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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 44207/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e del difensore dell'imputato, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 25 febbraio 2021 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di diffamazione, in quanto estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

In particolare, rispetto alla più ampia originaria imputazione, il Boriani, all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato per avere, a mezzo di un'intervista rilasciata all'agenzia DIRE e da questa rilanciata attraverso gli usuali canali di comunicazione, offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], attribuendogli la falsificazione della firma di [OSCURATO:PERSONA] «per andare in TV», ossia per potere, in vista delle imminenti elezioni amministrative del 2004, sostituire il Boriani come portavoce dei Verdi in televisione.

2. Nell'interesse del Boriani è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta contraddittorietà di motivazione, in relazione alla valutazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], ossia del giornalista che ebbe ad intervistare il Boriani.

Si rileva, in particolare, che, a causa del lungo periodo di tempo trascorso dai fatti, il testimone, in una deposizione nella quale aveva riconosciuto di non ricordare vari aspetti, non aveva fornito alcun dato storico rilevante ai fini dell'attribuzione al Boriani della frase di cui al capo di imputazione, limitandosi a riferire che, se aveva riportato quelle parole tra virgolette, esse sarebbero state pronunciate dall'imputato, dal momento che egli non era aduso a modificare quanto gli veniva detto dall'intervistato.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per non avere la Corte territoriale indicato elementi obiettivamente verificabili sui quali fondare la ritenuta fedeltà delle espressioni indicate tra virgolette rispetto a quanto dichiarato dall'imputato.

Piuttosto, la versione difensiva del Borioni risultava confermata da due testi addotti dalla difesa, ossia il dirigente di partito [OSCURATO:PERSONA] e il giornalista [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato l'arrivo in redazione di due comunicazioni a mezzo fax, alle quali aveva fatto riferimento l'imputato nel corso del suo esame.

Inoltre, il Borioni aveva sottolineato come il giornalista, che non aveva neppure compreso che la vicenda riguardava i Verdi e non il Movimento 5 Stelle, avesse frainteso la narrazione della vicenda, probabilmente per la fretta che il primo aveva di terminare l'interlocuzione, essendo impegnato nella sua attività lavorativa.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art.51 cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione rappresentata dal legittimo esercizio del diritto di critica politica, che richiede il rispetto di un nucleo di verità non necessariamente assoluta, ma anche ragionevolmente putativa.

Nel caso di specie, il Boriani aveva dato una personale lettura di quanto accaduto presso la sede RAI di Bologna, confermata dalla teste [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riconosciuto di avere designato il Boriani come portavoce per un ultimo appello al voto e di essere stata "scavalcata" dai dirigenti nazionali - tra i quali, evidentemente, anche l'allora segretario nazionale, [OSCURATO:PERSONA] -, i quali, inviando le due comunicazioni a mezzo fax, delle quali s'è detto nell'esame del secondo motivo, aveva designato per l'incombente l'Amorosi). [OSCURATO:PERSONA], peraltro, aveva ricordato di avere, uscendo dalla sede RAI, telefonato ad altro dirigente nazionale, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva smentito categoricamente di essere intervenuto per sovvertire la designazione originaria.

In altri termini, il Borioní, fornendo una personale lettura dell'accadimento, aveva imputato alla parte civile di avere utilizzato (e non falsificato) una comunicazione di dubbia provenienza al fine di presenziare all'ultimo appello al voto al posto del compagno di partito Boriani: da tale soggettiva e ragionevolmente putativa lettura degli eventi era scaturita la legittima critica all'Amorosi di avere utilizzato quei fax scorrettamente.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e del difensore dell'imputato, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. I tre motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Per intendere siffatte conclusioni, occorre muovere dalla considerazione che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, (v., di recente, Sez. 5, n. 25759 del 28/04/2022, Pillon, in motivazione), in tema di esercizio del diritto di critica, i requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei beni in conflitto vanno individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato.

Nella delineata prospettiva, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni che fondano l'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789).

Ancora di recente, questa Corte ha sottolineato come, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01).

Approfondendo quest'ultimo profilo la sentenza appena menzionata, richiamando la precedente elaborazione giurisprudenziale, ha ribadito che l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati.

In siffatta cornice, Sez. 5, n. 31263 del 2020 ha aggiunto che l'estensione del diritto di critica politica può superare anche la necessità del riferimento a specifici fatti storici, ma non può mai prescindere dalla necessità di evitare qualsiasi travisamento o manipolazione di essi che ne determini una distorsione inaccettabile rispetto all'intento informativo dell'opinione pubblica (corsivo di chi scrive) che è alla base del riconoscimento dell'esimente, poiché quest'ultima radica le proprie basi ispiratrici nel consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica.

Siffatti approdi sono in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10, par. 2, e non sia «necessaria in una società democratica».

La Corte di Strasburgo, a tal riguardo, si è occupata della correlazione dell'opinione con la «verità del fatto narrato», distinguendo, con una giurisprudenza ormai consolidata, tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengono un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali.

In tal senso, la Corte europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti invalicabili nel caso di critica politica.

Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi c.

Turchia, del 27/02/2013, che distingue tra diritto dì critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile - data la sua natura - 'exaggeration or even provocation', sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertanto ingiustificato e diffamatorio.

Sia nella prospettiva interna che in quella sovranazionale la necessaria correlazione del giudizio nel quale si traduce la critica con la base fattuale pone questioni che vanno affrontate avendo ben chiaro l'obiettivo del bilanciamento imposto dall'art. 21 Cost. come pure dall'art. 10 della Convenzione.

In altri termini, la prospettiva nella quale deve muoversi la verifica dei reciproci confini tra l'intervento penale dello Stato a tutela del singolo individuo e della sua reputazione ed il diritto ad essere informati va colta nella finalità di evitare che la repressione penale determini effetti dissuasivi nell'esercizio della libertà di espressione, con un'ingerenza da parte dello Stato sproporzionata e non necessaria in una società democratica.

Ora, in tale cornice di riferimento, i giudici di merito hanno operato un ponderato esame della dichiarazione testimoniale del giornalista che ebbe a ricevere le dichiarazioni dell'imputato e, proprio in relazione alla franchezza espressa dal mancato ricordo di alcune circostanze, hanno tratto una prima conferma razionale dell'attendibilità soggettiva del testimone.

Va anzi aggiunto che la credibilità anche oggettiva viene corroborata e non smentita dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulle quali insistono particolarmente il secondo e il terzo motivo di ricorso, dal momento che esse confermano che l'imputato, sostituito nel ruolo di portavoce assegnatogli dal [OSCURATO:PERSONA], si convinse - e sul punto il terzo motivo è solare - che la parte civile avesse «utilizzato [...] una comunicazione di dubbia provenienza al fine di presenziare all'ultimo appello al voto», traendone la conclusione che l'Amorosi non avesse «remore neppure ad usufruire di un fax di dubbia provenienza per figurare in televisione al posto di un militante storico del suo stesso partito».Tali puntualizzazioni, unite alla dichiarazione che il ricorrente attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] di essere stata scavalcata dai dirigenti nazionali, tra i quali «evidentemente l'allora segretario nazionale [OSCURATO:PERSONA]» (aggiunge il ricorso), confermano la logicità della ricostruzione della sentenza di merito e il giudizio di attendibilità della deposizione del giornalista.

Infatti, la dubbia provenienza dei fax della dirigenza nazionale sulla quale il terzo motivo insiste - dubbia provenienza che costituisce il fatto dal quale sorge la critica espressa dall'imputato -, innanzi tutto, non ha alcun fondamento fattuale, né il ricorrente spiega a quale dato agganci tale conclusione se non al mero rilievo che egli sia stato sostituito.

D'altra parte, che nessun elemento potesse giustificare siffatto convincimento è confermato proprio dalla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale, altrimenti, non avrebbe riferito di essere stata scavalcata, ma sarebbe insorta contro un falso che metteva in crisi la catena direttiva del partito.

Ma soprattutto, a monte, proprio l'alternativa ricostruzione dell'imputato - oltre a dimostrare l'assenza di qualunque base fattuale del diritto di critica che si assume di avere esercitato - altro non esprime se non il motivo per il quale l'imputato rilasciò le dichiarazioni contestate, corroborando, come si diceva in principio, la razionalità delle conclusioni dei giudici di merito sull'attendibilità delle affermazioni del giornalista.

Per il resto, le critiche del primo e del secondo motivo - che lo stesso ricorso pone in «connessione funzionale rispetto al precedente» - sono inammissibili in quanto tendono ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in questa sede.

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

2. Alla pronuncia di inammissibilità, consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e del difensore dell'imputato, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25 febbraio 2021 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di diffamazione, in quanto estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. In particolare, rispetto alla più ampia originaria imputazione, il Boriani, all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato per avere, a mezzo di un'intervista rilasciata all'agenzia DIRE e da questa rilanciata attraverso gli usuali canali di comunicazione, offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], attribuendogli la falsificazione della firma di [OSCURATO:PERSONA] «per andare in TV», ossia per potere, in vista delle imminenti elezioni amministrative del 2004, sostituire il Boriani come portavoce dei Verdi in televisione. 2. Nell'interesse del Boriani è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta contraddittorietà di motivazione, in relazione alla valutazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], ossia del giornalista che ebbe ad intervistare il Boriani. Si rileva, in particolare, che, a causa del lungo periodo di tempo trascorso dai fatti, il testimone, in una deposizione nella quale aveva riconosciuto di non ricordare vari aspetti, non aveva fornito alcun dato storico rilevante ai fini dell'attribuzione al Boriani della frase di cui al capo di imputazione, limitandosi a riferire che, se aveva riportato quelle parole tra virgolette, esse sarebbero state pronunciate dall'imputato, dal momento che egli non era aduso a modificare quanto gli veniva detto dall'intervistato. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per non avere la Corte territoriale indicato elementi obiettivamente verificabili sui quali fondare la ritenuta fedeltà delle espressioni indicate tra virgolette rispetto a quanto dichiarato dall'imputato. Piuttosto, la versione difensiva del Borioni risultava confermata da due testi addotti dalla difesa, ossia il dirigente di partito [OSCURATO:PERSONA] e il giornalista [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato l'arrivo in redazione di due comunicazioni a mezzo fax, alle quali aveva fatto riferimento l'imputato nel corso del suo esame. Inoltre, il Borioni aveva sottolineato come il giornalista, che non aveva neppure compreso che la vicenda riguardava i Verdi e non il Movimento 5 Stelle, avesse frainteso la narrazione della vicenda, probabilmente per la fretta che il primo aveva di terminare l'interlocuzione, essendo impegnato nella sua attività lavorativa. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art.51 cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione rappresentata dal legittimo esercizio del diritto di critica politica, che richiede il rispetto di un nucleo di verità non necessariamente assoluta, ma anche ragionevolmente putativa. Nel caso di specie, il Boriani aveva dato una personale lettura di quanto accaduto presso la sede RAI di Bologna, confermata dalla teste [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riconosciuto di avere designato il Boriani come portavoce per un ultimo appello al voto e di essere stata "scavalcata" dai dirigenti nazionali - tra i quali, evidentemente, anche l'allora segretario nazionale, [OSCURATO:PERSONA] -, i quali, inviando le due comunicazioni a mezzo fax, delle quali s'è detto nell'esame del secondo motivo, aveva designato per l'incombente l'Amorosi). [OSCURATO:PERSONA], peraltro, aveva ricordato di avere, uscendo dalla sede RAI, telefonato ad altro dirigente nazionale, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva smentito categoricamente di essere intervenuto per sovvertire la designazione originaria. In altri termini, il Borioní, fornendo una personale lettura dell'accadimento, aveva imputato alla parte civile di avere utilizzato (e non falsificato) una comunicazione di dubbia provenienza al fine di presenziare all'ultimo appello al voto al posto del compagno di partito Boriani: da tale soggettiva e ragionevolmente putativa lettura degli eventi era scaturita la legittima critica all'Amorosi di avere utilizzato quei fax scorrettamente. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e del difensore dell'imputato, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. I tre motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Per intendere siffatte conclusioni, occorre muovere dalla considerazione che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, (v., di recente, Sez. 5, n. 25759 del 28/04/2022, Pillon, in motivazione), in tema di esercizio del diritto di critica, i requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei beni in conflitto vanno individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Nella delineata prospettiva, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni che fondano l'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789). Ancora di recente, questa Corte ha sottolineato come, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01). Approfondendo quest'ultimo profilo la sentenza appena menzionata, richiamando la precedente elaborazione giurisprudenziale, ha ribadito che l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. In siffatta cornice, Sez. 5, n. 31263 del 2020 ha aggiunto che l'estensione del diritto di critica politica può superare anche la necessità del riferimento a specifici fatti storici, ma non può mai prescindere dalla necessità di evitare qualsiasi travisamento o manipolazione di essi che ne determini una distorsione inaccettabile rispetto all'intento informativo dell'opinione pubblica (corsivo di chi scrive) che è alla base del riconoscimento dell'esimente, poiché quest'ultima radica le proprie basi ispiratrici nel consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica. Siffatti approdi sono in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10, par. 2, e non sia «necessaria in una società democratica». La Corte di Strasburgo, a tal riguardo, si è occupata della correlazione dell'opinione con la «verità del fatto narrato», distinguendo, con una giurisprudenza ormai consolidata, tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengono un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. In tal senso, la Corte europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti invalicabili nel caso di critica politica. Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi c. Turchia, del 27/02/2013, che distingue tra diritto dì critica e diritto di cronaca, distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile - data la sua natura - 'exaggeration or even provocation', sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertanto ingiustificato e diffamatorio. Sia nella prospettiva interna che in quella sovranazionale la necessaria correlazione del giudizio nel quale si traduce la critica con la base fattuale pone questioni che vanno affrontate avendo ben chiaro l'obiettivo del bilanciamento imposto dall'art. 21 Cost. come pure dall'art. 10 della Convenzione. In altri termini, la prospettiva nella quale deve muoversi la verifica dei reciproci confini tra l'intervento penale dello Stato a tutela del singolo individuo e della sua reputazione ed il diritto ad essere informati va colta nella finalità di evitare che la repressione penale determini effetti dissuasivi nell'esercizio della libertà di espressione, con un'ingerenza da parte dello Stato sproporzionata e non necessaria in una società democratica. Ora, in tale cornice di riferimento, i giudici di merito hanno operato un ponderato esame della dichiarazione testimoniale del giornalista che ebbe a ricevere le dichiarazioni dell'imputato e, proprio in relazione alla franchezza espressa dal mancato ricordo di alcune circostanze, hanno tratto una prima conferma razionale dell'attendibilità soggettiva del testimone. Va anzi aggiunto che la credibilità anche oggettiva viene corroborata e non smentita dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulle quali insistono particolarmente il secondo e il terzo motivo di ricorso, dal momento che esse confermano che l'imputato, sostituito nel ruolo di portavoce assegnatogli dal [OSCURATO:PERSONA], si convinse - e sul punto il terzo motivo è solare - che la parte civile avesse «utilizzato [...] una comunicazione di dubbia provenienza al fine di presenziare all'ultimo appello al voto», traendone la conclusione che l'Amorosi non avesse «remore neppure ad usufruire di un fax di dubbia provenienza per figurare in televisione al posto di un militante storico del suo stesso partito».Tali puntualizzazioni, unite alla dichiarazione che il ricorrente attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] di essere stata scavalcata dai dirigenti nazionali, tra i quali «evidentemente l'allora segretario nazionale [OSCURATO:PERSONA]» (aggiunge il ricorso), confermano la logicità della ricostruzione della sentenza di merito e il giudizio di attendibilità della deposizione del giornalista. Infatti, la dubbia provenienza dei fax della dirigenza nazionale sulla quale il terzo motivo insiste - dubbia provenienza che costituisce il fatto dal quale sorge la critica espressa dall'imputato -, innanzi tutto, non ha alcun fondamento fattuale, né il ricorrente spiega a quale dato agganci tale conclusione se non al mero rilievo che egli sia stato sostituito. D'altra parte, che nessun elemento potesse giustificare siffatto convincimento è confermato proprio dalla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale, altrimenti, non avrebbe riferito di essere stata scavalcata, ma sarebbe insorta contro un falso che metteva in crisi la catena direttiva del partito. Ma soprattutto, a monte, proprio l'alternativa ricostruzione dell'imputato - oltre a dimostrare l'assenza di qualunque base fattuale del diritto di critica che si assume di avere esercitato - altro non esprime se non il motivo per il quale l'imputato rilasciò le dichiarazioni contestate, corroborando, come si diceva in principio, la razionalità delle conclusioni dei giudici di merito sull'attendibilità delle affermazioni del giornalista. Per il resto, le critiche del primo e del secondo motivo - che lo stesso ricorso pone in «connessione funzionale rispetto al precedente» - sono inammissibili in quanto tendono ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in questa sede. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). 2. Alla pronuncia di inammissibilità, consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara
Sentenza Cassazione n. 44207/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris