Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 71/1963
ECLI:IT:COST:1963:71
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
In sede di opposizione a decreto penale di condanna la difesa di
[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, davanti al Pretore di Orvieto, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del T. U. 5
giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per
l'esercizio della caccia, in riferimento all'art. 18 della
Costituzione.
[OSCURATO:PERSONA], ritenuta la questione non manifestamente infondata,
con ordinanza 16 marzo 1962 ha trasmesso gli atti a questa Corte.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata alla parte e al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle
due Camere, ed è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] del 30
giugno 1962, n. 164.
[OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio, con atto 12 luglio 1962,
deducendo che la questione è superata dalla sentenza 26 giugno 1962,
n. 69, di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, terzo comma, e 91,
ultimo comma, di quel testo unico; ha chiesto, quindi, che sia
conseguentemente dichiarata fondata la questione proposta nel presente
giudizio in relazione all'art. 9 della stessa legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito.
:
La questione è fondata.
Nella sentenza 26 giugno 1962, n. 69, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, e dell'art.
91, ultimo comma, del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione
della selvaggina e per l'esercizio della caccia, in riferimento
all'art. 18 della Costituzione. Il ricordato art. 91 stabiliva per ogni
cacciatore l'obbligo di pagare la quota d'iscrizione al C.O.N.I. e
l'importo della tessera di iscrizione alla Federazione italiana della
caccia.
Poiché l'art. 9, primo comma, dello stesso testo unico subordina
la validità della licenza di caccia al pagamento, tra l'altro, delle
dette quote, e quindi alla iscrizione alle dette associazioni, anche
tale norma comporta una violazione del principio di libertà di
associazione garantito dall'art. 18 della Costituzione.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
9 innanzi indicato, nella parte in cui fa riferimento all'obbligatorio
pagamento delle quote predette.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,
del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui subordina la
validità della licenza di caccia e di uccellagione al pagamento delle
quote d'iscrizione al C.O.N.I. e alla Sezione locale della Federazione
italiana della caccia, in riferimento all'art. 18 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 1'8 maggio 1963.
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[OSCURATO:PERSONA].