CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 06482/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAef-ate-av«,A-%-a4-1.e-ig,34i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con sentenza del 12 luglio 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a SPISTA Vincenzo, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale sono state dedotte la violazione di legge e l'omessa motivazione con riferimento alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, e alla mancata instaurazione di contraddittorio sul punto da parte del Giudice. 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. In relazione al proposto motivo di censura, questa Corte di legíttimià ha affermato che la disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, Rv. 284925 - 01), sicchè il motivo proposto non risulta tra quelli proponibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., non avendo chiesto nell'accordo la pena sostitutiva, ed è comunque manifestamente " infondato con riferimento alla mancata iitaurazione del contraddittorio. i Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il