CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo afferente alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. attraverso il quale si contesta la parte della decisione che ha giudicato sussistente la consapevolezza in capo al ricorrente della qualifica dei pubblici ufficiali risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui, sulla base dui ricostruzione in fatto degli eventi non censurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il ricorrente fosse consapevole di essere ricercato dalle forze dell'ordine (la fuga dall'Hotel in cui era stata posta in essere la condotta violenta nei confronti della donna per rientrare presso la abitazione dove rintracciato era stata motivata da tale rischio) e che, pertanto, la condotta posta in essere a seguito dell'inseguimento delle tre volanti, in uno al tentativo di fuga posto in essere anche all'atto del fermo, confermavano detta illazione effettuata con valutazione di merito logica e completa; rilevato che non pregevole risulta la dedotta sussistenza del consenso dell'avente diritto quale scriminante della cessione della sostanza stupefacente alla donna poi aggredita, tenuto conto dell'irrilevanza del consenso nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 come anche osservato dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso