CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 17091/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinanza del 27/03/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso – così riqualificato dal giudice di merito il reclamo originariamentepresentato – del difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui in data27.3.2025 il Magistrato di sorveglianza di Milano ha rigettato una richiesta di colloquio visivocon il fratello detenuto in regime di cui all’art. 41-bis L. n. 354 del 1975;Rilevato che il ricorso risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto noniscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto,a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen.;Considerato che la conversione del reclamo originario, qualificato come ricorso incassazione dal giudice di merito, non preclude di rilevare il difetto di legittimazione delricorrente, avendo questa Corte ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzaresanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame, su cui non può influire ilprincipio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01; Sez. 3, n. 48492del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 – 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013,Hasani, Rv. 256835 – 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di eurotremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]