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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20443/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE MILITARE D'APPELLOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 23 aprile 2021 la Corte militare di appello ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Roma del 12 dicembre 2019, che ha condannato il maresciallo dell'Esercito italiano [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato militare di buoni pasto del valore nominale complessivo di 97.554,34 euro.

La condotta è avvenuta negli anni tra il 2015 ed il 2017; il maresciallo Amoroso era addetto alla segreteria del personale del Gabinetto del Ministro della Difesa, aveva tra i suoi compiti istituzionali la rendicontazione dei buoni pasto, si era appropriato di buoni per il valore indicato e, per coprire gli ammanchi, aveva fatto figurare la distribuzione ai militari di buoni in numero superiore al reale.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, che articola tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione perché la sentenza impugnata ha violato la regola di giudizio dell'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione della dichiarazìone stragiudiziale firmata dall'imputato contenente ammissione dei fatti, che sarebbe stata sollecitata all'imputato dai suoi superiori per scaricare su di lui le responsabilità di una gestione illecita dei buoni pasto in cui erano coinvolte anche altre persone.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione perché la sentenza impugnata ha violato la regola di giudizio dell'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione delle altre prove dichiarative acquisite, atteso che avrebbe dovuto considerare che due dei testimoni sentiti (col.

Pietrobono e col.

Parco) avevano un interesse diretto avendo potuto essere accusati di omesso controllo sui comportamenti attribuiti all'imputato.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, che non sarebbe adeguata alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta da precedenti penali e condotta contemporanea e susseguente al reato.

3. Con requisitoria orale il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo, in cui si deduce violazione della regola di giudizio dell'art.192 cod. proc. pen. nella valutazione della dichiarazione stragiudiziale firmata dall'imputato contenente ammissione dei fatti, è inammissibile perché non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata.

Va premesso che quando, come nel caso in esame, una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione").

Ciò posto, la sentenza di secondo grado, pur avendo ricostruito nel dettaglio la successione di eventi che portarono l'imputato a firmare quella dichiarazione di ammissione dei fatti, non ha attribuito alcuna importanza a tale lettera ed ha desunto la responsabilità dell'imputato da altri elementi di prova, che sono ben evidenziati nella decisione nella parte in cui la stessa riporta l'istruttoria svolta dal giudice di primo grado.

Nell'affermazione di responsabilità dell'imputato hanno avuto un rilievo decisivo, infatti, gli accertamenti bancari, da cui risultavano debiti contratti dall'imputato per motivi personali ed estinti con provviste non note durante il periodo in cui erano avvenuti i fatti contestati, e gli accertamenti camerali, da cui risultava che, nel periodo in cui erano avvenuti i fatti, l'imputato aveva costituito l'associazione Morgana, che risultava aver commercializzato buoni pasto in quantità ingenti, sia spendendoli presso una società compiacente, sia mediante una anomala richiesta al gestore dei buoni di ottenere il rimborso in denaro di 900 buoni.

Il motivo di ricorso è, pertanto, inconferente con quanto scritto dai giudici di primo e secondo grado, e, quindi, è inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01), non confrontandosi con il contenuto della pronuncia impugnata.

2. Per gli stessi motivi è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, in cui si deduce la violazione della regola di giudizio dell'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione delle altre prove dichiarative acquisite, atteso che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto considerare che due dei testimoni sentiti (col.

Pietrobono e col.

Parco) avevano un interesse diretto avendo potuto essere accusati di omesso controllo sui comportamenti attribuiti all'imputato.

La sentenza impugnata non dedica alcuno spazio alle dichiarazioni dei superiori dell'imputato, col.

Pietrobono e col.

Parco, e valorizza come prova dichiarativa soltanto la deposizione del maresciallo Liberatori, sottufficiale che lavorava nello stesso ufficio dell'imputato, e che ha riferito, tra l'altro, sulle modalità attraverso cui si era giunti alla lettera contenente le dichiarazioni confessorie, la deposizione del col.

Sanzullo, che era estraneo ai fatti in quanto presidente della Commissione di inchiesta interna, la deposizione del col.

Spinetta, che ha svolto l'indagine patrimoniale sull'imputato.

In ogni caso, le doglianze mosse dal ricorrente, nella parte in cui mirano a valorizzare dichiarazioni degli altri testi sulla confusione esistente nell'ufficio in cui lavorava l'imputato, si risolvono in una ricostruzione alternativa degli elementi probatori raccolti, che di per sé non è apprezzabile nel giudizio di cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del motivo.

3. Il terzo motivo, avente ad oggetto la quantificazione della pena, è inammissibile.

La pena base da cui è partito il giudice di primo grado, con statuizione confermata sul punto in appello, è prossima al minimo edittale, in quanto il delitto dell'art. 215 cod. pen. mil . di pace è punito con una pena minima di 2 anni ed una pena massima di 10 anni, e nel caso in esame è stata applicata una pena base di 3 anni, quindi una pena molto al di sotto della media edittale.

Pertanto, al di là del fatto che il giudice di primo grado ha dedicato quattordici righe alla indicazione dei criteri che lo hanno indotto ad applicare una pena superiore al minimo edittale (la pervicacia nella condotta criminosa, l'aver approfittato di una posizione di rilievo in un ufficio di vertice quale il Gabinetto del Ministro, le modalità della condotta consistiti nella manipolazione dei rendiconti, l'aver cercato di scaricare su altri le responsabilità), va osservato che comunque in tali casi non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01: Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nei caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01: La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale).

Ne consegue che il motivo di ricorso, volto ad ottenere una rivalutazione della decisione del giudice del merito non sindacabile in questi termini in sede di giudizio di legittimità, è inammissibile.

