CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02592/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino e dagli imputati - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del Procuratore generale distrettuale ed il rigetto dei ricorsi degli imputati; uditi i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e per l'inammissibilità o il rigetto di quello del Procuratore generale distrettuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti colpevoli del delitto di cui all'art. 615-ter, secondo comma, n. 1), cod. pen., così riqualificati i fatti di cui al capo 1) dell'imputazione, originariamente rubricati come corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è stata confermata la condanna per il delitto di induzione indebita ex art. 319-quater, cod. pen., nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA] (capo 2 dell'imputazione), tuttavia con il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità, ai sensi dell'art. 323-bis, cod. pen.. Egli, ancora, è stato giudicato colpevole del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.), per i fatti contestatigli al capo 3) dell'imputazione, originariamente rubricati come corruzione c.d. "propria", ex art. 319, cod. pen., e riqualificati dal giudice di primo grado come abuso d'ufficio (art. 323, cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA], infine, è stata confermata la condanna per due reati di abuso d'ufficio (capi 5 e 6, dell'imputazione), quale privato beneficiario della condotta illegittima del pubblico ufficiale, per aver sollecitato ed ottenuto l'annullamento, in due diverse occasioni, da parte di agenti della polizia municipale del Comune di Galliate (separatamente giudicati), dei preavvisi di accertamento di infrazioni al codice della strada commesse da suoi parenti. 1.1. Più specificamente, relativamente al capo 1) dell'imputazione, l'ipotesi d'accusa, recepita dal giudice di primo grado, era che [OSCURATO:PERSONA], assistente della Polizia stradale della sottosezione di "Novara est", sollecitato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente titolare della "[OSCURATO:SOCIETA].", concessionaria del servizio di trasporto di farmaci, e suo subappaltatore) ed al fine di favorire gli stessi, avesse operato degli accessi abusivi alle banche dati del P.R.A. e della Motorizzazione civile per controllare la regolarità di veicoli di alcune ditte concorrenti e, in due occasioni, avesse controllato, sanzionato e sottoposto a fermo amministrativo altrettanti veicoli di tali ditte, ottenendo in cambio un aumento del lavoro, e quindi degli introiti, per la ditta del [OSCURATO:PERSONA], del quale egli sarebbe stato sostanzialmente socio di fatto. La Corte d'appello ha escluso la corruzione, sulla base, in sintesi, dei seguenti argomenti: a) l'imputazione non specifica quale sarebbe stata l'utilità promessa o data dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; b) stando a tale contestazione, comunque la violazione dei doveri d'ufficio da parte di quest'ultimo sarebbe stata funzionale ad un vantaggio per sé e non per il privato ipotetico corruttore; c) non risulta dimostrata una società di fatto tra costoro, né che i trasporti certamente effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] siano stati retribuiti; d) i controlli effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] ai veicoli delle ditte concorrenti erano legittimi, mancando perciò l'atto contrario ai doveri d'ufficio; inoltre, essendosi trattato di due soli episodi in sei mesi, deve escludersi la messa in atto di un'attività discriminatoria ai danni di tali imprese. Quei giudici hanno ritenuto sussistente, invece, l'accesso abusivo ai sistemi informatici, rilevando che le banche dati del P.R.A. e della Motorizzazione civile non sono pubbliche e ad accesso libero, nonché sostenendo - quanto alle posizioni dei diversi imputati - che i numeri di targa dei veicoli da controllare, materialmente comunicati al [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], non potessero essere stati segnalati a quest'ultimo che dai [OSCURATO:PERSONA], effettivo interessato ai rapporti concorrenziali sottostanti. 1.2. Quanto all'induzione indebita di cui al capo 2), essa si sarebbe consumata con la telefonata mediante la quale [OSCURATO:PERSONA], subito dopo aver fermato un autocarro ed aver rilevato gravi infrazioni, tuttavia decidendo di non elevare le relative contestazioni, aveva informato di tanto il Finotti, titolare della ditta cui era intestato il veicolo, rappresentandogli il favore riconosciutogli («questo il favore lo caga... Io sai come funziona, no?»), ottenendo da questi la promessa di una remunerazione («stacco un buono, stacco un buono») e presentandosi più volte nei giorni seguenti presso la sede della ditta per esigerla, sebbene senza riuscirvi. 1.3. Il capo 3) dell'imputazione riguarda i comportamenti che [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto in favore dei fratelli Salerno, facoltosi imprenditori della zona, avvisandoli della presenza di autovelox e di posti di blocco e così permettendo agli automezzi della loro ditta di eluderli. Il Tribunale di Novara, in primo grado, ha escluso la corruzione "propria", contestata dall'accusa, ritenendo indimostrato il sinallagma corruttivo, e cioè che le utilità corrisposte al [OSCURATO:PERSONA], consistite in cene ed altre regalie (tra cui una prova in circuito di un'auto da corsa), rappresentassero il corrispettivo degli specifici atti contrari ai doveri d'ufficio da lui compiuti; e, per l'effetto, ha riqualificato tali condotte come abuso d'ufficio. La Corte d'appello, dal suo canto, fermi restando i fatti, ha ravvisato in essi il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, argomentando che i Salerno, i cui veicoli percorrevano abitualmente il tratto stradale su cui operava [OSCURATO:PERSONA], avevano interesse a precostituirsi un atteggiamento di favore degli operatori di polizia stradale, che avrebbe certamente agevolato lo svolgimento della loro attività d'impresa. Inoltre - hanno osservato qui giudici - le regalie elargite al pubblico ufficiale sono state di valore significativo, ben superiore a quello dei donativi d'uso consentiti dalla legge, né risulta dimostrata l'addotta causale amicale.2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore generale territoriale, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo, lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai fatti di cui al capo 1) dell'imputazione, nella parte in cui è stata esclusa la contestata corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Osserva, in proposito, richiamando specificamente gli elementi di prova utili (costituiti essenzialmente da dialoghi intercettati tra gli imputati), che: a) l'accesso abusivo alle banche dati rappresentava soltanto uno dei servizi elargiti dal [OSCURATO:PERSONA] ai due imprenditori, all'interno di una più ampia attività di consulenza svolta in loro favore; b) tale sua condotta ha effettivamente raggiunto lo scopo di danneggiare le imprese concorrenti, perché, proprio a sèguito di uno dei controlli indicati nel capo d'imputazione, la ditta che l'ha subìto s'è vista risolvere l'appalto per l'attività di trasporto dei farmaci; c) il perseguimento di un vantaggio proprio costituisce la comune ragione dei patti corruttivi e, comunque, [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto specifiche utilità economiche dal [OSCURATO:PERSONA], ovvero lo svolgimento retribuito di trasporti per conto di questi, la partecipazione ad un corso di formazione a spese del medesimo, l'utilizzo gratuito di mezzi della ditta dello stesso per lo svolgimento di attività in proprio; d) [OSCURATO:PERSONA], come dimostrano anche le ulteriori vicende oggetto di giudizio, sistematicamente strumentalizzava la sua qualità istituzionale per trarne benefici economici. 2.2. Il secondo motivo di censura consiste nella violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, cod. pen., per l'induzione indebita di cui al capo 2) dell'imputazione. La ragione giustificativa addotta dai giudici d'appello («data la modestia dell'episodio.., valutato nella sua globalità») è apodittica, poiché non sorretta dall'indicazione di circostanze specifiche, a fronte del sistematico sfruttamento delle proprie funzioni posto in essere dall'imputato. 3. Ricorre per cassazione, attraverso il proprio difensore, anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza per tutti i reati addebitatigli. 3.1. Dell'accesso abusivo ai sistemi informatici (capo 1 dell'imputazione), egli contesta la configurabilità, sostenendo che le banche dati da lui consultate sono liberamente accessibili al pubblico e l'ingresso mediante password è funzionale non alla selezione degli aventi titolo ma soltanto al pagamento dei relativi diritti. 3.2. Non sussisterebbe neppure l'induzione indebita rubricata sub 2), perché: l'attento esame della conversazione da lui intrattenuta con Finotti esclude qualsiasi sua pressione verso quest'ultimo; essi erano legati da frequentazione di lunga data; il veicolo fermato non apparteneva più a Finotti, egli lo sapeva e, dunque, non c_- ›- / Ì aveva alcun interesse a fare pressioni su costui, sul quale l'eventuale sanzione non avrebbe avuto alcun effetto; con l'esclamazione «questo il favore Io caga», esso ricorrente non intendeva riferirsi a Finotti bensì all'autista del mezzo, peraltro solo come modo colorito per augurargli qualche disavventura. In diritto, inoltre, il ricorrente osserva come elemento essenziale dell'induzione indebita sia l'identità, in questo caso mancante, tra il destinatario dell'indebita richiesta del pubblico ufficiale e colui sul quale ricadrebbero gli effetti negativi della condotta dello stesso, qualora la sua richiesta non fosse assentita. 3.3. Erronea sarebbe, infine, anche l'affermazione di responsabilità per la corruzione ex art. 318, cod. pen., a vantaggio dei fratelli Salerno. A questi, infatti, lo legava una risalente amicizia, estesa anche alle rispettive famiglie; il pagamento da parte dei Salerno delle cene comuni era circostanza ovvia, considerando l'enorme differenza di disponibilità economiche rispetto a lui; l'assunto per cui l'evento presso il circuito automobilistico avesse avuto un costo significativo non è dimostrato e, inoltre, lo stesso non era stato organizzato specificamente per esso ricorrente, ma aveva rappresentato un'occasione di ritrovo tra diversi amici; non è stato dimostrato, infine, in cosa si sarebbe manifestato il presunto asservimento, né, peraltro, i Salerno ne avevano la necessità, non essendo stato accertato che i loro veicoli viaggiassero in modo irregolare. 3.4. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha altresì depositato memoria scritta, con la quale chiede che sia dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale distrettuale. 3.4.1. Relativamente ai fatti di cui al capo 1), deduce l'inammissibilità di tale impugnazione, perché tesa ad una rivalutazione di merito, peraltro attraverso una disamina decontestualizzata di parte delle conversazioni intercettate. Contesta, comunque, la configurabilità dell'ipotizzata corruzione "propria", in quanto: a) i controlli effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei veicoli delle ditte concorrenti dei suoi coimputati sono stati semplicemente occasionali, come hanno confermato anche i suoi colleghi di pattuglia; b) al pari delle interrogazioni delle banche dati, essi non costituivano atti contrari ai doveri d'ufficio, bensì rappresentavano espressione della sua legittima attività istituzionale di controllo della regolarità dei veicoli circolanti; c) [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad una «falsa connivenza» (testuale) verso [OSCURATO:PERSONA], manifestandosi in realtà riottoso ad effettuare i controlli da quest'ultimo richiestigli; d) è stato [OSCURATO:PERSONA], piuttosto, a millantare con [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di avvalersi dei favori di costui; e) verso [OSCURATO:PERSONA], invece, [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad un'attività di mera consulenza in materia di circolazione dei veicoli da trasporto, a titolo gratuito e di pura cortesia; e) equivoca, infine, è l'imputazione con riferimento al vantaggio che il ricorrente avrebbe ritratto, che comunque è inesistente, avendo egli agito esclusivamente per ragioni di amicizia con [OSCURATO:PERSONA]. 3.4.2. In punto di riconoscimento dell'attenuante dell'art. 323-bis, cod. pen., il ricorso del Procuratore generale è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo. Non sussiste, infatti, il lamentato difetto di motivazione e, comunque, l'impugnazione non indica le ragioni che dovrebbero giustificare l'esclusione di tale attenuante; la quale, invece, trova il suo fondamento nella modestia della sanzione risparmiata al Finotti, nell'indeterminatezza della presunta controprestazione da questi promessa («stacco un buono»), nell'assenza di qualsiasi interesse del [OSCURATO:PERSONA] a pretendere qualcosa dal Finotti, a cui, infatti, nulla è stato successivamente chiesto. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi. 4.1. Con il primo si prospettano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'accesso abusivo a sistemi informatici. Anch'egli evidenzia il carattere aperto delle banche dati del P.R.A. e della Motorizzazione civile, altresì rilevando che non v'è prova che [OSCURATO:PERSONA] ne abbia consultate altre e diverse da quelle e che, comunque, in tal caso, il fatto sarebbe diverso da quello contestato; deduce, inoltre, come l'accesso di costui a quei dati non sia avvenuto per ragioni diverse da quelle specificamente inerenti al suo ruolo istituzionale, per le quali, dunque, ciò gli era consentito; e rappresenta, infine, com'egli fosse ben consapevole di poter liberamente accedere a quelle banche dati, ma di aver chiesto semplicemente una cortesia al proprio amico poliziotto, poiché viveva in quel momento una delicatissima situazione familiare, avendo perso da poco la propria giovane moglie. 4.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio logico della motivazione con riferimento al giudizio di colpevolezza per gli abusi d'ufficio di cui ai capi 5) e 6), facendo rilevare come egli non fosse né il trasgressore, né il soggetto che avrebbe tratto un qualsiasi beneficio dall'annullamento della sanzione amministrativa. Relativamente, in particolare, al capo 6), mancherebbe altresì la necessaria violazione di legge, poiché il preavviso di accertamento è atto di pura cortesia, e pertanto - parrebbe di capire - non sarebbe stato annullato alcun atto autoritativo dell'amministrazione. 4.3. L'ultima doglianza attiene alle determinazioni in punto di pena, sostenendosi che la Corte non avrebbe spiegato le ragioni per cui si è discostata dal minimo edittale e quelle sulla base delle quali ha determinato gli aumenti per continuazione. I motivi indicati in sentenza, infatti, non sarebbero concludenti, perché il disvalore della condotta è elemento comune ed indefettibile di tutti i reati dei pubblici amministratori e la ritenuta intensità del dolo non è in alcun modo motivata. 5. [OSCURATO:PERSONA] affida al proprio difensore l'impugnazione della sentenza della Corte d'appello, sulla base di un unico motivo: l'illogicità dell'affermazione per cui soltanto egli, quale concessionario dell'attività di trasporto dei farmaci e, perciò, diretto interessato ad ostacolare le aziende concorrenti, avrebbe potuto segnalare a [OSCURATO:PERSONA] i numeri di targa dei veicoli delle stesse, da far poi controllare a [OSCURATO:PERSONA]. Tale assunto - sostiene il ricorrente - non soltanto è apodittico, ma altresì è fondato su premesse errate, in quanto il soggetto effettivamente interessato era, piuttosto, [OSCURATO:PERSONA], che da [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto in subappalto l'attività di trasporto proprio in quello specifico settore e che, di conseguenza, poteva essere il soggetto concretamente danneggiato dall'attività dei concorrenti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] operava da tempo in quell'àmbito e, quindi, con ogni verosimiglianza, ben conosceva le targhe dei veicoli utilizzati dalle altre aziende, senza alcuna necessità, perciò, che gliele indicasse [OSCURATO:PERSONA]; e, comunque, quand'anche fosse stato quest'ultimo a comunicargliele, nulla autorizzerebbe a ritenere che l'abbia fatto per lo scopo illegale ipotizzato in sentenza. Ma, soprattutto, l'affermazione della Corte d'appello sarebbe smentita da una prova documentale, che attesterebbe come [OSCURATO:PERSONA], prim'ancora che [OSCURATO:PERSONA] chiedesse a [OSCURATO:PERSONA] di effettuare quelle verifiche, si fosse già rivolto all'agenzia di pratiche automobilistiche di cui abitualmente si serviva, per ottenere le stesse informazioni. Tanto si evincerebbe, infatti, dalla stampa delle relative interrogazioni, che recano la data del 18 novembre 2014 (gli accessi del [OSCURATO:PERSONA], invece, sono del 20 e 21 successivi) e che i giudici del gravame hanno travisato, avendo preso in considerazione la diversa e successiva data (novembre 2015) in cui i titolari dell'agenzia - su richiesta della difesa, ad indagini in corso - hanno comunicato per iscritto di aver effettuato le anzidette visure: non è logico ipotizzare, infatti, come invece si afferma in sentenza, che, per evadere una richiesta così semplice, un operatore professionale potesse aver impiegato un anno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino non può essere ammesso. 1.1. Quanto al primo motivo, attraverso di esso si propone una differente ricostruzione dei fatti, riportando diverse acquisizioni istruttorie - essenzialmente stralci di dialoghi intercettati tra gli imputati - effettivamente trascurate in sentenza, ma nessuna dal significato inequivoco, con particolare riferimento al necessario sinallagma tra atto istituzionale antidoveroso e remunerazione. Sintomatiche, in questo senso, si rivelano le difficoltà nell'individuazione di quest'ultima, con l'abbandono dell'ipotesi formulata con l'imputazione - quella, cioè, per cui [OSCURATO:PERSONA] fosse una sorta di socio di fatto di [OSCURATO:PERSONA] e, indebitamente favorendo quest'ultimo rispetto ai suoi concorrenti, abbia locupletato egli stesso - e l'indicazione di alcune utilità estemporanee e di dubbia consistenza economica, come la frequenza, a spese di [OSCURATO:PERSONA], di un corso di formazione di pochi giorni o l'episodica utilizzazione gratuita di veicoli aziendali di costui. Non è possibile, dunque, rinvenire nella sentenza impugnata, per questa parte, un travisamento del dato probatorio, per omissione o per fraintendimento, soltanto in presenza del quale sarebbe possibile in questa sede censurare la valutazione operatane dai giudici di merito. Ai fini della configurabilità di tale vizio, infatti, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco dell'elemento di prova e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato dimostrativo di tale elemento (tra molte, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702). Si può parlare di "travisamento", cioè, solo se e quando l'errore o la pretermissione accertati siano idonei a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), gravando sul ricorrente l'onere di indicare le ragioni per cui l'atto trascurato o mal valutato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). 1.2. Neppure può essere ammesso il secondo motivo di ricorso, in questo caso perché aspecifico. Effettivamente, la motivazione con la quale la Corte d'appello ha riconosciuto all'imputato l'attenuante di cui all'art. 323-bis, cod. pen., per l'induzione indebita di cui al capo 2) si presenta piuttosto laconica. Il ricorso, tuttavia, si limita ad evidenziare tale aspetto, senza però rassegnare specifici elementi di confutazione e limitandosi ad evocare un vago dato di contesto (il «continuo sfruttamento», ossia, delle proprie funzioni da parte dell'imputato).In realtà, in relazione allo specifico delitto in questione, dalla sentenza non si rileva che abbia trovato conferma l'ipotesi per cui - come invece si legge nel capo d'imputazione - l'importo della sanzione amministrativa "abbonata" al Finotti (o a chi per lui) sarebbe stato di 12.000 euro; si legge, piuttosto, che l'utilità promessa - e non versata - da quest'ultimo al [OSCURATO:PERSONA] sarebbe consistita in «un buono» di entità, però, rimasta indeterminata. Ne consegue che la decisione della Corte d'appello sul punto non può reputarsi manifestamente illogica, perciò superando indenne il sindacato di legittimità. 2. Non è ammissibile neppure il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo, con cui si contesta la configurabilità del delitto di accesso abusivo a sistemi informatici, è manifestamente destituito di fondamento giuridico. Al contrario di quanto sostiene la difesa ricorrente, infatti, l'accesso alle banche dati del [OSCURATO:PERSONA] e della Motorizzazione civile non è libero, ovvero permesso a chiunque e senza la necessità di credenziali. Quanto alla prima, infatti, l'art. 7, comma 3, legge n. 187 del 1990, stabilisce che l'accesso sia gratuito soltanto per gli organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per le agenzie fiscali e, limitatamente alle informazioni necessarie per il servizio svolto, per i concessionari del servizio nazionale della riscossione. Per altre categorie professionali esercenti attività di pubblico servizio e per i privati, l'accesso non soltanto è permesso solo dietro corrispettivo, ma sono previste varie limitazioni e, comunque, deve pur sempre avvenire attraverso l'[OSCURATO:PERSONA] d'Italia (A.C.I.), che disciplina l'erogazione del servizio attraverso appositi regolamenti, anche mediante specifiche convenzioni con enti rappresentativi di tali categorie professionali abilitate all'accesso, previo rilascio di specifiche credenziali. Il d.m. n. 514 del 2 ottobre 1992, adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in attuazione dell'appena menzionato art. 7, comma 3, per stabilire le modalità e le procedure di funzionamento degli uffici del P.R.A. e la fornitura dei dati dei veicoli iscritti, all'art. 1, comma 4, ha previsto, infatti, che «l'accesso agli archivi elettronici centrali e provinciali per le attività di aggiornamento dei dati, per le certificazioni e per le consultazioni, è consentito esclusivamente al personale munito di apposito codice di identificazione personale», ribadendo ulteriormente la differenza di disciplina tra gli organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, da un lato, e altri soggetti pubblici e privati, dall'altro (art. 22, commi 2 e 3). Analoghe restrizioni sono previste per l'accesso alla banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile dal relativo Regolamento, emanato con d.P.R. 28 settembre 1994, n. 634, che lo consente gratuitamente, e comunque limitatamente alle necessità dei rispettivi compiti istituzionali, soltanto agli organi costituzionali e giurisdizionali nonché alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, mentre, per altri soggetti, pubblici e privati, esso è permesso solo per concessione del direttore generale della M.C.T.C., rilasciata previa valutazione dei motivi d'interesse pubblico sottesi alla richiesta e disciplinata mediante apposita convenzione (vds., in particolare, artt. 1, 2, 3 e 8). 2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di colpevolezza per l'induzione indebita di cui al capo 2) dell'imputazione, è anch'esso inammissibile. Là dove adduce la causa amicale della richiesta avanzata al Finotti, come pure il diverso significato e la differente direzione dell'esclamazione «questo il favore lo caga... lo sai come funziona, no?», esso si limita a proporre un'interpretazione alternativa di dati probatori ed a chiedere, dunque, alla Corte di cassazione una rivalutazione del significato dei medesimi, che però non le è consentita. In ogni caso, si tratta di allegazioni manifestamente infondate, già in fatto. La causa amicale della richiesta, infatti, risulta frontalmente smentita dalle conversazioni successivamente intercettate tra il ricorrente e sua sorella, dipendente del Finotti, e dettagliatamente riportate in sentenza, dalle quali si evince nitidamente, piuttosto, che il primo pretendeva del danaro, ma sulle quali il ricorso sorvola completamente. Mentre l'assunto per cui le eventuali conseguenze negative derivanti dal corretto esercizio dei doveri d'ufficio da parte del [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbero riverberate sul Finotti, destinatario dell'indebita richiesta, è anch'esso logicamente smentito dal contegno di quest'ultimo, che non soltanto era pur sempre l'intestatario formale del mezzo, ma soprattutto immediatamente si è detto pronto a «staccare un buono», così mostrando un diretto interesse alla risoluzione della vicenda. [OSCURATO:PERSONA], nessun fondamento giuridico ha l'affermazione della necessaria identità tra il soggetto destinatario della richiesta induttiva e quello nella cui sfera giuridica si produrrebbero le conseguenze negative prospettate in via alternativa dall'agente pubblico. Come per tutti i reati a cooperazione necessaria della vittima, infatti, e comunque per quelli in cui il volere del soggetto passivo sia condizionato dalla prevaricazione dell'agente, è sufficiente che la prospettazione di situazioni dannose abbia efficacia limitante della libertà di autodeterminazione di colui al quale venga formulata, ben potendo ciò verificarsi anche qualora le ipotizzate evenienze pregiudizievoli riguardino direttamente soggetti distinti ma ai quali egli sia legato da un interesse solidaristico di qualsivoglia natura (familiare, sentimentale, professionale, economico od altro).2.3. Egualmente inammissibile, infine, è il terzo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], relativo al giudizio di responsabilità per la corruzione in concorso con i fratelli Salerno (capo 3). Anche per questa parte, infatti, l'impugnazione si risolve nella rilettura e la reinterpretazione delle risultanze istruttorie, peraltro non sorrette da dati probatori precisi, di segno diverso e, in ipotesi, trascurati dai giudici di merito. Tali censure, pertanto, si sottraggono al sindacato della Corte di legittimità, rimanendo soltanto necessario evidenziare, in questa sede, l'irrilevanza del profilo riguardante la regolarità o meno degli automezzi in uso alla ditta dei Salerno, dal momento che si tratta di corruzione per l'esercizio della funzione e non per atti contrari ai doveri d'ufficio. 3. E' inammissibile anche l'impugnazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Sulla natura libera o meno dell'accesso alle banche dati di P.R.A. e M.C.T.C., valga quanto detto trattando del precedente ricorso (§ 2.1.). V'è solo da aggiungere che l'allegazione difensiva della ragione esclusivamente istituzionale delle relative interrogazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] (curiosamente non dedotta neppure dallo stesso) è manifestamente priva di fondamento probatorio. Infatti, soprattutto dalla sentenza di primo grado (pagg. 8-18), richiamata da quella d'appello quanto alla ricostruzione dei fatti, emerge nitidamente come quegli vi abbia provveduto non per scopi inerenti allo svolgimento delle sue funzioni d'ufficio, bensì soltanto su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA] e per fare un favore a questi, cercando di evidenziare infrazioni a carico dei suoi concorrenti commerciali. Talché non è discutibile la natura abusiva di quegli accessi informatici. 3.2. Il secondo motivo - con cui [OSCURATO:PERSONA] contesta l'affermazione di colpevolezza per gli abusi d'ufficio consistiti negli indebiti annullamenti di accertamenti di infrazioni ai codice della strada (capi 5 e 6) - è aspecifico, nella parte in cui egli si limita ad addurre di non essere stato il soggetto ingiustamente avvantaggiato sotto il profilo patrimoniale. Ai fini della sussistenza del reato, infatti, rileva anche il vantaggio mediato, che nello specifico, stando a quanto emerge dalla sentenza, non è possibile ragionevolmente escludere, considerando gli stretti legàmi tra l'imputato ed i soggetti "contravvenzionati" (figlia, fratello, madre di un dipendente). Ma la doglianza è comunque manifestamente infondata in diritto, poiché il dato essenziale, ai fini della sussistenza del reato, è che l'agente pubblico abbia procurato un indebito vantaggio patrimoniale ad un terzo, poco importa se su sollecitazione di un soggetto diverso dal beneficiario e che abbia svolto il ruolo di istigatore o determinatore. Ci7ti, Francamente incomprensibile, poi, oltre che vaga, è la doglianza in tema di preavviso di accertamento, natura di atto di cortesia ed ipotetica mancanza di violazione di legge: la quale, invece, è indiscutibilmente ravvisabile, poiché consistente nel mancato svolgimento - anche in questo caso incontrov rso - d i ei.,,, i. • 74 1. A P compiti istituzionali conseguenti all'accertamento dell'infrazione, ia_presc ncter • • ' ..........n..41a..~~ /72 - . ,-.gme , 3.3. Il terzo motivo, infine, in tema di misura della pena, non è consentito, chiedendosi con esso alla Corte di cassazione, anche in questo caso, una valutazione di puro merito. E' sufficiente ribadire, allora, il consolidato principio per cui la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che ben può assolvere il proprio dovere di motivazione sul punto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). Nello specifico, invece, la pena-base irrogata, pari a nove mesi di reclusione, risulta addirittura inferiore al minimo edittale, già all'epoca dei fatti - gennaio 2015 - elevato ad un anno dalla legge n. 190 del 2012. 4. L'inammissibilità dei rispettivi ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno di loro. 5. Merita di essere accolto, invece, il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. L'argomentazione sulla base della quale la Corte d'appello ne deduce il coinvolgimento nel reato - ovvero quello per cui nessun altro avrebbe potuto fornire a [OSCURATO:PERSONA] i numeri di targa dei veicoli delle ditte concorrenti, da comunicare poi a [OSCURATO:PERSONA] - si rivela priva di adeguato sostegno logico. Discutibile, anzitutto, è il motivo su cui essa poggia, e cioè che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unico interessato a sbarazzarsi dei concorrenti: anche [OSCURATO:PERSONA], invero, in quanto suo subappaltatore, poteva ritenersi portatore del medesimo interesse, dato che l'eventuale contrazione degli affari dell'altro si sarebbe verosimilmente riversata anche sui suoi. Così come è ragionevole ipotizzare, sul piano logico, che anche [OSCURATO:PERSONA], operando da tempo in quel settore commerciale ed in quell'ambito territoriale, potesse essere personalmente a conoscenza delle targhe da lui comunicate a [OSCURATO:PERSONA], senza la necessità, dunque, che gliele riferisse [OSCURATO:PERSONA]. Infine, sussiste il denunciato travisamento della documentazione attestante la richiesta d'informazioni avanzata da quest'ultimo, attraverso un'agenzia autorizzata, prim'ancora che [OSCURATO:PERSONA], al medesimo fine, si rivolgesse a [OSCURATO:PERSONA]. Leggendo quei documenti - allegati in copia dal ricorrente al proprio atto d'impugnazione - si rileva agevolmente come i giudici d'appello abbiano errato nell'individuare la data di quella richiesta, confondendola con quella dell'attestazione di avvenuta presentazione della medesima, successivamente rilasciata dall'agenzia a richiesta della difesa. 5.2. Su tutti questi profili, dunque, s'imporrebbe un supplemento di motivazione da parte della Corte d'appello. Tuttavia, il rinvio del processo a quest'ultima è inutile, poiché, nelle more, il reato ascritto al ricorrente si è estinto per prescrizione. In proposito deve ribadirsi che, salvi i casi d'inammissibilità del ricorso, l'estinzione del reato per prescrizione, pur se non dedotta con i motivi di ricorso o - se maturata successivamente - in sede di conclusioni, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, al pari di ogni altra ragione di proscioglimento immediato di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., qualora sopravvenga al provvedimento impugnato, in quanto non implica la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito, incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, Cassa, Rv. 238467; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). Inoltre, la presenza di tale causa di estinzione del reato fa sì che, nel giudizio di cassazione, non siano rilevabili eventuali nullità di ordine generale né vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Considerando, dunque, che la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale (Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006) e che, pertanto, deve aversi riguardo alla relativa disciplina in vigore al momento del fatto, va rilevato che, in relazione alla misura della pena edittale, pari nel massimo a cinque anni di reclusione, il termine di prescrizione è di sei anni, prorogato, per effetto di successive interruzioni, a sette anni e sei mesi, a decorrere dalla data di commissione del reato: ovvero dal 21 novembre 2014.A tale termine debbono aggiungersi i periodi durante i quali il relativo decorso è rimasto sospeso, che - secondo quanto si evince dal fascicolo allegato dal giudice a quo - consistono in cinque giorni ex art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen. (dal 4 al 9 dic. 2019), ed in 64 giorni, dal 9 marzo all'il maggio 2020, a norma dell'art. 83, commi 2 e 4, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020, in conseguenza dell'emergenza pandemica (Corte cost., sentenza n. 140 del 25 maggio 2021), poiché, in tale periodo, pendevano i termini per il deposito della motivazione del Tribunale e per l'appello (vds. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432). Da tanto consegue che il termine è spirato il 28 luglio 2022. Nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], pertanto, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la senten