CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAciato-av-~-a4e-19~, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90 con recidiva infraquinquennale, deduce l'inosservanza delle norme penali e processuali con riguardo agli artt. 125, 192 c. 1 e 2, 548 comma 1 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 591 c.1 cod. proc. pen., 73 c.1 e 1 bis del d.P.R. 309/90 e 444 cod. proc. pen.; Rilevato che secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha genericamente dedotto l'erronea a qualificazione del fatto senza illustrarne in alcun modo le ragioni ; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il con igliere estensore Il Presidente