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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 27262/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FNTDS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, afferente alla contestata applicazione delle aggravante di cui all'art. 576 comma 1 n. 5 cp riferita alle lesioni di cui al capo b) appare affrontata e disattesa dalla Corte del merito con considerazioni giuridiche coerente alle indicazioni di principio rese sulla materia da questa Corte ( ex multis da ultimo Sez. 5 -, Sentenza n. 3117 del 29/11/2023 ,Rv. 285846); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 giugno 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05FNTDS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, afferente alla contestata applicazione delle aggravante di cui all'art. 576 comma 1 n. 5 cp riferita alle lesioni di cui al capo b) appare affrontata e disattesa dalla Corte del merito con considerazioni giuridiche coerente alle indicazioni di principio rese sulla materia da questa Corte ( ex multis da ultimo Sez. 5 -, Sentenza n. 3117 del 29/11/2023 ,Rv. 285846); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno 2024.
Sentenza Cassazione n. 27262/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris