CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16698/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Entrate - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diLombardia n.3044/2023 depositata il 11/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 10332/2024Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16698/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 27/05/2026Andreina Giudicepietro