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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 11023/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2096/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 267, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza n. 75/22/13 emessa dalla C.T.R. per la regione Puglia, depositata il 22/4/2013 e notificata il 15/11/2013.

Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 5 aprile 2022, tenutasi con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137/20, conv., con mod., dalla l. n. 176/20; lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In seguito a verifica operata dalla Guardia di Finanza, l’Ufficio di Lecce notificò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. due atti di contestazione, relativi agli anni 2004 e 2005, con i quali irrogò sanzioni per tardivo versamento dell’Iva riguardante le liquidazioni mensili Iva relative a periodi compresi tra il giugno 2004 e il febbraio 2005, in quanto non era stato considerato valido il ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato con due distinti versamenti immediatamente dopo l’inizio dell’accesso, oltreché per omessa registrazione di una dichiarazione di intento e per incompleta risposta al questionario.

Impugnati i predetti atti dalla contribuente, la C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 441/1/09 dell’8/4/-[OSCURATO:DATA_NASCITA], sul presupposto che il ritardo nei versamenti Iva non fosse stato frutto di malafede, ma fosse causato da motivi di natura finanziaria, e che in precedenza non fosse stata riscontrata alcuna inadempienza analoga, mentre non si pronunciò sulle sanzioni irrogate per omessa registrazione di una dichiarazione di intento e per incompleta risposta al questionario.

Impugnata la predetta sentenza dall’Ufficio, la C.T.R. per la Puglia confermò la pronuncia con sentenza n. 75/22/13, depositata il 22/4/2013.

Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo, mentre la contribuente siè difesa con controricorso.

In seguito all’istanza di sospensione, depositata il 30 gennaio 2023, il collegio si è nuovamente riunito in data 18 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. affidato il rigetto dell’impugnazione alla buona fede della contribuente, sostenendo che lastessa abitualmente assolvesse l’Iva mediante il ravvedimento operoso non già per intenti evasivi, ma per difficoltà finanziarie, e al fatto che i pagamenti fossero avvenuti, nella specie, in data 11 e 12 maggio 2005, prima che gli accertamenti, avviati il 3/5/2005, si chiudessero con il P.V.C. del 13/7/2005, senza considerare che l’art. 13 della citata disposizione, come anche l’omologo art. 48 del d.P.R. n. 633 del 1972, abrogato, consente il ravvedimento operoso e, dunque, la riduzione della sanzione solo quando il pagamento avvenga prima che la violazione sia constatata e comunque che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento, con conseguente illegittimità della pronuncia che ha oltretutto inserito, nella valutazione, l’elemento spurio della buona fede, non prevista dalla normativa di settore e neppure configurabile nella specie, essendo essa esclusa dalla necessaria consapevolezza della contribuente dell’avvio delle verifiche, conseguente al loro svolgimento nei suoi locali.

2. Con istanza depositata il 30 gennaio 2023 è stata chiesta la sospensione del procedimento.

Pertanto, il collegio, riconvocato in data 18 aprile 2023, dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2096/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 267, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza n. 75/22/13 emessa dalla C.T.R. per la regione Puglia, depositata il 22/4/2013 e notificata il 15/11/2013. Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 5 aprile 2022, tenutasi con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137/20, conv., con mod., dalla l. n. 176/20; lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In seguito a verifica operata dalla Guardia di Finanza, l’Ufficio di Lecce notificò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. due atti di contestazione, relativi agli anni 2004 e 2005, con i quali irrogò sanzioni per tardivo versamento dell’Iva riguardante le liquidazioni mensili Iva relative a periodi compresi tra il giugno 2004 e il febbraio 2005, in quanto non era stato considerato valido il ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato con due distinti versamenti immediatamente dopo l’inizio dell’accesso, oltreché per omessa registrazione di una dichiarazione di intento e per incompleta risposta al questionario. Impugnati i predetti atti dalla contribuente, la C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 441/1/09 dell’8/4/-[OSCURATO:DATA_NASCITA], sul presupposto che il ritardo nei versamenti Iva non fosse stato frutto di malafede, ma fosse causato da motivi di natura finanziaria, e che in precedenza non fosse stata riscontrata alcuna inadempienza analoga, mentre non si pronunciò sulle sanzioni irrogate per omessa registrazione di una dichiarazione di intento e per incompleta risposta al questionario. Impugnata la predetta sentenza dall’Ufficio, la C.T.R. per la Puglia confermò la pronuncia con sentenza n. 75/22/13, depositata il 22/4/2013. Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo, mentre la contribuente siè difesa con controricorso. In seguito all’istanza di sospensione, depositata il 30 gennaio 2023, il collegio si è nuovamente riunito in data 18 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. affidato il rigetto dell’impugnazione alla buona fede della contribuente, sostenendo che lastessa abitualmente assolvesse l’Iva mediante il ravvedimento operoso non già per intenti evasivi, ma per difficoltà finanziarie, e al fatto che i pagamenti fossero avvenuti, nella specie, in data 11 e 12 maggio 2005, prima che gli accertamenti, avviati il 3/5/2005, si chiudessero con il P.V.C. del 13/7/2005, senza considerare che l’art. 13 della citata disposizione, come anche l’omologo art. 48 del d.P.R. n. 633 del 1972, abrogato, consente il ravvedimento operoso e, dunque, la riduzione della sanzione solo quando il pagamento avvenga prima che la violazione sia constatata e comunque che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento, con conseguente illegittimità della pronuncia che ha oltretutto inserito, nella valutazione, l’elemento spurio della buona fede, non prevista dalla normativa di settore e neppure configurabile nella specie, essendo essa esclusa dalla necessaria consapevolezza della contribuente dell’avvio delle verifiche, conseguente al loro svolgimento nei suoi locali. 2. Con istanza depositata il 30 gennaio 2023 è stata chiesta la sospensione del procedimento. Pertanto, il collegio, riconvocato in data 18 aprile 2023, dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così d
Sentenza Cassazione n. 11023/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris