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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13126/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 10826 / 201 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] , c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentat o e difeso, in virtù di procura specialein calce al ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 10826/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] lasentenza della COMM.TRIB.REG.

BASILICATA , n. 50 7 / 3 / 1 5 , depositatal’8/ 10/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 24 febbraio 2023; Rilevato che: In data 1/7/2011 l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Potenza, notificò l’avviso di accertamento n.

TC301T600952 avente ad oggetto Irpef per l’anno 2007, procedendo ad un recupero d’imponibile e d’imposta e all’irrogazione delle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”o “l’odierno ricorrente”) propose ricorso alla C.T.P. di Potenza , presentando istanza di conciliazione giudiziale della controversia, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992.

In data 4/12/2012 il difensore, al fine di esperire il tentativo di conciliazione, chiese il rinvio dell’udienza fissata per il giorno 7/12/2012.

Il ricorrente ha dedotto che la C.T.P.,in violazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, che “impone” la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta di accordo, non solo non avrebbe rinviato l’udienza, ma, con una nuova composizione del collegio giudicante, mai comunicata al ricorrente, rigettò il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] propose appello, riproponendo le doglianze avverso l’avviso di accertamento già proposte in primo gradoe censurando la sentenza di primo grado per la presenza nel collegio di prime cure dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato in comprovato rapporto di grave inimicizia e “pendenza di causa” con l’odierno ricorrente, oltre che per la violazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 a causa della r.g. n. 10826/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mancata concessione di un termine entro cui esperire il tentativo di conciliazione.

La C.T.R. respinse l’appello.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, il primo dei quali articolato in tre profili.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c.

Considerato che: 1.1.Con il primo profilo del primo motivo, rubricato “Denuncia ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992; denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.”, ilcontribuente contesta la mancata applicazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi in camera di consiglio, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della presentazione dell’istanza di conciliazione giudiziale e non avrebbeassegnato un termine entro cui poter esperire il tentativo di conciliazione. 1.1.a.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che “qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5”.

Appare chiaro, dunque, che il rinvio dell’udienza, in presenza di una proposta di conciliazione, è, secondo la norma citata,una mera facoltà, non un obbligo, del giudice, che deve vagliarne preventivamente le condizioni di ammissibilità ai sensi del richiamato comma 5. r.g. n. 10826/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] osserva, inoltre, che la concessione del termine era finalizzata alla formulazione della proposta da parte dell’Ufficio, con la conseguenza che se il giudice avesse accertato in udienza che non vi erano le condizioni per la formulazione di una proposta da parte dell’Ufficioo di una adesione di quest’ultimo alla proposta formulata dal contribuente, non vi sarebbe statoluogo all’assegnazione del termine.

1.2. Con il secondo profilo del primo motivo, il contribuente denuncia la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 51 c.p.c.

Deduce il Rinaldi che uno dei componenti il collegio di primo grado avrebbe dovuto astenersi dal concorrere alla decisione.

Censura la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato che l’eventuale obbligo di astensione avrebbe dovuto farsi valere con la ricusazionee non con l’impugnazione per nullità della sentenza di primo grado.

Il contribuente deduce in sostanza che non sarebbe stato posto nelle condizioni di ricusare il componente suspectusdel collegio giudicante, in quanto la nuova composizione di quest’ultimo, con l’introduzione del giudice ricusando, non gli era stata comunicata prima che si tenesse l’udienza. 1.2.a.

La doglianza è inammissibile, oltre che infondata.

E’ inammissibile perché difetta di autosufficienza: il contribuente non solo non allega al ricorso gli atti processuali a sostegno delle sue deduzioni, ma nemmeno li indica sicché la Corte possa andare a reperirlinel fascicolo di merito.

E’, comunque, infondato, perché, secondo l’orientamento di questa Suprema Corte, “la composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dopo l'inizio della discussione, in quanto prima di tale momento la sostituzione del giudice relatore può essere liberamente disposta e risultare anche da semplice annotazione nel verbale di udienza, senza comunicazione; né tale ultima evenienza r.g. n. 10826/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pregiudica il diritto di difesa, potendo la parte, cui non sia noto il nome dei giudici chiamati a trattare o decidere la causa, proporre istanza di ricusazione prima dell'inizio della trattazione o della decisione, ex art. 52, comma 2, c.p.c.”.

Il contribuente, dunque, ben avrebbe potuto, all’udienza, resosi conto della presenza nel collegio di un componente suspectus, proporre istanza di ricusazione, e, se nonlo ha fatto, imputet sibi : è decaduto dalla possibilità di ricusarlo, e non poteva pretendere di recuperare tale possibilità perduta con l’impugnazione della sentenza di primo grado.

1.3. Con il terzo profilo del primo motivo, il contribuente si duole che la C.T.R. avrebbe legittimato l’accertamento sintetico dell’Ufficio con la “sola” motivazione della presenza di una situazione reddituale non compatibile con le spese accertate, “ignorando che nel caso di specie non siamo in presenza di spese effettivamente sostenute ma solo di un’applicazione standardizzata di elementi di capacità contributiva (il possesso di due immobili e di due autovetture) che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, costituiscono solo delle presunzioni semplici”. 1.3.a.

Il motivo è inammissibile.

L’applicazione del cd.

“redditometro”, che dà luogo all’accertamento di un maggior reddito con metodo sintetico, determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Il contribuente si duole non della mancanza dei presupposti legali per la determinazione del maggior redditocon il metodo sintetico, ma del fatto che non ha potuto dare la prova della insussistenza dei maggiori redditi recuperati a tassazione dall’ufficio, mentre nessuna censura può muoversi al giudice di appello che ha solo applicato il regime dell’onere dellaprova stabilito dalla legge (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21142 del 19/10/2016, Rv. 641453 – 01 ; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10037 del 24/04/2018, Rv. 648058 -01). r.g. n. 10826/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il secondo motivo, rubricato “Denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il contribuente si duole che la causa sia stata decisa dalla C.T.R. in pubblica udienza anziché in camera di consiglio.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il contribuente, infatti, non deduce quale interesse abbia adolersi del fatto che la decisione sia stata presa dopo la trattazione in pubblica udienza,anziché in camera di consiglio.

3. In definitiva, il ricorso è inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dareatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore dell’Agenzia delle Entrate,delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro milleseicento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 10826 / 201 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] , c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentat o e difeso, in virtù di procura specialein calce al ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 10826/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] lasentenza della COMM.TRIB.REG. BASILICATA , n. 50 7 / 3 / 1 5 , depositatal’8/ 10/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 24 febbraio 2023; Rilevato che: In data 1/7/2011 l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Potenza, notificò l’avviso di accertamento n. TC301T600952 avente ad oggetto Irpef per l’anno 2007, procedendo ad un recupero d’imponibile e d’imposta e all’irrogazione delle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”o “l’odierno ricorrente”) propose ricorso alla C.T.P. di Potenza , presentando istanza di conciliazione giudiziale della controversia, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992. In data 4/12/2012 il difensore, al fine di esperire il tentativo di conciliazione, chiese il rinvio dell’udienza fissata per il giorno 7/12/2012. Il ricorrente ha dedotto che la C.T.P.,in violazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, che “impone” la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta di accordo, non solo non avrebbe rinviato l’udienza, ma, con una nuova composizione del collegio giudicante, mai comunicata al ricorrente, rigettò il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] propose appello, riproponendo le doglianze avverso l’avviso di accertamento già proposte in primo gradoe censurando la sentenza di primo grado per la presenza nel collegio di prime cure dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato in comprovato rapporto di grave inimicizia e “pendenza di causa” con l’odierno ricorrente, oltre che per la violazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 a causa della r.g. n. 10826/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mancata concessione di un termine entro cui esperire il tentativo di conciliazione. La C.T.R. respinse l’appello. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, il primo dei quali articolato in tre profili. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c. Considerato che: 1.1.Con il primo profilo del primo motivo, rubricato “Denuncia ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992; denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.”, ilcontribuente contesta la mancata applicazione dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi in camera di consiglio, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della presentazione dell’istanza di conciliazione giudiziale e non avrebbeassegnato un termine entro cui poter esperire il tentativo di conciliazione. 1.1.a. Il motivo è inammissibile. L’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che “qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5”. Appare chiaro, dunque, che il rinvio dell’udienza, in presenza di una proposta di conciliazione, è, secondo la norma citata,una mera facoltà, non un obbligo, del giudice, che deve vagliarne preventivamente le condizioni di ammissibilità ai sensi del richiamato comma 5. r.g. n. 10826/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] osserva, inoltre, che la concessione del termine era finalizzata alla formulazione della proposta da parte dell’Ufficio, con la conseguenza che se il giudice avesse accertato in udienza che non vi erano le condizioni per la formulazione di una proposta da parte dell’Ufficioo di una adesione di quest’ultimo alla proposta formulata dal contribuente, non vi sarebbe statoluogo all’assegnazione del termine. 1.2. Con il secondo profilo del primo motivo, il contribuente denuncia la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 51 c.p.c. Deduce il Rinaldi che uno dei componenti il collegio di primo grado avrebbe dovuto astenersi dal concorrere alla decisione. Censura la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato che l’eventuale obbligo di astensione avrebbe dovuto farsi valere con la ricusazionee non con l’impugnazione per nullità della sentenza di primo grado. Il contribuente deduce in sostanza che non sarebbe stato posto nelle condizioni di ricusare il componente suspectusdel collegio giudicante, in quanto la nuova composizione di quest’ultimo, con l’introduzione del giudice ricusando, non gli era stata comunicata prima che si tenesse l’udienza. 1.2.a. La doglianza è inammissibile, oltre che infondata. E’ inammissibile perché difetta di autosufficienza: il contribuente non solo non allega al ricorso gli atti processuali a sostegno delle sue deduzioni, ma nemmeno li indica sicché la Corte possa andare a reperirlinel fascicolo di merito. E’, comunque, infondato, perché, secondo l’orientamento di questa Suprema Corte, “la composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dopo l'inizio della discussione, in quanto prima di tale momento la sostituzione del giudice relatore può essere liberamente disposta e risultare anche da semplice annotazione nel verbale di udienza, senza comunicazione; né tale ultima evenienza r.g. n. 10826/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pregiudica il diritto di difesa, potendo la parte, cui non sia noto il nome dei giudici chiamati a trattare o decidere la causa, proporre istanza di ricusazione prima dell'inizio della trattazione o della decisione, ex art. 52, comma 2, c.p.c.”. Il contribuente, dunque, ben avrebbe potuto, all’udienza, resosi conto della presenza nel collegio di un componente suspectus, proporre istanza di ricusazione, e, se nonlo ha fatto, imputet sibi : è decaduto dalla possibilità di ricusarlo, e non poteva pretendere di recuperare tale possibilità perduta con l’impugnazione della sentenza di primo grado. 1.3. Con il terzo profilo del primo motivo, il contribuente si duole che la C.T.R. avrebbe legittimato l’accertamento sintetico dell’Ufficio con la “sola” motivazione della presenza di una situazione reddituale non compatibile con le spese accertate, “ignorando che nel caso di specie non siamo in presenza di spese effettivamente sostenute ma solo di un’applicazione standardizzata di elementi di capacità contributiva (il possesso di due immobili e di due autovetture) che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, costituiscono solo delle presunzioni semplici”. 1.3.a. Il motivo è inammissibile. L’applicazione del cd. “redditometro”, che dà luogo all’accertamento di un maggior reddito con metodo sintetico, determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Il contribuente si duole non della mancanza dei presupposti legali per la determinazione del maggior redditocon il metodo sintetico, ma del fatto che non ha potuto dare la prova della insussistenza dei maggiori redditi recuperati a tassazione dall’ufficio, mentre nessuna censura può muoversi al giudice di appello che ha solo applicato il regime dell’onere dellaprova stabilito dalla legge (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21142 del 19/10/2016, Rv. 641453 – 01 ; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10037 del 24/04/2018, Rv. 648058 -01). r.g. n. 10826/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il secondo motivo, rubricato “Denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il contribuente si duole che la causa sia stata decisa dalla C.T.R. in pubblica udienza anziché in camera di consiglio. 2.1. Il motivo è inammissibile. Il contribuente, infatti, non deduce quale interesse abbia adolersi del fatto che la decisione sia stata presa dopo la trattazione in pubblica udienza,anziché in camera di consiglio. 3. In definitiva, il ricorso è inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dareatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento , in favore dell’Agenzia delle Entrate,delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro milleseicento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
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