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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49722/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] LOY che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila in data 6 ottobre 2021 che aveva accolto il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) presentato da Natale DANTESE, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., il quale lamentava la lesione del proprio diritto soggettivo derivante dal divieto di acquisto di compact disk - CD musicali (supporto ottico digitale) e del relativo apparecchio elettronico di lettura (compact disk driver), ritenendo che tali limitazioni cagionino un attuale e grave pregiudizio al detenuto, nel contempo determinando una ingiustificata disparità di trattamento, mentre risulta che la direzione dell'istituto ha adottato cautele, dalla stessa ritenute idonee, per impedire l'utilizzo illecito o pericoloso di tali beni.

2. Ricorre il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ex lege, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 40 DPR n. 230 del 2000, 41-bis e 87 ord. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Devono essere richiamate le argomentazioni recentemente sviluppate da Sez. 1, n.43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213, secondo la quale «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Conf.

Sez. 1, n. 29819 del 2021).

2.1. Il Tribunale è dunque chiamato a verificare puntualmente che l'impiego, in assoluto non precluso dalla normativa vigente (come dimostra la disciplina governativa di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione), non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato, non apparendo di 2 i per sé sufficiente che si tratti di supporti ottici sui quali è applicato il contrassegno della [OSCURATO:PERSONA], il quale concerne soltanto la prova presuntiva dell'assolvimento dei diritti di autore.

3. In realtà il Tribunale di sorveglianza, errando nell'applicazione della legge, come interpretata da questa Corte, si è accontentato di affermare apoditticamente che la direzione dell'istituto ha assicurato di poter compiere i necessari accertamenti, mentre, come fa giustamente notare l'Avvocatura dello Stato, la direzione carceraria si è limitata a descrivere le modalità attraverso le quali i beni vengono acquistati, sigillati e confezionati, tramite il cd. sopravvitto, il che non significa affatto che il materiale sia controllato per escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato.

Unicamente l'apertura, l'esame e l'ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto potrebbe assicurare, ove attentamente compiuto da diversi operatori di polizia penitenziaria dotati delle necessarie competenze, l'assenza dei paventati rischi per la sicurezza; si tratta, come già si è detto, di un'operazione a tal punto onerosa che potrebbe determinare l'ingiustificato sviamento delle risorse umane dell'amministrazione per soddisfare una opzione di gusto musicale del detenuto che esorbita dal diritto soggettivo, ove si consideri che la fruizione della musica è ampiamente assicurata da altri canali facilmente accessibili all'interno dell'istituto carcerario.

3.1. L'ordinanza va dunque annullata con rinvio perché il Tribunale di sorveglianza, prima di affermare l'esistenza del diritto che il detenuto ritiene leso, accerti la concreta fattibilità e compatibilità organizzativa delle operazioni richieste per consentire l'accesso "in sicurezza" dei supporti di cui si chiede l'acquisto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila.

DEPOSITA Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] LOY che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila in data 6 ottobre 2021 che aveva accolto il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) presentato da Natale DANTESE, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., il quale lamentava la lesione del proprio diritto soggettivo derivante dal divieto di acquisto di compact disk - CD musicali (supporto ottico digitale) e del relativo apparecchio elettronico di lettura (compact disk driver), ritenendo che tali limitazioni cagionino un attuale e grave pregiudizio al detenuto, nel contempo determinando una ingiustificata disparità di trattamento, mentre risulta che la direzione dell'istituto ha adottato cautele, dalla stessa ritenute idonee, per impedire l'utilizzo illecito o pericoloso di tali beni. 2. Ricorre il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ex lege, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 40 DPR n. 230 del 2000, 41-bis e 87 ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Devono essere richiamate le argomentazioni recentemente sviluppate da Sez. 1, n.43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213, secondo la quale «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Conf. Sez. 1, n. 29819 del 2021). 2.1. Il Tribunale è dunque chiamato a verificare puntualmente che l'impiego, in assoluto non precluso dalla normativa vigente (come dimostra la disciplina governativa di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione), non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato, non apparendo di 2 i per sé sufficiente che si tratti di supporti ottici sui quali è applicato il contrassegno della [OSCURATO:PERSONA], il quale concerne soltanto la prova presuntiva dell'assolvimento dei diritti di autore. 3. In realtà il Tribunale di sorveglianza, errando nell'applicazione della legge, come interpretata da questa Corte, si è accontentato di affermare apoditticamente che la direzione dell'istituto ha assicurato di poter compiere i necessari accertamenti, mentre, come fa giustamente notare l'Avvocatura dello Stato, la direzione carceraria si è limitata a descrivere le modalità attraverso le quali i beni vengono acquistati, sigillati e confezionati, tramite il cd. sopravvitto, il che non significa affatto che il materiale sia controllato per escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato. Unicamente l'apertura, l'esame e l'ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto potrebbe assicurare, ove attentamente compiuto da diversi operatori di polizia penitenziaria dotati delle necessarie competenze, l'assenza dei paventati rischi per la sicurezza; si tratta, come già si è detto, di un'operazione a tal punto onerosa che potrebbe determinare l'ingiustificato sviamento delle risorse umane dell'amministrazione per soddisfare una opzione di gusto musicale del detenuto che esorbita dal diritto soggettivo, ove si consideri che la fruizione della musica è ampiamente assicurata da altri canali facilmente accessibili all'interno dell'istituto carcerario. 3.1. L'ordinanza va dunque annullata con rinvio perché il Tribunale di sorveglianza, prima di affermare l'esistenza del diritto che il detenuto ritiene leso, accerti la concreta fattibilità e compatibilità organizzativa delle operazioni richieste per consentire l'accesso "in sicurezza" dei supporti di cui si chiede l'acquisto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. DEPOSITA Così deciso