CassazionedecretoSezione 4Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 38188/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale di REGGIOCALABRIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento dell’8 maggio 2025, in persona del Giudice per le indagini preliminari, adito dal Pubblico Ministero in sede con richiesta di decreto penale per la contravvenzione di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, commi15 e 17 , nei confronti di persona già sottoposta a controllo per essere sprovvista della patente di guida, in data 12 ottobre 2022, e che si era posta, sempre senza essere fornita di patente, nuovamente alla guida di un’autovettura di proprietà di altri, ritenendo il reato contestato, in forza dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016, ormai depenalizzato e pertanto non più previsto come reato, disponeva la restituzione degli atti all'Ufficio della Procura. 2. Avverso il suddetto provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], rilevando: che analogo rigetto , adottato dallo stesso Giudice persona fisica, era seguito alla richiesta avanzata l’8 aprile 2025 ed evidenziando che la reiterazione del diniego deve ritenersi illegittima in quanto adottata da Giudice incompatibile ex art. 34, comma 2, cod.proc.pen.; rappresentando come l’ipotesi contestata,di guida senza patente con la recidiva nel biennio, sia sopravvissuta al provvedimento di depenalizzazione del reato contravvenzionale e risultipunita con la pena detentiva fino ad un anno di arresto. Ne conseguirebbela manifesta erroneità e contrarietà a legge del provvedimento impugnato il quale, oltre ai profili di illegittimità denunciati, determinerebbe un ingiustificato regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari, peraltro creando le basi di una situazione di stallo irrisolvibile, in quanto la pure possibile reiterazione della richiesta, nel tenere conto delle indicazioni dell'autorità giudiziaria, si sarebbe posta in palese contrasto con i principi regolatori del sistema sanzionatorio in quanto avrebbe comportato l'applicazione di una pena illegale e pertanto il compimento di un atto nullo rilevabile nel corso del processo, in ciò concretizzandosi ipotesi di abnormità funzionale. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per la declaratoria diinammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso non è ammissibile perché il provvedimento impugnato non è affetto da un vizio di abnormità, atteso che il giudice per le indagini preliminari ha esercitato un potere discrezionale che la legge gli consente, in quanto l'art. 459 cod.proc.pen., comma 3, contempla espressamente l’ipotesi in cui il giudice ritiene di non accogliere la richiesta di decreto penale di condanna e rimetta gli atti al pubblico ministero. 2.Va evidenziato che , per consolidato orientamento di legittimità, non è abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna disponendo la restituzione degli atti al P.M., salvo che il provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715 –01) . Invero il ricorso per cassazione avverso il rigetto di una richiesta di decreto penale di condanna è ammissibile solo in casodi abnormità dell'atto, configurabile allorché la decisione si fondi non su profili di legittimità del rito o di idoneità ed adeguatezza della pena, con riferimento al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità, concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia (cfr. Sez. 6 n. 23829 del 12/0572016, Rv. 267272; Sez. 4 n. 45683 del 18/09/2014, Rv. 261063; Sez. 6 n. 6663 in data 01/12/2015 (dep.2016), Rv. 266111, in fattispecie in cui si è affermato che il rigetto fondato su ragioni che rientrano nell'esercizio delle valutazioni sulla pena non può essere oggetto di impugnazione anche in caso si palese erroneità di dette valutazioni). 3. Dal punto di vista del profilo funzionale dell'abnormità, peraltro neppure adeguatamente argomentato da parte ricorrente, si deve escludere che il rigetto della richiesta di decreto penale abbia determinato uno stallo processuale o un'indebita regressione del procedimento, imponendo al pubblico ministero adempimenti che possano tradursi in atti nulli. Al potere di rigetto della richiesta da parte del G.i.p., normativamente previsto dall'art. 459 c.p.p., comma 3, fa seguito, infatti, sempre per espressa disposizione di legge contenuta nella stessa norma, proprio la restituzione degli atti al pubblico ministero.Anche la scelta di reiterare la richiesta, perseguita dal P.M. nella fattispecie, non determina alcuna patologia nella conseguente reiterazione del rigetto della richiesta con restituzione degli atti, restando il pubblico ministero arbitro dell’esercizio dell’azione penale e fermo restando che il GIP ha fondato il diniego sulla diversa qualificazione della fattispecie contestata. Ciò esprime un tratto tipico della giurisdizione, non certo un atto espressione di mera opportunità processuale. 4. Peraltro, nella più recente pronuncia delle Sezioni Unite sul tema dei rapporti tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari, si è rilevato che, in caso di rigetto della richiesta d'introduzione del rito monitorio, le determinazioni che potranno essere successivamente assunte dalla parte pubblica "non contrastano con alcuna disposizione di legge e non sono affette da nullità per il solo fatto di essere adottate dopo la restituzione degli atti ex art. 459 c.p.p." (cfr., in motivazione, Sez. U. del 2018, Ksouri, con la quale è stata data soluzione negativa, in adesione all'orientamento maggioritario, alla questione di diritto se sia qualificabile come abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, affinché questi valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.). 5. Il principio così richiamato, del resto, si pone in linea di continuità con quanto la stessa Corte Costituzionale ha precisato: la restituzione degli atti al pubblico ministero non comporta effetti vincolanti e limitativi dei poteri ad esso spettanti, poiché al medesimo è consentito di reiterare una richiesta di contenuto adeguato ai rilievi critici del giudice, instaurare riti semplificati o procedere nelle forme ordinarie (cfr. Corte Cost. n. 447 del 26/09/1990). 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 30ottobre 202 5 . Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]