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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 20513/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAciato-av-~-a4e-19~, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90 con recidiva infraquinquennale, deduce l'inosservanza delle norme penali e processuali con riguardo agli artt. 125, 192 c. 1 e 2, 548 comma 1 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 591 c.1 cod. proc. pen., 73 c.1 e 1 bis del d.P.R. 309/90 e 444 cod. proc. pen.; Rilevato che secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha genericamente dedotto l'erronea a qualificazione del fatto senza illustrarne in alcun modo le ragioni ; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il con igliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MESSINAciato-av-~-a4e-19~, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90 con recidiva infraquinquennale, deduce l'inosservanza delle norme penali e processuali con riguardo agli artt. 125, 192 c. 1 e 2, 548 comma 1 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 591 c.1 cod. proc. pen., 73 c.1 e 1 bis del d.P.R. 309/90 e 444 cod. proc. pen.; Rilevato che secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.- disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha genericamente dedotto l'erronea a qualificazione del fatto senza illustrarne in alcun modo le ragioni ; tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il con igliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20513/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris