CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22229/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi allarequisitoria depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, il quale ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. È oggetto di ricorso la sentenza del 21 ottobre 2025, pronunciata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui la Corte d’appello di Palermo, in riformadella sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 20marzo 2023, dichiarava l’estinzione per intervenuta prescrizione del delitto ditruffa aggravata contestato al capo a) della rubrica, rideterminando la pena per ilresiduo delitto di appropriazione indebita di cui al capo b).2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione agli artt. 124 cod. pen, 129 e 529 cod. proc. pen, per avere la Corted'appello pronunciato sentenza di condanna in assenza della condizione diprocedibilità. La querela è stata infatti presentata tardivamente (in data 2 ottobre2017), sebbene la persona offesa avesse avuto piena cognizionedell'appropriazione indebita dell'automobile indicata al capo b) della rubrica già indata 16 aprile 2016. La tardività della querela determina l'improcedibilitàdell'azione penale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt.157 e ss. cod. pen., per essere il delitto di appropriazione indebita, contestato alcapo b) dell’imputazione, estinto per intervenuta prescrizione in epoca precedenteal momento d’adozione della sentenza impugnata.2.3. Con il terzo motivo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione circa lavalutazione di attendibilità della parte civile [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con il quarto motivo, la difesa eccepisce la violazione dell’art. 646 cod.pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’interversio possessionis,affermata erroneamente sull’esclusiva base della mancata restituzione dell’autoalla persona offesa e al di là della dimostrazione di un’effettiva volontàappropriativa in capo all’imputato.2.5. Con il quinto motivo, la difesa eccepisce violazione dell’art. 99 cod. pen.e vizio di motivazione in ordine alla recidiva, ritenuta soltanto in considerazionedei precedenti penali e senza un effettivo scrutinio in ordine alla pericolositàsoggettiva del ricorrente.2.6. Con il sesto motivo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione conriferimento al trattamento sanzionatorio, determinato senza riguardo per quantostatuito da Corte cost. n. 46 del 21 febbraio 2024, con cui si è dichiaratal’illegittimità del minimo edittale di anni due di reclusione previsto per il reato diappropriazione indebita.2.7. Con il settimo motivo, si lamenta violazione degli artt. 129 e 578 delcodice di rito, in relazione alla conferma delle statuizioni civili, malgrado l’assenzadi accertamento di responsabilità. Infatti, la dichiarazione di non doversi procedereper estinzione del reato di truffa, in origine contestato al capo a) dell’imputazione,per intervenuta prescrizione, avrebbe imposto la rivalutazione delle statuizioni intema di risarcimento del danno.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In premessa, occorrepuntualizzare che l’eccezione della tardività della querela, dedotta in tal sede, nonrisulta prospettata con l’atto d’appello. Già da tale punto di vista, acquistarilevanza il principio generale, alla luce del quale «è inammissibile il motivo diricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione nondedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio,riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale,avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum quantumappellatum)» (Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 –01).L’applicazione di tale principio di diritto è stata confermata anche con specificoriferimento al tema, oggetto del motivo in scrutinio, della tardività della querela,che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, «non può essere dedotta perla prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comportaaccertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiestitempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio» (Sez. 2, n. 8653del 23/11/2022, dep. 2023, Papais, Rv. 284438 – 02; nello stesso senso, Sez. 3,n. 35767 del 21/04/2017, Galizia, Rv. 271245 – 01; Sez. 3, n. 39188 del14/10/2010, S., Rv. 248568 – 01).In disparte la decisività delle superiori argomentazioni, si osserva che, nel casodi specie, in entrambe le sentenze di merito sono state rese adeguate ragioni inmerito ai tempi di presentazione della querela da parte della persona offesa: si èinfatti chiarito come quest’ultima, prima di risolversi ad adire le vie legali, tentavala via della persuasione, reclamando a più riprese, e senza successo, larestituzione dell’auto. Le notazioni difensive, oltre a non tenere in considerazionei citati princìpi di diritto, neppure si confrontano adeguatamente con taliargomentazioni.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.3.1. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (secondo cui laprescrizione sarebbe maturata in data 3 settembre 2025, in quanto al termineordinario di prescrizione di anni sei, aumentato ad anni 9 per effetto della recidivaspecifica e infra-quinquennale, decorrente dal 22 ottobre 2015, va aggiunto ilperiodo di sospensione di 10 mesi e giorni 15), il termine di prescrizione, anche avoler considerare come data di commissione del fatto quella – indicata dalla difesa– del 22 ottobre 2015 e senza tener conto di ulteriori sospensioni pure intervenute,maturerà non prima del 7 dicembre 2027.3.2. In realtà, deve tuttavia precisarsi che, il tempo del commesso reato, èstato individuato dai giudici di merito nella data del 20 maggio 2019, senza chetale profilo in sede di merito risulti essere stato messo in discussione; né sul puntospecifico il ricorso deduce alcunché, salvo assertivamente collocare il momentodella interversio possessionis (la cui sussistenza in appello aveva persinocontestato come effettivamente avvenuta) nell’indicata data del 22 ottobre 2015.3.2.1. Ne consegue che, partendo dal 20 maggio 2019, il termine ordinario diprescrizione (pari ad anni 6, a cui va aggiunto, ex art. 161, secondo comma, cod.pen., l’aumento della metà in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva dicui all’art. 99, secondo comma, cod. pen., sino a giungere al termine di nove anni),tenuto conto delle incontestate intervenute sospensioni (pari a mesi dieci e giorniquindici) non potrà venire a scadenza prima del 4 aprile 2029.3.2.2. In realtà, detto termine va ulteriormente prorogato in ossequioall’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testointrodotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reaticommessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla leggen. