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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 43023/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 febbraio 2021 la Corte di Appello dì Catanzaro, in parziale riforma della sentenza dell'Il aprile 2018 del Tribunale di Cosenza, ha rideterminato in mesi tre di reclusione ed euro 450 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638 relativamente alle mensilità da gennaio a ottobre 2013 per un ammontare di euro 13.610,08.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato l'errata applicazione della disciplina normativa, dal momento che, in ragione della modifica intervenuta, doveva comunque intendersi norma più favorevole quella anteriormente vigente, atteso il superamento della soglia dì punibilità di euro diecimila nel corso dell'anno.

In ragione di ciò, alla data della decisione impugnata erano già prescritte alcune singole condotte omissive.

Al contrario, la Corte territoriale aveva errato nell'applicare la disciplina, omettendo di calcolare il termine di prescrizione secondo il criterio del vecchio reato, più favorevole. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il ricorrente, non più revocati in dubbio l'avvenuto pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e l'omesso versamento delle ritenute applicate, ha inteso eccepire la prescrizione di alcune singole condotte omissive, in ragione dell'applicazione della precedente disciplina normativa, in tesi più favorevole in forza del fatto che il computo della prescrizione avrebbe dovuto essere compiuto mese per mese.

3.1.1. Ciò posto, ed anche a prescindere dalla genericità dell'eccezione quanto alla meramente affermata prescrizione di "alcune" condotte omissive, secondo il ricorrente alcune omissioni potevano senz'altro considerarsi maturate al 4 febbraio 2021, data della pronuncia della sentenza impugnata.

3.1.2. Vero è, infatti, che come è stato affermato dallo stesso ricorrente ed in relazione alla pregressa disciplina, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in quanto reato omissivo istantaneo, si consumava nel momento in cui scadeva il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiché la pendenza di tale termine determinava esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro dì avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma 1-bis, del citato d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638) (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Bongiorno, Rv. 264031; cfr. altresì Sez. 3, n. 47902 del 18/07/2017, Abrate, Rv. 271446, anche in relazione alla determinazione del trattamento più favorevole).

3.1.3. In tal senso l'omissione più antica risaliva al rateo relativo al mese di gennaio 2013, con termine per l'adempimento al 16 febbraio successivo e quindi , con decorrenza della prescrizione dal 16 maggio 2013.

Al riguardo, e tenuto conto della natura dell'eccezione (fatta salva sempre la manifesta non specificità del rilievo difensivo), l'esame del fascicolo processuale ha consentito di verificare che nel corso del giudizio erano intervenute sospensioni dei termini di prescrizione complessivamente protratte dal 28 giugno 2017 all'il. aprile 2018.

In ragione di ciò, al termine originario di maturazione della prescrizione al 16 novembre 2020 va ad aggiungersi un periodo ulteriore che ictu ()cui/ consente di oltrepassare la richiamata data del 4 febbraio 2021.

Va da sé che alcuna prescrizione era quindi maturata alla data della sentenza della Corte territoriale.

Né, per vero, il ricorrente ha inteso espressamente confrontarsi con i dati processuali che di per sé, ed anche nella versione più favorevole all'imputato, escludevano l'esistenza di cause estintive in relazione alle omissioni contributive contestate.

4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 22/10/2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 febbraio 2021 la Corte di Appello dì Catanzaro, in parziale riforma della sentenza dell'Il aprile 2018 del Tribunale di Cosenza, ha rideterminato in mesi tre di reclusione ed euro 450 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638 relativamente alle mensilità da gennaio a ottobre 2013 per un ammontare di euro 13.610,08. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato l'errata applicazione della disciplina normativa, dal momento che, in ragione della modifica intervenuta, doveva comunque intendersi norma più favorevole quella anteriormente vigente, atteso il superamento della soglia dì punibilità di euro diecimila nel corso dell'anno. In ragione di ciò, alla data della decisione impugnata erano già prescritte alcune singole condotte omissive. Al contrario, la Corte territoriale aveva errato nell'applicare la disciplina, omettendo di calcolare il termine di prescrizione secondo il criterio del vecchio reato, più favorevole. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorrente, non più revocati in dubbio l'avvenuto pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e l'omesso versamento delle ritenute applicate, ha inteso eccepire la prescrizione di alcune singole condotte omissive, in ragione dell'applicazione della precedente disciplina normativa, in tesi più favorevole in forza del fatto che il computo della prescrizione avrebbe dovuto essere compiuto mese per mese. 3.1.1. Ciò posto, ed anche a prescindere dalla genericità dell'eccezione quanto alla meramente affermata prescrizione di "alcune" condotte omissive, secondo il ricorrente alcune omissioni potevano senz'altro considerarsi maturate al 4 febbraio 2021, data della pronuncia della sentenza impugnata. 3.1.2. Vero è, infatti, che come è stato affermato dallo stesso ricorrente ed in relazione alla pregressa disciplina, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in quanto reato omissivo istantaneo, si consumava nel momento in cui scadeva il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiché la pendenza di tale termine determinava esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro dì avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma 1-bis, del citato d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638) (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Bongiorno, Rv. 264031; cfr. altresì Sez. 3, n. 47902 del 18/07/2017, Abrate, Rv. 271446, anche in relazione alla determinazione del trattamento più favorevole). 3.1.3. In tal senso l'omissione più antica risaliva al rateo relativo al mese di gennaio 2013, con termine per l'adempimento al 16 febbraio successivo e quindi , con decorrenza della prescrizione dal 16 maggio 2013. Al riguardo, e tenuto conto della natura dell'eccezione (fatta salva sempre la manifesta non specificità del rilievo difensivo), l'esame del fascicolo processuale ha consentito di verificare che nel corso del giudizio erano intervenute sospensioni dei termini di prescrizione complessivamente protratte dal 28 giugno 2017 all'il. aprile 2018. In ragione di ciò, al termine originario di maturazione della prescrizione al 16 novembre 2020 va ad aggiungersi un periodo ulteriore che ictu ()cui/ consente di oltrepassare la richiamata data del 4 febbraio 2021. Va da sé che alcuna prescrizione era quindi maturata alla data della sentenza della Corte territoriale. Né, per vero, il ricorrente ha inteso espressamente confrontarsi con i dati processuali che di per sé, ed anche nella versione più favorevole all'imputato, escludevano l'esistenza di cause estintive in relazione alle omissioni contributive contestate. 4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 22/10/2021 I
Decreto Cassazione n. 43023/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris