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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25257/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, infatti, che con l'impugnazione si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione peraltro palesando una chiara incursione nella valutazione di merito e altresì contestando, in modo manifestamente infondato, l'accertamento di responsabilità in ordine al reato di cui all'arit.75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011, ritenuta dimostrata dal giudice a quo con motivazione adeguata e non manifestamente illogica; Rilevato, altresì, che il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 13 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile; Considerato, infatti, che con l'impugnazione si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione peraltro palesando una chiara incursione nella valutazione di merito e altresì contestando, in modo manifestamente infondato, l'accertamento di responsabilità in ordine al reato di cui all'arit.75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011, ritenuta dimostrata dal giudice a quo con motivazione adeguata e non manifestamente illogica; Rilevato, altresì, che il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2
Sentenza Cassazione n. 25257/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris