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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12681/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia in data 7/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 7/06/2022, il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione, in applicazione del criterio moderatore di cui all'art.78 cod. pen., della pena di cui al titolo esecutivo n. 425/20 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia il 30/07/2021.

Secondo il Collegio, infatti, le richieste dovevano ritenersi infondate a fronte della congrua motivazione del provvedimento del Pubblico ministero, in cui si dava conto di tutti i provvedimenti emessi, in fase esecutiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], andando a determinare in termini condivisibili - tenendo conto dei periodi di fungibilità - la pena residua da espiare.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 78 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata sia priva di motivazione, limitandosi a richiamare adesivamente il provvedimento genetico senza fornire alcuna argomentazione in ordine alle deduzioni espresse nell'istanza.

Inoltre, la richiesta di incidente di esecuzione trattata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarata inammissibile in quanto presentata senza che venissero specificate le doglianze, non avrebbe dato luogo a una valutazione di merito, sicché l'odierna istanza non potrebbe essere considerata preclusa da un giudicato che non si sarebbe mai formato.

3. In data 6/02/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA])

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La difesa deduce, per un verso, la natura non reiterativa dell'istanza rispetto alla precedente richiesta, dichiarata inammissibile; e, per altro verso, l'assenza di motivazione delle ragioni per cui il Giudice dell'esecuzione abbia aderito al provvedimento del Pubblico ministero senza considerare le argomentazioni poste a fondamento della richiesta.

In particolare, quanto al secondo profilo, si riproducono tutte le considerazioni che, secondo la difesa, sarebbero state avanzate a sostegno dell'istanza e che non sarebbero state in alcun modo valutate dal primo Giudice (quali: la circostanza che non si fosse tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] era stato detenuto, senza soluzione di continuità, dal 7/08/2000 a tutt'oggi, tranne che per brevissimi periodi di libertà tra il 29/08/2008 e il 16/01/2009 e tra il 17/02/2015 e il 24/08/2015, nonché che egli avesse interamente espiato, alla data del 29/08/2008, la pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; e, infine, l'erroneo inserimento nel cumulo della condanna di cui al punto 12 del certificato penale per un reato commesso in data 18/06/2007, allorché [OSCURATO:PERSONA] si trovava sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale).

Inoltre, quanto, al primo profilo, si evidenzia che le ragioni poste a fondamento della richiesta non sarebbero mai state scrutinate, atteso che la declaratoria di inammissibilità sarebbe conseguita proprio al fatto che l'istanza originaria era stata presentata personalmente dall'interessato, senza motivi a corredo della stessa.

3. Va premesso, che il giudicato esecutivo preclude la riproposizione della medesima istanza fondata sulle medesime ragioni già prospettate e valutate dalla precedente decisione, divenuta irrevocabile, del giudice dell'esecuzione, ma non anche la proposizione di nuova istanza che abbia il medesimo oggetto, ma sia fondata su ragioni, di fatto o di diritto, non valutate in occasione dell'esame della precedente istanza (Sez.

U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651-01).

Dunque, ove nel caso concreto fosse dimostrato che le ragioni poste a fondamento della "nuova" istanza non erano state valutate, la precedente declaratoria di inammissibilità non potrebbe ritenersi preclusiva di una ulteriore richiesta.

Inoltre, va ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia osservato che in sede di impugnazione di un decreto di inammissibilità del giudice dell'esecuzione, pronunciato in ragione del carattere reiterativo dell'istanza, è onere del ricorrente, il quale denunci la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in ragione della "novità" dell'istanza proposta rispetto alla precedente già valutata, allegare al ricorso le due istanze e il precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione, così da consentire al giudice di legittimità di valutare il denunciato travisamento del contenuto dell'istanza e del precedente provvedimento del giudice di merito (Sez. 1, n. 25784 del 25/01/2022, Gutierrez, non massimata).

E ove tale onere sia adempiuto, la Corte di cassazione può rilevare anche di ufficio la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa della domanda già esaminata che riproponga identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone, in tal caso, anche l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile (Sez.

U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01).

4. Nel caso di specie, secondo quanto evidenziato dall'ordinanza impugnata, a seguito di un precedente incidente di esecuzione, il Tribunale di Perugia aveva adottato, il 13/07/2021, un provvedimento di parziale accoglimento della richiesta, alle cui indicazioni il Pubblico ministero si era conformato emettendo nuovo provvedimento di cumulo in data 30/07/2021.

Avverso tale provvedimento, la difesa aveva proposto un'istanza di annullamento per manifesta illogicità e per violazione dell'art. 78 cod. pen., che il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto non contenesse profili nuovi rispetto a quanto già dedotto nella precedente richiesta.

E', dunque, evidente, per quanto sopra rilevato, che ove la parte avesse inteso dimostrare l'infondatezza degli assunti contenuti in tale pronuncia di inammissibilità, non impugnata, la stessa avrebbe dovuto svolgere adeguate allegazioni volte a dimostrare tale circostanza, senza limitarsi a una mera affermazione.

E in assenza di una specifiche allegazioni sul punto, perde di rilevanza, in quanto preclusa dal giudicato esecutivo, qualunque prospettazione circa il difetto di motivazione sul merito delle censure, che non sarebbero state, comunque, scrutinabili.

Fermo restando che, nel merito, l'ordinanza ha sostanzialmente compiuto un richiamo, pienamente consentito, alla propria precedente decisione di accoglimento parziale dell'incidente di esecuzione, posta alla base del nuovo provvedimento di cumulo adottato dal Pubblico ministero in data 30/07/2021; sicché il richiamo del Tribunale a quest'ultimo deve intendersi, in realtà, riferito alla propria precedente ordinanza.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia in data 7/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7/06/2022, il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione, in applicazione del criterio moderatore di cui all'art.78 cod. pen., della pena di cui al titolo esecutivo n. 425/20 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia il 30/07/2021. Secondo il Collegio, infatti, le richieste dovevano ritenersi infondate a fronte della congrua motivazione del provvedimento del Pubblico ministero, in cui si dava conto di tutti i provvedimenti emessi, in fase esecutiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], andando a determinare in termini condivisibili - tenendo conto dei periodi di fungibilità - la pena residua da espiare. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 78 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata sia priva di motivazione, limitandosi a richiamare adesivamente il provvedimento genetico senza fornire alcuna argomentazione in ordine alle deduzioni espresse nell'istanza. Inoltre, la richiesta di incidente di esecuzione trattata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarata inammissibile in quanto presentata senza che venissero specificate le doglianze, non avrebbe dato luogo a una valutazione di merito, sicché l'odierna istanza non potrebbe essere considerata preclusa da un giudicato che non si sarebbe mai formato. 3. In data 6/02/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La difesa deduce, per un verso, la natura non reiterativa dell'istanza rispetto alla precedente richiesta, dichiarata inammissibile; e, per altro verso, l'assenza di motivazione delle ragioni per cui il Giudice dell'esecuzione abbia aderito al provvedimento del Pubblico ministero senza considerare le argomentazioni poste a fondamento della richiesta. In particolare, quanto al secondo profilo, si riproducono tutte le considerazioni che, secondo la difesa, sarebbero state avanzate a sostegno dell'istanza e che non sarebbero state in alcun modo valutate dal primo Giudice (quali: la circostanza che non si fosse tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] era stato detenuto, senza soluzione di continuità, dal 7/08/2000 a tutt'oggi, tranne che per brevissimi periodi di libertà tra il 29/08/2008 e il 16/01/2009 e tra il 17/02/2015 e il 24/08/2015, nonché che egli avesse interamente espiato, alla data del 29/08/2008, la pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; e, infine, l'erroneo inserimento nel cumulo della condanna di cui al punto 12 del certificato penale per un reato commesso in data 18/06/2007, allorché [OSCURATO:PERSONA] si trovava sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale). Inoltre, quanto, al primo profilo, si evidenzia che le ragioni poste a fondamento della richiesta non sarebbero mai state scrutinate, atteso che la declaratoria di inammissibilità sarebbe conseguita proprio al fatto che l'istanza originaria era stata presentata personalmente dall'interessato, senza motivi a corredo della stessa. 3. Va premesso, che il giudicato esecutivo preclude la riproposizione della medesima istanza fondata sulle medesime ragioni già prospettate e valutate dalla precedente decisione, divenuta irrevocabile, del giudice dell'esecuzione, ma non anche la proposizione di nuova istanza che abbia il medesimo oggetto, ma sia fondata su ragioni, di fatto o di diritto, non valutate in occasione dell'esame della precedente istanza (Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651-01). Dunque, ove nel caso concreto fosse dimostrato che le ragioni poste a fondamento della "nuova" istanza non erano state valutate, la precedente declaratoria di inammissibilità non potrebbe ritenersi preclusiva di una ulteriore richiesta. Inoltre, va ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia osservato che in sede di impugnazione di un decreto di inammissibilità del giudice dell'esecuzione, pronunciato in ragione del carattere reiterativo dell'istanza, è onere del ricorrente, il quale denunci la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in ragione della "novità" dell'istanza proposta rispetto alla precedente già valutata, allegare al ricorso le due istanze e il precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione, così da consentire al giudice di legittimità di valutare il denunciato travisamento del contenuto dell'istanza e del precedente provvedimento del giudice di merito (Sez. 1, n. 25784 del 25/01/2022, Gutierrez, non massimata). E ove tale onere sia adempiuto, la Corte di cassazione può rilevare anche di ufficio la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa della domanda già esaminata che riproponga identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone, in tal caso, anche l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01). 4. Nel caso di specie, secondo quanto evidenziato dall'ordinanza impugnata, a seguito di un precedente incidente di esecuzione, il Tribunale di Perugia aveva adottato, il 13/07/2021, un provvedimento di parziale accoglimento della richiesta, alle cui indicazioni il Pubblico ministero si era conformato emettendo nuovo provvedimento di cumulo in data 30/07/2021. Avverso tale provvedimento, la difesa aveva proposto un'istanza di annullamento per manifesta illogicità e per violazione dell'art. 78 cod. pen., che il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto non contenesse profili nuovi rispetto a quanto già dedotto nella precedente richiesta. E', dunque, evidente, per quanto sopra rilevato, che ove la parte avesse inteso dimostrare l'infondatezza degli assunti contenuti in tale pronuncia di inammissibilità, non impugnata, la stessa avrebbe dovuto svolgere adeguate allegazioni volte a dimostrare tale circostanza, senza limitarsi a una mera affermazione. E in assenza di una specifiche allegazioni sul punto, perde di rilevanza, in quanto preclusa dal giudicato esecutivo, qualunque prospettazione circa il difetto di motivazione sul merito delle censure, che non sarebbero state, comunque, scrutinabili. Fermo restando che, nel merito, l'ordinanza ha sostanzialmente compiuto un richiamo, pienamente consentito, alla propria precedente decisione di accoglimento parziale dell'incidente di esecuzione, posta alla base del nuovo provvedimento di cumulo adottato dal Pubblico ministero in data 30/07/2021; sicché il richiamo del Tribunale a quest'ultimo deve intendersi, in realtà, riferito alla propria precedente ordinanza. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
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