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv.288175-01). Detta ulteriore proroga è pari a complessivi anni uno, mesi dieci egiorni tre di sospensione (di cui anni uno e mesi sei, quale termine massimocalcolabile dal giorno di scadenza del termine di deposito della sentenza di primogrado, alla data della pronuncia di appello e mesi quattro e giorni tre decorrentidalla scadenza del termine di deposito della sentenza di appello alla datadell’odierna decisione). Calcolando così tutte le proroghe, il termine finale diprescrizione si fissa alla data improrogabile del 7 febbraio 2031.4. Il terzo motivo è generico, oltre che reiterativo di doglianze giàadeguatamente disattese. La Corte d’appello ha adeguatamente valutatol’attendibilità del narrato della parte civile, minimizzando non illogicamente lepoche e marginali contraddizioni, dovute, come illustrato in motivazione, allo statodi agitazione e prostrazione della vittima, attese le ingenti perdite economichesubìte. Anche i riscontri alle dichiarazioni della vittima sono stati correttamentevalorizzati, come risulta, in particolare, dal riferimento ai documenti acquisiti incopia, al contratto di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura intestata allapersona offesa, ai verbali di contravvenzione al codice della strada, a quest'ultimanotificati nella qualità di acquirente e proprietaria dell’auto.5. Il quarto motivo è aspecifico. Anche in tal caso, le doglianze reiteranoquanto correttamente disatteso dai giudici di merito, i quali, con decisioniconformi, hanno dapprima ricostruito le varie fasi del rapporto contrattuale tra ilricorrente e la persona offesa, dimostrando, poi, come quest’ultima fosse divenutaproprietaria dell’auto, puntualmente versando le rate per l’acquisto. Resasi conto,infine, che l’imputato non aveva costituito alcuna società e utilizzava la macchinaper scopi privati, consentendone l’uso anche ad altri (la moglie), la vittimaprocedeva a chiedere ripetutamente la restituzione dell’auto. L’avvenutainterversio possessionis è stata correttamente argomentata, dal momento cheTarantino aveva la disponibilità del mezzo, che aveva usato uti dominus,appropriandosene e sottraendolo definitivamente alla legittima proprietaria, in talmodo estromettendo, dunque, la res dal patrimonio della vittima (sul punto, v.,ad es., Sez. 2, n. 19846 del 29/03/2019, Albanese, Rv. 276446 – 01).6. Il quinto motivo è aspecifico, in quanto la difesa omette di confrontarsi conla motivazione resa dal giudice d’appello, che, diversamente da quanto contestato,ha espresso un’adeguata valutazione in ordine alla pericolosità soggettiva delricorrente, del tutto coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità sul tema in esame. Il nuovo episodio contestato ‒ ha spiegato la Cortedistrettuale ‒, omogeneo rispetto ai numerosi delitti già commessi in passato, èstato ritenuto indicativo di una più accentuata capacità a delinquere e di unacrescente pericolosità sociale dell'imputato, non scoraggiato dalle numerosesentenze di condanna a suo carico (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè,Rv. 247838 – 01, dove, in motivazione, la Corte ha chiarito che, in presenza dicontestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99cod. pen., è compito del giudice quello di verificare, in concreto, se la reiterazionedell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolositàdel suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essisono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanzatemporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventualeoccasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativodella personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero eindifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali).Sicché i precedenti penali dell’imputato, lungi dall’esser stati consideratiastrattamente, sono stati, invece, logicamente valutati quali indicatori specificidella tendenza a commettere delitti della stessa specie, confermata dai successividelitti, con evidente ingravescenza della pericolosità sociale del reo.7. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Con congrua motivazione,la Corte d’appello ha illustrato come la determinazione della pena sia stataponderatamente calibrata alla luce dell’offensività della condotta dell'imputato,dell'intensità del dolo e della gravità del fatto, nel pieno rispetto dei criteri di cuiall’art. 133 cod. pen. Deve ribadirsi, a tal proposito, che, la graduazione della pena,anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanzeaggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che laesercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negliartt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nelgiudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena lacui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez.5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 – 01): arbitrio oillogicità che non ricorrono nel caso in esame.8. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Operando corretto richiamoalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti,Rv. 244273 – 01), la Corte distrettuale ha premesso (v. p. 4) che, in presenza diparte civile costituita, nel caso sopravvenga, in appello, una causa estintiva delreato, il giudice è chiamato comunque a valutare il compendio probatorio ai finidelle statuizioni civili e ad esaminare i motivi di gravame proposti sul puntodall'imputato (v. anche Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322 –01). In coerenza con tali princìpi, la Corte di appello, pur dichiarando l’estinzioneper intervenuta prescrizione del delitto di cui al capo a) della rubrica, haevidenziato le ragioni per cui, in conformità della decisione di primo grado, si èritenuto sussistere il delitto di truffa, di conseguenza confermando, conmotivazione affatto esente dai dedotti vizi, le statuizioni in tema di risarcimentodel danno, per entrambi i reati in origine contestati.9. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]