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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18970/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato quella del Tribunale di Brindisi e condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 482 e 476 comma 1 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta vizio di motivazione ed erronea valutazione delle prove a carico - è manifestamente infondato.

La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2- 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata rell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen..La Corte di appello ha offerto una valutazione esente da vizi logici ed ha specificamente motivato sul punto, fornendo un'ampia ricostruzione delle ragioni alla base del suo convincimento e chiarendo gli elementi convergenti che indicano nell'imputato l'autore del reato: l'interesse alla falsificazione dei Durc, la circostanza che i'imputato fosse l'unico int4tatario della impresa che beneficiava degli effetti del Durc falso, infine, l'irregolarità contriliiitiva della impresa, cosicché - anche in caso di concorso di terzi - ciò non escludeva la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].• Si tratta di motivazione priva di manifeste illogicità, così il motivo di ricorso è manifestamente infondato; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio sproporzionato - è manifestamente infondato.

Il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorando il trattamento sanzionatorio in maniera tutt'altro che illogica alla intensità del dolo, al fine di profitto, ai precedenti penali e alla inclinazione a delinquere, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, elementi che integrano fattori giustificativi del diniego delle attenuanti generiche, che può essere motivato legittimamente anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e deila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Di P.Q.MIl Consigl, re estensore li PresidenteFrances o [OSCURATO:PERSONA] rris-rN IDE iN 26 14 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato quella del Tribunale di Brindisi e condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 482 e 476 comma 1 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta vizio di motivazione ed erronea valutazione delle prove a carico - è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2- 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata rell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen..La Corte di appello ha offerto una valutazione esente da vizi logici ed ha specificamente motivato sul punto, fornendo un'ampia ricostruzione delle ragioni alla base del suo convincimento e chiarendo gli elementi convergenti che indicano nell'imputato l'autore del reato: l'interesse alla falsificazione dei Durc, la circostanza che i'imputato fosse l'unico int4tatario della impresa che beneficiava degli effetti del Durc falso, infine, l'irregolarità contriliiitiva della impresa, cosicché - anche in caso di concorso di terzi - ciò non escludeva la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].• Si tratta di motivazione priva di manifeste illogicità, così il motivo di ricorso è manifestamente infondato; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio sproporzionato - è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorando il trattamento sanzionatorio in maniera tutt'altro che illogica alla intensità del dolo, al fine di profitto, ai precedenti penali e alla inclinazione a delinquere, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, elementi che integrano fattori giustificativi del diniego delle attenuanti generiche, che può essere motivato legittimamente anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e deila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Di P.Q.MIl Consigl, re estensore li PresidenteFrances o [OSCURATO:PERSONA] rris-rN IDE iN 26 14 [OSCURATO:PERSONA]