiutamente valutato i fatti, individuando nelle minacce proferite dall'imputato nei confronti della gestrice del pubblico esercizio, nonché nei pugni inferti al marito di costei, gli atti idonei, diretti alla commissione della rapina; ritenuto che le doglianze difensive contestano la motivazione formulando critiche che esulano dal giudizio di legittimità poiché dirette alla rivalutazione del fatto, pretendendo un terzo giudizi di merito; in altre parole, è evidente la natura 'meritoria' e 'valutativa' degli argomenti addotti, che, lungi dallo sviluppare una critica di 'logica formale' al discorso giustificativo della sentenza, mirano alla rielaborazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M