CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 1961
Cassazione n. 02807/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 25804/23 Rilevato che con sentenza in data 5 maggio 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 17 maggio 2022 del GUP di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione perché i Giudici di merito non avevano considerato che era stato solo una testa di legno, Considerato che il motivo è generico perché non si confronta con le sentenze di merito secondo cui l'imputato era responsabile del reato ascrittogli perché amministratore di diritto, a prescindere dal ruolo di [OSCURATO:PERSONA], di cui non era certo fosse stato amministratore di fatto; Rilevato che il ricorrente ha citato in suo favore il precedente della Sez. 2, n. 43968 del 2022, non mass., secondo cui non è ammessa una responsabilità dell'amministratore di diritto ai sensi dell'art. 40 cpv, cod. pen., ma solo a titolo di concorso; Considerato che, nello specifico, all'imputato è stato contestato il concorso dell'art. 110 cod. pen. e non l'art. 40 cpv, cod. pen., e che comunque è stato condannato come amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., per aver emesso nel periodo in cui aveva ricoperto la carica una serie di fatture per operazioni inesistenti, specificamente accertate in primo grado, per cui l'argomento dell'omessa vigilanza e controllo sull'operato di chi agiva per la società era chiaramente ultroneo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]