4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE MILITARE D'APPELLOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 aprile 2021 la Corte militare di appello ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Roma del 12 dicembre 2019, che ha condannato il maresciallo dell'Esercito italiano [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato militare di buoni pasto del valore nominale complessivo di 97.554,34 euro. La condotta è avvenuta negli anni tra il 2015 ed il 2017; il maresciallo Amoroso era addetto alla segreteria del personale del Gabinetto del Ministro della Difesa, aveva tra i suoi compiti istituzionali la rendicontazione dei buoni pasto, si era appropriato di buoni per il valore indicato e, per coprire gli ammanchi, aveva fatto figurare la distribuzione ai militari di buoni in numero superiore al reale. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, che articola tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione perché la sentenza impugnata ha violato la regola di giudizio dell'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione della dichiarazìone stragiudiziale firmata dall'imputato contenente ammissione dei fatti, che sarebbe stata sollecitata all'imputato dai suoi superiori per scaricare su di lui le responsabilità di una gestione illecita dei buoni pasto in cui erano coinvolte anche altre persone. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione perché la sentenza impugnata ha violato la regola di giudizio dell'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione delle altre prove dichiarative acquisite, atteso che avrebbe dovuto considerare che due dei testimoni sentiti (col. Pietrobono e col. Parco) avevano un interesse diretto avendo potuto essere accusati di omesso controllo sui comportamenti attribuiti all'imputato. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, che non sarebbe adeguata alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta da precedenti penali e condotta contemporanea e susseguente al reato. 3. Con requisitoria orale il Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo, in cui si deduce violazione della regola di giudizio dell'art.192 cod. proc. pen. nella valutazione della dichiarazione stragiudiziale firmata dall'imputato contenente ammissione dei fatti, è inammissibile perché non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata. Va premesso che quando, come nel caso in esame, una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione"). Ciò posto, la sentenza di secondo grado, pur avendo ricostruito nel dettaglio la successione di eventi che portarono l'imputato a firmare quella dichiarazione di ammissione dei fatti, non ha attribuito alcuna importanza a tale lettera ed ha desunto la responsabilità dell'imputato da altri elementi di prova, che sono ben evidenziati nella decisione nella parte in cui la stessa riporta l'istruttoria svolta dal giudice di primo grado. Nell'affermazione di responsabilità dell'imputato hanno avuto un rilievo decisivo, infatti, gli accertamenti bancari, da cui risultavano debiti contratti dall'imputato per motivi personali ed estinti con provviste non note durante il periodo in cui erano avvenuti i fatti contestati, e gli accertamenti camerali, da cui risultava che, nel periodo in cui erano avvenuti i fatti, l'imputato aveva costituito l'associazione Morgana, che risultava aver commercializzato buoni pasto in quantità ingenti, sia spendendoli presso una società compiacente, sia mediante una anomala richiesta al gestore dei buoni di ottenere il rimborso in denaro di 900 buoni. Il motivo di ricorso è, pertanto, inconferente con quanto scritto dai giudici di primo e secondo grado, e, quindi, è inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01), non confrontandosi con il contenuto della pronuncia impugnata. 2. Per gli stessi motivi è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, in cui si deduce la violazione della regola di giudizio dell'art. 192 cod. proc. pen. nella valutazione delle altre prove dichiarative acquisite, atteso che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto considerare che due dei testimoni sentiti (col. Pietrobono e col. Parco) avevano un interesse diretto avendo potuto essere accusati di omesso controllo sui comportamenti attribuiti all'imputato. La sentenza impugnata non dedica alcuno spazio alle dichiarazioni dei superiori dell'imputato, col. Pietrobono e col. Parco, e valorizza come prova dichiarativa soltanto la deposizione del maresciallo Liberatori, sottufficiale che lavorava nello stesso ufficio dell'imputato, e che ha riferito, tra l'altro, sulle modalità attraverso cui si era giunti alla lettera contenente le dichiarazioni confessorie, la deposizione del col. Sanzullo, che era estraneo ai fatti in quanto presidente della Commissione di inchiesta interna, la deposizione del col. Spinetta, che ha svolto l'indagine patrimoniale sull'imputato. In ogni caso, le doglianze mosse dal ricorrente, nella parte in cui mirano a valorizzare dichiarazioni degli altri testi sulla confusione esistente nell'ufficio in cui lavorava l'imputato, si risolvono in una ricostruzione alternativa degli elementi probatori raccolti, che di per sé non è apprezzabile nel giudizio di cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del motivo. 3. Il terzo motivo, avente ad oggetto la quantificazione della pena, è inammissibile. La pena base da cui è partito il giudice di primo grado, con statuizione confermata sul punto in appello, è prossima al minimo edittale, in quanto il delitto dell'art. 215 cod. pen. mil . di pace è punito con una pena minima di 2 anni ed una pena massima di 10 anni, e nel caso in esame è stata applicata una pena base di 3 anni, quindi una pena molto al di sotto della media edittale. Pertanto, al di là del fatto che il giudice di primo grado ha dedicato quattordici righe alla indicazione dei criteri che lo hanno indotto ad applicare una pena superiore al minimo edittale (la pervicacia nella condotta criminosa, l'aver approfittato di una posizione di rilievo in un ufficio di vertice quale il Gabinetto del Ministro, le modalità della condotta consistiti nella manipolazione dei rendiconti, l'aver cercato di scaricare su altri le responsabilità), va osservato che comunque in tali casi non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01: Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nei caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01: La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale). Ne consegue che il motivo di ricorso, volto ad ottenere una rivalutazione della decisione del giudice del merito non sindacabile in questi termini in sede di giudizio di legittimità, è inammissibile. 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
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